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Anno 11 - numero 2274 di mercoledì 04 novembre 2009
I quesiti sul decreto 81/08: DDL e corsi antincendio e primo soccorso
Chiarimenti circa la formazione antincendio e primo soccorso del datore di lavoro che svolge compiti di RSPP. Quale novità ha introdotto il D. Lgs. n. 106/2009? A cura di G. Porreca.
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Chiarimenti circa la
formazione antincendio e primo soccorso del datore di lavoro che svolge compiti
di RSPP. Quale
novità ha introdotto il D. Lgs. n. 106/2009? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito Quale
novità ha introdotto il D.
Lgs. n. 106/2009 in merito alla formazione dei datori di lavoro che
intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e
protezione? Deve svolgere la formazione in materia di primo soccorso ed
antincendio o tale obbligo si deve ritenere ancora adempiuto con la frequenza
del corso delle 16 ore di cui al D. M. 16/1/1997?
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Risposta
L’argomento del quesito
formulato relativo alla formazione in materia sia di primo soccorso che di
protezione antincendio dei datori di lavoro che hanno inteso optare per lo
svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione è
stato gia oggetto di altri due quesiti formulati ancor prima della elaborazione
del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 e pubblicati su PuntoSicuro del 12/9/2008
(I
quesiti sul decreto 81/08: la formazione del datore di lavoro) e del 6/11/2008
(I
quesiti sul decreto 81/08: datori di lavoro che svolgono il SPP).
Nel rispondere a tali quesiti si aveva avuto modo di sostenere, fornendo una
interpretazione che per la verità è stata anche fortemente contestata ed
oggetto di polemica, l’esistenza dell’obbligo da parte di tali datori di lavoro
di frequentare sia il corso di primo soccorso previsto dal Decreto
del Ministero della Salute 15/7/2003 n. 388,
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, sia quello
antincendio previsto dal Decreto del Ministero
dell’Interno 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Ciò in quanto si
era dell’opinione che la formazione dei datori di lavoro della durata di 16 ore
prevista ed effettuata ai sensi del D. M. 16/1/1997 non contenesse le richieste
nozioni sia di primo soccorso che di protezione antincendio.
Il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, contenuto nel D.
Lgs. n. 106/2009 ed entrato in vigore il 20/8/2009, ha fornito sull’argomento
dei chiarimenti. Dalla lettura dello stesso, e non si nasconde la piena
soddisfazione, si è potuto constatare che la interpretazione già fornita in
occasione della risposta ai quesiti suddetti era corretta. Infatti il decreto correttivo del D. Lgs. n.
81/2008 ha introdotto nell’art. 34 sullo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi un comma
1-bis che così recita: “Salvo che nei casi di cui
all’articolo 31, comma 6 (istituzione obbligatoria del servizio di prevenzione e protezione
all’interno dell’azienda), nelle imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori il datore
di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così
come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al
comma 2-bis”. Con il comma 2-bis
introdotto dallo stesso decreto correttivo, inoltre, è stato precisato che “Il datore di lavoro che svolge direttamente i
compiti di cui al comma 1-bis (di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione) deve
frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 (sul
primo soccorso) e 46 (sulla
prevenzione incendi)”.
a riguardo...il decreto 81 dice
”2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis DEVE frequentare
gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”
Forse il sig. Casale ha fatto confusione con il comma 1 che dice che il datore di lavoro PUO' svolgere i compiti....
Per quanto riguarda l'opinione del sig. Ercolani vorrei far notare che il comma 1 si conclude dicendo "alle condizioni di cui ai commi successivi". I commi successivi comprendono anche il comma 2bis...quindi il 2bis in realtà non fa riferimento solo all'1bis ma anche all'1.
Andrea - RSPP
Autore: Luca Casale
04/11/2009 (09:45)
A riguardo non capisco come si possa sostenere che la formazione antincendio e primo soccorso sia obbligatoria per il datore di lavoro nei casi esposti quando lo stesso decreto correttivo usa il verbo "può" frequentare e non "deve" frequentare.
Autore: Lucia Ercolani
04/11/2009 (09:05)
Il comma 2-bis (che prevede la frequentazione da parte del Datore di Lavoro ai corsi primo soccorso e antincendio) fa esplicito riferimento al "datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis" (che si riferisce ad aziende fino a 5 lavoratori in cui il Datore di Lavoro NON E' RSPP), per cui chiedo: nei casi di cui al COMMA 1, il Datore di Lavoro che è RSPP (e ha quindi svolto il corso di 16 ore ai sensi del DM 16/01/1997) può non frequentare i corsi di cui al DM 10/03/98 e DM 388/2003?