Riguardo a questi temi il
Servizio
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'
Azienda Sanitaria Locale 13 di Novara ha
pubblicato sul suo sito alcuni documenti utili per le aziende impegnate in
queste attività.
Nelle “
Linee
Guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto o
materiali contenenti amianto (art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81)” si ricorda che l’art. 250, comma 1, del
Decreto legislativo 81/2008 prevede che, “prima dell’inizio di lavori che
possano comportare il rischio di
esposizione
a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica
all’organo di vigilanza competente per territorio”.
Inoltre l’articolo 256 prevede al comma 2 che il “datore di lavoro, prima
dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro: copia di tale
piano (comma 5) deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni
prima dell’inizio dei lavori.
Si ricorda che il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art.
256, “è considerato
Piano
Operativo di Sicurezza (
P.O.S.)
redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello
stesso D.Lgs., esclusivamente per l’
intervento
di bonifica”.
Il piano di lavoro deve “indicare la specifica attività e le singole
lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice.
Se poi vengono svolte “attività di manutenzione che non implicano la rimozione
(parziale o totale) dei materiali contenenti
amianto,
ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe
intaccare l’integrità del manufatto e
liberare
fibre), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza la
notifica in conformità a quanto prescritto dall’art. 250”.
Riportiamo per chiarezza le
modifiche –
evidenziate in grassetto - apportate all’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 dal
D.Lgs.
106/2009 (le linee guida sono precedenti all’entrata in vigore del decreto
correttivo):
|
Articolo 256 - Lavori di
demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere
effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(…)
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti
punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione
non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto
vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul
luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di
cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono
utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori. Se
entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non
formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e
non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i
lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori
non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data
di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario
di inizio delle attività.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250. (…)
|
Nelle linee guida lo S.Pre.S.A.L. dell'
Azienda
Sanitaria Locale 13 di Novara indica che - con esplicito riferimento al
territorio regionale piemontese e alle disposizioni regionali di cui alle
circolari n. 151/48 del 8/1/93 e 2794/48/768 del 26/4/96 - oltre alle
informazioni richieste all’art. 256, comma 4°, del D.Lgs. 81/2008 devono essere
fornite anche altre notizie.
Queste notizie, raccolte per esteso nelle linee guida che vi invitiamo a
visionare, sono relative a:
-
notizie di carattere generale (ragione sociale ditta esecutrice e
committente, nomina del responsabile tecnico con i requisiti posseduti, dati
identificativi del luogo, tipo di edificio, durata dei lavori, numero di
addetti, tipologia di addetti, …);
-
indicazioni per l’impresa esecutrice
(misure di cui all’art. 253 del Testo Unico,
eventuale valutazione del rumore, documentazione relativa all’avvenuta
informazione,
formazione
dei lavoratori, …);
-
oggetto dei lavori (tipologia di
lavoro, tipologia di materiale, condizioni del materiale, zone confinanti con
lo stabile oggetto della rimozione,
superficie complessiva delle lastre o il peso del materiale da
rimuovere, prospetti dello stabile, delle strutture o dei manufatti contenenti
amianto, segnalazione e protezione di eventuali aperture presenti sulla
copertura, segnalazione di eventuali
sottoservizi attivi, eventuale installazione di sottoponti, segnalazione di
eventuali ostacoli posti sul pavimento, conformazione della
copertura
e pendenza, …);
-
tecniche lavorative (descrizione
varie fasi lavorative, individuazione misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, disegno esecutivo di eventuali
ponteggi, dati sull’installazione delle opere provvisionali, indicazioni
relative all’uso di scale, ponti mobili e reti di protezione, indicazioni
relative alle tecniche lavorative, modalità di trasporto delle lastre dal tetto
al piano di campagna, protezione della postazione di
carico
dei materiali sul tetto, …);
-
misure di protezione dei lavoratori
(predisposizione idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli
addetti,
mezzi
personali di protezione, iscrizione dei
lavoratori
esposti ad agenti cancerogeni nell’apposito registro, giudizio d’idoneità
degli operatori per la specifica mansione di
rimozione
amianto, …);
-
problema dei rifiuti (indicazione
del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento,
nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei
rifiuti,
quantità di materiale e tempo necessario al conferimento in discarica,
documentazione di trasporto e smaltimento, …);
-
altre indicazioni (sicurezza
dell’impianto elettrico, dati della ditta che eseguirà i successivi lavori di
copertura del tetto, …).
Per facilitare la compilazione di un piano di lavoro l’ASL 13 riporta sul suo
sito anche un modello di “
Piano
di Lavoro per la rimozione di coperture in cemento amianto (art. 256, comma 2°,
del D.Lgs. n. 81/08)”.
Tale piano , preparato “solo ed esclusivamente per l’intervento di rimozione di
materiali contenenti
cemento-amianto”,
è completato con le integrazioni richieste dallo S.Pre.S.A.L. e costituisce il
Piano
Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo, infine, una vicina scadenza che riguarda tutte le imprese che
utilizzano amianto, direttamente o
indirettamente, nei processi produttivi,
o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
Secondo l’articolo 9 della
legge
257 del 27 marzo 1992 entro il 28 febbraio di ogni anno queste aziende
devono inviare alla Regione e all’ASL competenti una
relazione sull’attività svolta.
Riportiamo il comma 1 dell’articolo di legge che ne indica il contenuto:
|
Art. 9 - Controllo sulle
dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di
smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività
dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che
sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le
esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute
dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
(…)
|
Per tale relazione è stato approvato, con provvedimento del Ministero
dell’Industria, un
modello unificato
dello schema di comunicazione (circolare ministeriale n. 124976 del 17/2/1993).
Regione Piemonte – ASL 13 Novara. S.Pre.S.A.L., "
Linee
Guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto o
materiali contenenti amianto (art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81)”
(formato PDF, 560 kB).
ASL 13 Novara. S.Pre.S.A.L., “
Piano
di Lavoro per la rimozione di coperture in cemento amianto (art. 256, comma 2°,
del D.Lgs. n. 81/08)”, facsimile (formato DOC, 79 kB).