Questo prolifico SPISAL gestisce in rete anche una
sezione dedicata ai
Medici Competenti che “vuole essere un contenitore di documenti rilevanti e di idee oltre a schemi o modelli utilizzabili nella pratica quotidiana”.
Infatti con il
D. Lgs. 81/2008 il legislatore ha inteso rafforzare la tutela della salute dei lavoratori ampliando gli obblighi di sorveglianza sanitaria e rafforzando così la funzione del
Medico Competente.
Medico Competente che - definito all’art. 2, comma 1, lettera h come “
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” – è ora un collaboratore qualificato per diversi compiti inerenti la struttura preventiva aziendale.
Inoltre - come indica la presentazione di questa pagina web - i “risultati della sorveglianza sanitaria possono ora “imporre al datore di lavoro una verifica delle misure di prevenzione aziendale, l'elaborazione di programmi di miglioramento e la realizzazione degli interventi conseguenti”.
Per tutto questo e perché i servizi di
Vigilanza siano sempre meglio definiti e pianificati (come in relazione alla trasmissione periodica delle relazioni sanitarie), servono però strumenti di comunicazione condivisi ed adeguati, come quello messo a disposizione dallo SPISAL.
Al momento i documenti contenuti sono due:
Nelle premesse del protocollo d’intesa si ricorda che le procedure indicate devono essere finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio.
E dunque i principi generali che le ispirano devono essere dettate “da un indirizzo di cautela conservativa nell’interesse della sicurezza del singolo e della collettività, che prevedano la non idoneità di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino
sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di
dipendenza”.
Le procedure devono essere inoltre effettuate in modo tale da “garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento”.
Riguardo poi al fatto che i lavoratori debbano essere sottoposti ad
accertamento “prima dell’assunzione in servizio”, si “chiarisce che tale accertamento non è da intendere come accertamento ‘pre-assuntivo’ ma come ‘visita medica preventiva’ post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio”.
Tiziano Menduto