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I Criteri di Qualificazione dei formatori per la sicurezza


Dopo una lunga attesa, lo scorso 18 aprile sono stati finalmente approvati dalla Commissione Consultiva Permanente ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. e sono in attesa di pubblicazione i Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
 
La speranza è che sia l’inizio di una nuova fase nell’area della formazione della salute e sicurezza dei lavoratori e si riesca a mettere ordine in un settore che negli ultimi anni è stato preda di numerosi “personaggi” (non so descriverli altrimenti) che senza alcuna competenza specifica e vantando professionalità mai documentate hanno occupato abusivamente aule di formazione e sale convegnistiche con la scusa di fare formazione, ma con il vero obiettivo di fare solo ed unicamente business.
 
L’assenza di una reale e cogente regolazione dei criteri di qualificazione dei formatori alla salute e sicurezza sul lavoro ha determinato negli ultimi anni una mercificazione dei corsi e del rilascio degli attestati il cui risultato è stato un notevole abbassamento del livello qualitativo degli interventi formativi e la conseguente banalizzazione e perdita di credibilità della politica della salute e sicurezza del lavoro condotta negli ultimi anni con tanto dispendio di risorse economiche e lavorative da parte di enti pubblici e privati.
 

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La scarsa, a volte assente, qualificazione dei formatori alla salute e sicurezza del lavoro ha determinato inoltre un mercato della formazione distorto, che ha visto fiorire un’anomala offerta di corsi a basso costo, ma con eguale bassa qualità. Naturalmente, in un periodo di crisi economica, tale offerta è stata favorevolmente recepita da tutti coloro che, in una ottica di mero rispetto formale delle norme, hanno ritenuto proficuo procurarsi prodotti formativi “economici”, ma che comunque li mettessero al riparo da possibili verifiche degli organi di vigilanza.
 
Tale realtà, deprecabile dal punto di vista etico e del rispetto della sicurezza sul posto di lavoro, non ha previsto la possibilità che gli organi di vigilanza e la magistratura potessero, come in effetti sta succedendo, verificare non solo la mera frequenza dei corsi, ma anche l’effettività dei percorsi formativi a cui sono sottoposti i lavoratori e la qualificazione e professionalità dei docenti incaricati di condurre i corsi. Già qualche imprenditore ha potuto constatare di persona le conseguenze di un comportamento tanto miope!
 
Naturalmente, tutto ciò ha determinato in parte ed in certi ambienti un disvalore nei confronti della cultura della sicurezza le cui necessità sono state percepite spesso come inutili alla stregua di costosi balzelli da accollarsi per poter fare imprenditoria.
 
L’approvazione dei Criteri di Qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro da parte della Commissione consultiva permanente dovrebbe, e deve, favorire una rivalutazione del settore della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro e permettere l’affermazione di operatori e professionisti che possano realmente assicurare ai corsi di formazione una qualità ed una efficacia in linea con le aspettative di tutti coloro, operatori economici, professionisti e consulenti, che hanno a cuore la realizzazione di reali interventi organizzativi e formativi a tutela della salute e sicurezza psico-fisica dei lavoratori.
 
Tuttavia, l’articolato dei criteri pone ulteriori interrogativi le cui risposte influenzeranno e determineranno il successo e l’efficacia delle misure adottate.
 
La complessità e varietà dei criteri, infatti - e la necessità di un loro reale e sostanziale riscontro - pone il problema di come poterli verificare e di chi possa valutarne e attestare la veridicità ed effettività. In considerazione del numero dei criteri e della loro possibile articolazione interna ritengo che sia laborioso, per il formatore, raccogliere e conservare la documentazione per poi presentarla a fronte di probabili richieste da parte degli organismi di vigilanza.
Sarebbe auspicabile, a tale proposito, che si prevedano modalità e strumenti per permettere ad organismi terzi ed indipendenti di poter certificare, tramite apposite metodologie e su base volontaria ma riconosciuta, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle indicazioni della Commissione, fermo restando comunque la possibilità di una autocertificazione da parte del formatore stesso.
Da molti anni AiFOS ha implementato una procedura che, sulla base di un algoritmo all’interno di un processo di qualifica, permette ai propri associati di qualificarsi come formatori. I parametri presi in considerazione sono in gran parte simili a quelli previsti dai criteri della Commissione. L’esperienza è stata da sempre apprezzata e molti dei nostri soci, che si sono sottoposti volontariamente al processo di qualificazione, possono testimoniare gli eccellenti ritorni di tale iniziativa, che ha permesso loro di affermarsi all’interno del settore della formazione alla sicurezza del lavoro con posizioni di vantaggio competitivo quali “Formatori Qualificati AiFOS”.
 
