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Bari,
16 Ago - Sull’aggiornamento degli addetti e preposti al montaggio e smontaggio
di ponteggi fissi ed ai lavori in quota mediante sistemi a funi. A cura di
Gerardo Porreca (
www.porreca.it).
Quesito
Gli
addetti ed i
preposti al montaggio e
smontaggio di ponteggi ed ai lavori in quota mediante sistemi a funi sono
tenuti ad aggiornarsi? Se sì con quale periodicità, ogni quattro anni o come
alcuni sostengono ogni cinque anni, e con quali modalità?
Risposta
Quello
dell’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un argomento
che negli ultimi tempi è al centro delle attenzioni degli operatori di
sicurezza sia perché è un bel po’ di tempo che sono entrate in vigore le nuove
disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che fanno
capo sostanzialmente al
D. Lgs. 9/4/2008 n.
81
contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che
hanno imposto l’obbligo della formazione di tutti gli operatori di sicurezza,
sia perché si è in attesa che sia la formazione che l’aggiornamento in materia
di salute e sicurezza sul lavoro siano totalmente riviste e regolamentate
mediante un decreto, previsto dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008, che tarda
purtroppo ad essere emanato e che dovrà recepire un Accordo raggiunto
sull’argomento, in seno alla Conferenza permanente fra Stato Regioni e Province
autonome, dell’approvazione del quale si è di recente avuta notizia di un
ennesimo rinvio.
L’aggiornamento
oggetto del quesito formulato in esame è quello che riguarda in particolare la
formazione dei
preposti
e degli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi e degli addetti ai lavori
in quota mediante sistemi a funi e per poter dare una risposta allo stesso,
avendo potuto riscontrare un po’ di confusione sull’argomento, si ritiene utile
fare il punto della situazione ed un richiamo alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
La
formazione degli addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi,
che di seguito indicheremo per semplicità come “pontisti”, è stata introdotta
in Italia assieme a quella degli addetti ai lavori in quota mediante sistemi a
funi, che con un neologismo battezzeremo ora più semplicemente come “funisti”,
con il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, così come modificato dal D. Lgs. n. 8/7/2003
n. 235, il quale con l’art. 36-quater comma per i “pontisti” 6 ha stabilito
che:
“6. il datore di lavoro assicura che i
ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste”
mentre
per i “funisti” con il comma 2 dell’art. 36-quinquies, contenente gli obblighi
dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi, ha stabilito che:
“2. il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste”.
Sia
per i “pontisti” che per i “funisti” lo stesso D. Lgs. n. 626, così come
modificato dal D. Lgs. n. 235/2003, ha incaricato di individuare le modalità, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi nonché i soggetti formatori la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la
quale vi ha provveduto con l’accordo rep. n. 2429 del 26/1/2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/2/2006. Tale accordo ha, infatti, fissato
la durata, i contenuti e le modalità sia della formazione che dell’aggiornamento
di tali operatori. Per quanto riguarda in particolare l’aggiornamento, oggetto
del quesito, per i “pontisti” l’accordo citato ha stabilito, al punto 6
dell’allegato A dell’accordo, che:
“I datori di lavoro provvederanno a far
effettuare ai lavoratori (pontisti) formati con il corso di formazione
teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha
durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici”.
Una
periodicità dell’aggiornamento di cinque anni è stata invece fissata
nell’accordo per quanto riguarda i lavoratori addetti ai lavori in quota
mediante sistemi a funi, così come stabilito nel punto 7 dell’allegato B dello
stesso accordo del 26/1/2006, secondo il quale:
“I datori di lavoro provvederanno a far effettuare
ai lavoratori (addetti ai lavori in quota mediante sistemi a funi) formati con
il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque
anni. L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore
di cui almeno 4 ore di contenuti teorico pratici”
Con
l’entrata in vigore del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, che come è noto ha abrogato il D.
Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e quindi anche il D. Lgs. n. 235/2003 con il quale
era stata introdotta in origine la formazione sia dei “pontisti” che “funisti”,
le disposizioni riguardanti la
formazione dei
preposti e degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, già contenute nell’art. 36-quater del D. Lgs.
n. 626/1994 e s.m.i., sono state abrogate ed integralmente recepite nell’art.
136 del D. Lgs. n. 81/2008 per cui a partire dal 15/5/2008, data di entrata in
vigore dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi del comma 6 del citato 136,
possono essere adibiti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi
ed alla attività di preposti solo quei lavoratori che siano in possesso di un
attestato di frequenza al relativo corso la cui durata e le cui modalità e
requisiti minimi di validità sono stati indicati dal legislatore nell’allegato
XXI dello stesso decreto legislativo mentre, ai sensi dell’art. 116 comma 2 del
D. Lgs. n. 81/2008, possono essere adibiti a lavori in quota mediante sistemi a
funi solo i lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata
alle operazioni specifiche partecipando a corsi la cui durata ed i cui
indirizzi e requisiti minimi di validità siano conformi a quelli indicati
anch’essi nello stesso allegato XXI.
Dall’esame
del citato allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008, che ha sostanzialmente recepito
il sopra indicato accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 sulla formazione per
lavoratori addetti ai lavori in quota, emerge chiaramente che il legislatore ha
confermato tutte le indicazioni riportate nell’accordo stesso ed infatti, per
quanto riguarda l’aggiornamento dei “pontisti”, al punto 6, inserito nella
prima parte dell’allegato riservato agli stessi, è indicato che:
“I datori di lavoro provvederanno a far
effettuare ai lavoratori (pontisti) formati con il corso di formazione
teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha
durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici”,
mentre
al punto 7 della seconda parte dell’allegato, riservata ai lavoratori addetti
ai lavori in quota mediante sistemi a funi, è indicato che:
“I datori di lavoro provvederanno a far
effettuare ai lavoratori (addetti ai sistemi a funi) formati con il corso di
formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni.
L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore
di cui almeno 4 ore di contenuti teorico pratici”,
con
una periodicità dell’aggiornamento quindi per questi ultimi non di quattro anni
bensì di cinque anni ed è proprio ciò che può essere all’origine del dubbio
espresso nella formulazione del quesito.
Lo
stesso allegato XXI, infine, ha confermato che la periodicità di cinque anni
dell’aggiornamento è valida anche per coloro che sono demandati a sorvegliare i
lavori in quota effettuati con sistemi a funi e cioè per i
preposti “funisti” per i
quali è stato stabilito che:
“I
datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di
sorveglianza dei lavori (mediante sistemi a funi) un corso di aggiornamento
ogni cinque anni. L’aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla
Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore. La formazione è
inerente le tecniche già apprese, l’eventuale analisi e applicazione di nuove
attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di
affidabilità da parte dei docenti”.
In
conclusione quindi ed in sintesi i
preposti e gli addetti al
montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi dovranno aggiornarsi ogni
quattro anni mentre i preposti e gli addetti ai lavori in quota mediante
sistemi a funi ogni cinque anni a partire ovviamente dal termine delle
rispettive formazioni o del precedente aggiornamento.