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Anno 12 - numero 2310 di martedì 12 gennaio 2010

DUVRI: indicazioni operative per la valutazione dei rischi da interferenze


La Regione Lombardia ha pubblicato le Linee di Indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Quando deve essere redatto e come prepararlo. Il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

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La Regione Lombardia, che ha prodotto in questi mesi diversi documenti e linee guida relativi alla sicurezza sul lavoro, ha pubblicato, con Decreto n. 14521 del 29 dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità, le “Linee di Indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”. 
Questo documento di indirizzo – elaborato dal Laboratorio di approfondimento “Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità” nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2008–2010 – è strutturato come una norma tecnica e, in particolare, descrive le azioni che, in occasione della stipula di contratti d’appalto di lavori, servizi, fornitura, e di somministrazione di lavoro, devono compiere le “funzioni aziendali, responsabili della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)”.
Inoltre, in un capitolo a parte, sono trattati gli aspetti riguardanti la stipula di appalti per la realizzazione di opere edili e sono presenti, a titolo esemplificativo, diversi modelli utili ai fini degli adempimenti normativi.

 
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Riguardo agli aspetti generali relativi ai campi d’applicazione e alle responsabilità, il documento di indirizzo ricorda che – come indicato nella Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - si può parlare di interferenza quando “si verifica un ‘contatto rischioso’ tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.
Oltre a segnalare che l’obbligo del DUVRI (art. 26 del Decreto legislativo 81/2008) non si applica ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, la Regione Lombardia indica che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:
- “è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dall’importo della commessa;
- non è necessario quando l’appalto è di mera fornitura (senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessità di impiego di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purché non vi sia presenza di rischi specifici di cui all’allegato XI;
- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;
- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso; 
- è un documento ‘dinamico’ per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi”.

In particolare si ricorda che riguardo all’acquisto di “apparecchiature di qualsiasi genere o il service di apparecchiature elettromedicali, la compilazione del D.U.V.R.I. è esclusa solo se l’installazione consiste nel collegamento dell’apparecchiatura alla normale rete elettrica”.

Inoltre al fine di stabilire la sussistenza di interferenze, deve comunque essere redatto un documento preliminare “attestante la valutazione preliminare dei rischi da interferenza” che “viene allegato alla documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) in quanto l’obbligatorietà di redazione del DUVRI ovvero l’importo degli oneri della sicurezza anche quando pari a zero, deve essere rispettata”.

Il documento della Regione Lombardia fornisce anche precise indicazioni operative riguardo la redazione del DUVRI.

Infatti nel caso in cui le condizioni determinino la necessità di questo documento, si indica che la “struttura competente” prepara il documento prevedendo le seguenti fasi operative:
- “convocazione di una riunione tecnica con la partecipazione di tutti gli uffici/servizi, sia quelli aventi competenza sull’attività da appaltare e del S.P.P., nonché quelli coinvolti per interferenza con le attività stesse”. In particolare i contenuti dell’incontro serviranno “a definir le misure tecniche, organizzative operative e procedurali atte ad eliminare e ridurre i rischi da interferenza nonché alla definizione di tutte le componenti necessarie alla redazione del documento quale parte integrante dell’appalto”;
- “stesura dell’elaborato tecnico D.U.V.R.I. sulla base di quanto emerso nella riunione di cui al punto precedente; 
- stima degli eventuali costi della sicurezza dovuti a interferenze – quantificazione e prezzi unitari”.

L’elaborato tecnico sarà allegato ai documenti di appalto unitamente alle informazioni riguardanti i rischi presenti e le modalità di gestione dell’emergenze. Dopo “l’aggiudicazione della gara e comunque prima dell’avvio del contratto, congiuntamente con l’Aggiudicatario, si procederà all’aggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento in funzione dell’evoluzione del lavoro, dei servizi e delle forniture”.
Comunque – ricorda il documento di indirizzo – “l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrà altresì proseguire durante il corso dell’appalto”.


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Nel caso poi di appalti di lavori che prevedono l’attivazione di cantieri temporanei o mobili, “il quadro normativo si caratterizza per la specificità del tipo di appalto consistente nella realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e per il riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.L.vo 81/08 e relativi allegati”.
In queste situazioni – e come indicato all’art. 96 del D.Lgs 81/2008 - quando è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), con l’accettazione da parte delle singole imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), limitatamente al singolo cantiere interessato e solo in questo specifico caso, si considerano ottemperati gli obblighi relativi a informazione, coordinamento e cooperazione ed elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi” di cui all’art. 26 del Testo Unico.
È tuttavia importante che la redazione del PSC “tenga conto del contesto nel quale verranno eseguiti i lavori: si dovranno considerare le attività svolte non solo con sistematicità (es. attività proprie della struttura sanitaria), ma anche quelle derivanti dall’esecuzione di interventi realizzati da altri soggetti esterni quali ad esempio le attività determinate dalla presenza di altri cantieri (questi possono portare o generare rischi non precedentemente valutabili)”.


Per questo motivo un PSC redatto per un’impresa “non può essere sempre considerato esaustivo di una appropriata valutazione dei rischi di interferenza se:
- non trova contesto con l’effettiva situazione presente;
- non determina un’appropriata informazione tra tutti gli attori coinvolti direttamente o indirettamente anche al fine di dare dinamicità al documento di valutazione dei rischi esistenti che non potranno tenere conto della pluralità dell’attività svolta in seno alla struttura”.

Per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che fruiscono delle strutture lavorative è fondamentale “l’interfaccia tra tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo di valutazione”  ed assume “un ruolo rilevante il coinvolgimento del SPP al fine di sovrintendere e collaborare alla definizione di tutti i rischi interferenti ovvero quelli propri della struttura, quelli dell’attività svolte dalle singole imprese appaltatrici e quelli determinati dalla reciproca interferenza tra tutte queste attività”.

L’indice e gli allegati del documento:

1. Termini e definizioni
2. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di lavoro
2.1 Campo d’applicazione e responsabilità relativamente all’affidamento di servizi, forniture e lavori
2.1.1 Valutazione del rischio da interferenza
2.1.2 Modalità operative
2.1.3 Compiti, funzioni e responsabilità
2.2 Appalto di lavori che comportano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
2.2.1 Campo di applicazione
2.2.2 Modalità operative
2.2.3. Compiti, funzioni e responsabilità
2.3 Contratti di somministrazione di lavoro
2.3.1 Campo di applicazione
2.3.2 Modalità operative
2.3.3. Compiti, funzioni e responsabilità
2.4 Appalto in concessione

ALLEGATI
- ALLEGATO 1: Documento di valutazione preliminare presenza interferenze da utilizzarsi nella fase preliminare dei contratti di appalto o d’opera;
- ALLEGATO 2: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per gli appalti di servizi, forniture, somministrazione di lavoro e lavori;
- ALLEGATO 3: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per gli appalti lavori che prevedano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ALLEGATO 4: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per contratti di somministrazione lavoro;
- ALLEGATO 5: Modello DUVRI da utilizzarsi nei contratti di appalto o d’opera.


Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto regionale n. 14521 del 29 dicembre 2009 - Linee di Indirizzo per la redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.



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Commenti alla pagina.

Autore: Stefano Bocchino03/01/2012 (08:55:36)
Una cosa non mi è chiara: ma nella somministrazione di lavoro (il vecchio contratto inerinale) è necessario redigere un DUVRI?!?!
Leggendo le Linee guida mi sembra di si... ma è assurdo -_-

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