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Anno 12 - numero 2310 di martedì 12 gennaio 2010
DUVRI: indicazioni operative per la valutazione dei rischi da interferenze La Regione Lombardia ha pubblicato le Linee di Indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Quando deve essere redatto e come prepararlo. Il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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La Regione Lombardia, che ha
prodotto in questi mesi diversi documenti e linee guida relativi alla sicurezza
sul lavoro, ha pubblicato, con Decreto n. 14521 del 29 dicembre 2009 della Direzione
Generale Sanità, le “Linee di Indirizzo
per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”.
Questo documento di indirizzo – elaborato dal Laboratorio di approfondimento “Ruolo
del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità” nel rispetto
delle procedure previste dal Piano regionale 2008–2010 – è strutturato come una
norma tecnica e, in particolare, descrive le azioni che, in occasione della
stipula di contratti d’appalto di lavori, servizi, fornitura, e di
somministrazione di lavoro, devono compiere le “funzioni aziendali,
responsabili della redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)”.
Inoltre, in un capitolo a parte, sono trattati gli aspetti riguardanti la
stipula di appalti per la realizzazione di opere
edili e sono presenti, a titolo esemplificativo, diversi modelli utili ai
fini degli adempimenti normativi.
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Riguardo agli aspetti generali relativi ai campi
d’applicazione e alle responsabilità, il documento di indirizzo ricorda che
– come indicato nella Determinazione
5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture - si può parlare di interferenza quando “si
verifica un ‘contatto rischioso’ tra il personale del committente
e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano
nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.
Oltre a segnalare che l’obbligo del
DUVRI (art. 26 del Decreto
legislativo 81/2008) non si applica ai rischi specifici propri delle
attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, la
Regione Lombardia indica che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze:
- “è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e
di opere, a prescindere dall’importo della commessa;
- non è necessario quando l’appalto
è di mera fornitura
(senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessità di impiego
di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale,
purché non vi sia presenza di rischi specifici di cui all’allegato XI;
- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;
- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara,
con la specificazione che non sono soggetti a ribasso;
- è un documento ‘dinamico’ per cui la valutazione dei rischi effettuata prima
dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni
mutate quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel
caso di affidamenti a lavoratori autonomi”.
In particolare si ricorda che riguardo all’acquisto di “apparecchiature di
qualsiasi genere o il service di apparecchiature elettromedicali, la compilazione del D.U.V.R.I. è esclusa
solo se l’installazione consiste nel collegamento dell’apparecchiatura alla
normale rete
elettrica”.
Inoltre al fine di stabilire la sussistenza di interferenze, deve comunque essere redatto un documento
preliminare “attestante la valutazione preliminare dei rischi da interferenza”
che “viene allegato alla documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di
offerta) in quanto l’obbligatorietà di redazione del DUVRI
ovvero l’importo degli oneri della sicurezza anche quando pari a zero, deve
essere rispettata”.
Il documento della Regione Lombardia fornisce anche precise indicazioni operative riguardo la redazione
del DUVRI.
Infatti nel caso in cui le condizioni determinino la necessità di questo
documento, si indica che la “struttura competente” prepara il documento
prevedendo le seguenti fasi operative:
- “convocazione di una riunione tecnica con la partecipazione di tutti gli
uffici/servizi, sia quelli aventi competenza sull’attività da appaltare e del S.P.P.,
nonché quelli coinvolti per interferenza con le attività stesse”. In particolare
i contenuti dell’incontro serviranno “a definir le misure tecniche,
organizzative operative e procedurali atte ad eliminare e ridurre i rischi da
interferenza nonché alla definizione di tutte le componenti necessarie alla
redazione del documento quale parte integrante dell’appalto”;
- “stesura dell’elaborato tecnico D.U.V.R.I. sulla base di quanto emerso nella
riunione di cui al punto precedente;
- stima degli eventuali costi
della sicurezza dovuti a interferenze – quantificazione e prezzi unitari”.
