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Anno 10 - numero 1946 di giovedì 22 maggio 2008

Distanze di sicurezza da linee elettriche ed impianti elettrici


Un commento sulle distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche ed impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette che compaiono nella Tab. I allegato IX del D. Lgs 81/2008. A cura di Pier Giorgio Confente.

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Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche ed impianti elettrici
 
A cura di Pier Giorgio Confente.
 
Come è noto, è uscito l’atteso provvedimento legislativo sulla sicurezza sul lavoro, occupa ben 232 pagine del supplemento ordinario della G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, n. 108, ed è entrato in vigore il 15 maggio scorso.
 
Come altri professionisti della sicurezza ho iniziato a leggerlo il più rapidamente possibile pressato dai clienti che preoccupati chiedono lumi e quindi non sono ancora in grado di darne un giudizio completo.
 
Mentre sul titolo primo del provvedimento si è svolta una profonda discussione, che ha coinvolto giuristi, parti sociali e uomini politici, la elaborazione degli altri titoli ed in particolare degli allegati è passato sotto silenzio e si è risolta in una scopiazzatura della legislazione precedente con qualche grossa svista.
In effetti nel nostro paese non c’è il costume di esaminare e discutere le parti “tecniche” dei provvedimenti legislativi alla luce del sole.
Normalmente gli esperti tecnici e scientifici sono esclusi dalla preparazione delle predette parti appannaggio geloso di una burocrazia, sia centrale (statale) che periferica (regionale), che brilla per l’impreparazione e la supponenza.
 
Voglio esaminare ora una svista, che ritengo possa abbassare notevolmente il livello di sicurezza sul lavoro, nel settore della fulminazione da linee aeree nude che anche di recente ha provocato gravissimi incidenti soprattutto durante la consegna del calcestruzzo ai cantieri edili mediante autobetonpompe.
 


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Il vecchio D.P.R. 164/1956 fissava una distanza minima da mantenere dalle predette linee pari a  5 m mentre il nuovo D. Lgs 81/2008 prescrive la seguente tabella :
 
 
Tensione nominale
Distanza minima consentita
Un
kV
m
≤ 1
3
10
3,5
15
3,5
132
5
220
7
380
7
 
 
 
A prima vista sembra più razionale dell’obbligo precedente visto che la distanza minima consentita varia con la tensione.
 
Sarei curioso di conoscere in base a quali studi ed analisi degli incidenti (e mancati incidenti) accorsi si è pensato di modificare la distanza di sicurezza tradizionale di 5 m.
La materia è regolata da una normativa tecnica europea, che a mio giudizio è sufficientemente precisa e dettagliata, ed in particolare faccio riferimento alla norma CEI EN 50110-1, ed. II, 2005-2, CEI 11-48, fasc. 7523, Esercizio degli impianti elettrici, che prescrive le modalità operative sicure di attività di lavoro, non solo sugli impianti elettrici ma anche nelle vicinanze degli stessi.
 
Innanzi tutto la predetta normativa tecnica prevede l’individuazione di tre zone attorno ad una parte nuda in tensione (vedi fig. 1) da trattare ciascuna con modalità diverse.
 

- Zona di lavoro sotto tensione caratterizzata dalla distanza DL
- Zona di lavoro in prossimità caratterizzata dalla distanza DV
- Zona di lavoro esente da rischio elettrico per distanza > DV
 
Ovviamente nei cantieri edili è necessario mantenersi nella zona esente da rischio elettrico (distanza minima > Dv) visto che la tipologia dei lavori che vi si svolgono sono quelli contemplati nell’art. 6.4.4 sotto riportati.
 
    6.4.4 Lavori di costruzione ad altri lavori non elettrici
    Per i lavori di costruzione ed altri lavori non elettrici, quali:
    -         lavori su impalcature;
    -         lavori con mezzi elevatori, macchine per costruzioni e convogliatori;
    -         lavori di installazione;
    -         lavori di trasporto;
    -         verniciature e ristrutturazioni;
    -    montaggio di altre apparecchiature e di apparecchiature per la costruzione.
 