Altro percorso di certificazione proposto da AiFOS ai propri soci è quello realizzato tramite il Cepas, Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione che certifica le professionalità, secondo quanto prescritto dalla norma ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione delle persone”. Tale percorso tuttavia, anche se riconosciuto a livello internazionale e certamente prestigioso, è più gravoso di quello proposto dalla Commissione, in quanto prevede prerequisiti di accesso più impegnativi ed il superamento di un esame di certificazione, oltre a richiedere un impegno annuale per il mantenimento della certificazione.
 
Nell’ambito di tale ipotesi di lavoro ed alla luce dei criteri elaborati dalla Commissione di cui si attende la pubblicazione, AiFOS è disponibile ad accreditarsi quale organismo che possa qualificare e certificare le competenze dei soci formatori alla salute e sicurezza sul lavoro mediante un processo di qualificazione definito e condiviso con enti ed organizzazioni pubbliche e private.
Potrebbe essere questa una strada per snellire ed ottimizzare l’accertamento delle professionalità e delle competenze dei formatori alla salute e sicurezza sul lavoro creando all’interno dell’intero settore un clima di ulteriore fiducia che non potrà che favorire quella diffusione della cultura della sicurezza e quel circolo virtuoso tra gli imprenditori a cui da tempo in Italia si sta lavorando e che, faticosamente, sta cominciando a dare risultati tangibili.
 
 
Francesco Naviglio, Segretario generale Aifos
 
 

 


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Rispondi Autore: Maria Grazia Grosso - likes: 0
30/05/2012 (09:30:32)
Ora come ora il documento fondamentale per poter certificare le proprie competenze e la contabile del bonifico. Sarebbe auspicabile un sistema meno legato ad introiti economici e più legato al reale controllo delle competenze.
Rispondi Autore: Dario Tolmino Deli - likes: 0
30/05/2012 (09:49:14)
Per 20 anni, dopo appropriati ed approfonditi corsi, sono stato responsabile della funzione formazione professionale di 2 società di grandi dimensioni(400 dipendenti) e successivamente docente di qualche centinaio di allievi sulla legge 334 (Seveso). Fortunatamente sono RSPP e dovrei avere anche le 32 ore negli ultimi tre anni altrimenti mancavo dei requisiti previsti!!!!!
Rispondi Autore: Antonio Fiori - likes: 0
30/05/2012 (10:18:37)
Se va in porto la bozza dei requisiti che ha ipotizzato la commissione c'è poco da esaltarsi. Sembra un gran minestrone fatto per accontentare un po tutti. Vorrai sapere infatti come si fa a qualificare un insegnante di ad esempio fisica che giornalmente si occupa dell'insegnamento della sua materia formatore qualificato solo perchè ha una laurea si fa per dire coerente e più di quaranta ore di insegnamento didattico di fisica o quant'altro
Rispondi Autore: Marco Magni - likes: 0
30/05/2012 (11:01:25)
Mi pare constatare che la bozza dell'accordo per la qualificazione dei formatori qualifica come Formatore "approvato" (quindi capace di fare formazione efficace e difficilmente contestabile anche dagli organi di controllo) anche chi (pur in possesso di un diploma) ha semplicemente letto delle slide, per qualche giorno negli ultimi anni, in qualcosa che assomiglia lontanamente ad un corso di formazione (solo per il fatto che ci sono delle persone che forse lo ascoltano), senza neanche interpretare nè capire ciò che ha letto ...
Rispondi Autore: walter de faveri - likes: 0
31/05/2012 (08:29:48)
la smettiamo di parlare di ore e cominciamo a parlare di programmi, di argomenti, di formazione oggettiva?
per me qualsiasi persona può fare il formatore, unio può essere anche autodidatta; il fatto è che debbo essere in grado di superare gli esami di valutazione della mia idoneità a questa o quella funzione.
Certo che per fare degli esami si debbono avere anche delle cose da chiedere.
Rispondi Autore: De Bernardi di Valserra Giuseppe - likes: 0
04/06/2012 (16:01:59)
Tra i requisiti dei formatori è spesso trascurata la competenza sanitaria che non può essere che al medico del lavoro (o competente).Spesso trovo formatori che parlano di malattie professionali, di prevenzione delle stesse, di rischi per la salute (chimici, biologici, cancerogeni, da radiazioni, da movimentazione manuale dei carichi ecc.)che non hanno nessuna competenza sanitaria. Le stesse società di consulenza non includono nei loro organici medici competenti per cui forniscono quasi sempre informazioni errate. In ogni équipe di formatori dovrà essere, assolutamente, inserito il medico competente che tratterà la parte delrischio alla salute in tutti i suoi aspetti.
Rispondi Autore: Michele Teso - likes: 0
14/09/2012 (11:31:01)
Una domanda: per quanto riguarda l' esperienza pregressa.Cito: "esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro".. Un 'esperienza quinquennale come gestore di un sistema di sicurezza OHSAS 18001 puo' far rientrare in una delle categorie? Grazie

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