L’elaborato tecnico sarà allegato ai
documenti di appalto unitamente alle informazioni riguardanti i rischi
presenti e le modalità di gestione dell’emergenze. Dopo “l’aggiudicazione della
gara e comunque prima dell’avvio del contratto, congiuntamente con
l’Aggiudicatario, si procederà all’aggiornamento ovvero al perfezionamento ed
adeguamento in funzione dell’evoluzione del lavoro, dei servizi e delle
forniture”.
Comunque – ricorda il documento di indirizzo – “l’attività di cooperazione e
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione non si esaurisce con
la redazione del DUVRI
ma dovrà altresì proseguire durante il corso dell’appalto”.
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Nel caso poi di appalti di lavori che
prevedono l’attivazione di cantieri temporanei o mobili, “il quadro
normativo si caratterizza per la specificità del tipo di appalto consistente
nella realizzazione di lavori
edili o di ingegneria civile e per il riferimento alle prescrizioni del
Titolo IV del D.L.vo 81/08 e relativi allegati”.
In queste situazioni – e come indicato all’art. 96 del D.Lgs
81/2008 - quando è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.),
con l’accettazione da parte delle singole imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.),
limitatamente al singolo cantiere
interessato e solo in questo specifico caso, si considerano ottemperati gli
obblighi relativi a informazione, coordinamento e cooperazione ed elaborazione
di un unico documento di valutazione dei rischi” di cui all’art. 26 del Testo
Unico.
È tuttavia importante che la redazione del PSC “tenga conto del contesto nel quale verranno eseguiti i lavori: si
dovranno considerare le attività svolte non solo con sistematicità (es.
attività proprie della struttura sanitaria), ma anche quelle derivanti
dall’esecuzione di interventi realizzati da altri soggetti esterni quali ad
esempio le attività determinate dalla presenza di altri cantieri
(questi possono portare o generare rischi non precedentemente valutabili)”.
Per questo motivo un PSC
redatto per un’impresa “non può essere sempre considerato esaustivo di una
appropriata valutazione
dei rischi di interferenza se:
- non trova contesto con l’effettiva situazione presente;
- non determina un’appropriata informazione tra tutti gli attori coinvolti
direttamente o indirettamente anche al fine di dare dinamicità al documento di
valutazione dei rischi esistenti che non potranno tenere conto della pluralità
dell’attività svolta in seno alla struttura”.
Per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che fruiscono delle
strutture lavorative è fondamentale “l’interfaccia
tra tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo di valutazione” ed assume “un ruolo rilevante il coinvolgimento del SPP al fine di
sovrintendere e collaborare alla definizione di tutti i rischi interferenti
ovvero quelli propri della struttura, quelli dell’attività svolte dalle singole
imprese
appaltatrici e quelli determinati dalla reciproca interferenza tra tutte
queste attività”.
L’indice e gli allegati del documento:
1. Termini e definizioni
2. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di
lavoro
2.1 Campo d’applicazione e responsabilità relativamente all’affidamento di
servizi, forniture e lavori
2.1.1 Valutazione del rischio da interferenza
2.1.2 Modalità operative
2.1.3 Compiti, funzioni e responsabilità
2.2 Appalto di lavori che comportano la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento
2.2.1 Campo di applicazione
2.2.2 Modalità operative
2.2.3. Compiti, funzioni e responsabilità
2.3 Contratti di somministrazione di lavoro
2.3.1 Campo di applicazione
2.3.2 Modalità operative
2.3.3. Compiti, funzioni e responsabilità
2.4 Appalto in concessione
ALLEGATI
- ALLEGATO 1: Documento di valutazione preliminare presenza interferenze da
utilizzarsi nella fase preliminare dei contratti di appalto o d’opera;
- ALLEGATO 2: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da
realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per gli appalti di servizi, forniture,
somministrazione di lavoro e lavori;
- ALLEGATO 3: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da
realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per gli appalti lavori che prevedano
la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ALLEGATO 4: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da
realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per contratti di somministrazione
lavoro;
- ALLEGATO 5: Modello DUVRI da utilizzarsi nei contratti di appalto o d’opera.
Regione
Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto regionale n. 14521 del 29
dicembre 2009 - Linee di Indirizzo per la redazione del documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenza.
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