 
 
Confronto dei limiti
 
Estratto dalla Tab. A.1
Limite previsto dal D.P.R. 164/1956
Limite previsto dal D. Lgs 81/2008
Tensione nominale
Limite esterno della zona di lavoro sotto tensione
Limite esterno della zona prossima
DL
Dv
kV efficaci
m
m
m
m
≤ 1
Nessun contatto
0,30
5,00
3,00
10
0,12
1,15
5,00
3,50
15
0,16
1,16
5,00
3,50
132
1,10
3,00
5,00
5,00
220
1,60
3,00
5,00
7,00
380
2,50
4,00
5,00
7,00
 
 
Il confronto della colonna Dv  (distanza oltre la quale non vi è rischio elettrico) delle norme porta a concludere che anche le distanze ridotte di nuova adozione sono più che sicure e così deve aver pensato qualche “alto burocrate” che di certo non è mai stato in un cantiere durante una delle operazioni di rifornimento di calcestruzzo con autobetoniera!
In realtà un più accurato esame del fascicolo della norma europea mette in luce che sono richieste altre condizioni da rispettare per dare un senso alle predette distanze ed in particolare:
 
- deve essere definito ed individuato il “posto di lavoro” ed i suoi accessi con precisione specie nei dintorni di linee aeree a conduttori nudi in tensione,
- devono essere esposti idonei segnali indicanti il rischio di elettrocuzione come stabilito dall’art. 4.8 (non sull’ingresso del cantiere come burocraticamente si fa ma nelle zone ove detto rischio si manifesta),
- deve essere sicuramente mantenuta la distanza indicata non inferiore a DV,  mediante opportuni segnali visibili e sotto il controllo del responsabile del cantiere, tenendo conto :
 
- dell’oscillazione dei carichi,
- dell’uso dei mezzi di trasporto e di sollevamento,
- dell’equipaggiamento da impiegare,
- del fatto che le persone che operano sono “persone comuni” cioè prive di conoscenze nel settore elettrico,
         - di quanto recita l’estratto dall’art. 6.4.4 :
 
Per le linee aeree si deve tener conto di tutti i movimenti possibili delle linee stesse e di tutti i movimenti, degli spostamenti, delle oscillazioni, dei colpi di frusta o della caduta degli equipaggiamenti usati per eseguire i lavori.
 
La presente Norma non fornisce raccomandazioni per tali distanze a causa delle ampie variazioni possibili in questi lavori.
 
 
Quindi, per chi è abituato a considerare i problemi di sicurezza nella loro complessità, giunge a capire che ai valori di Dv  (distanza oltre la quale non vi è rischio elettrico) devono essere aggiunti altre distanze che dipendono sia dal tipo di linea (in particolare la grandezza della freccia ed il tipo di isolatori), sia dalla tipologia delle attrezzature del cantiere, sia dalle modalità di lavorazione e sia dalla preparazione professionale dei lavoratori coinvolti.
Penso che sia urgente una modifica della tabella nel seguente modo :
 
Tensione nominale
Limite esterno della zona prossima
Sbandamento laterale possibile della linea elettrica (in prima approssimazione pari a metà valore della freccia)
Lunghezza massima della attrezzatura utilizzata dagli operatori
Distanza minima di sicurezza
(somma delle tre colonne precedenti)
 
Dv
f/2
Lattr
Dsicur
kV efficaci
m
m
m
m
≤ 1
0,30
Da calcolare linea per linea
Da definire cantiere per cantiere
Dv + f/2 + Lattr
10
1,15
15
1,16
132
3,00
220
3,00
380
4,00
 
 
Pier Giorgio Confente
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Commenti alla pagina.

Autore: mario tanasi08/02/2012 (08:44:33)
Gentilmente vorrei sapere da qualcuno le disposizioni e relative normative riguardo le distanze da rispettare lungo le proiezioni dei fili di un elettrodotto alta tesione 150.000
Autore: Luigi Messina04/01/2012 (12:37:56)
Alla distanza di prossimità data da DV è necessario aggiungere la "Maggiorazione Ergonomica" così come previsto dalla norma CEI 50110-1 e 11-27 ed.2005, che deve tenere conto degli attrezzi o attrezzature utilizzate; DV+ME= Distanza di Rispetto per lavori fuori tensione.
Tale Maggiorazione Ergonomica non può avere un valore regolamentato come le DL e le DV, perchè dipende dal tipo di lavoro. E' responsabilità del Preposto ai Lavori stabilire le distanze, in base al livello di tensione,la tipologia dei lavori e le attrezzature utilizzate e farle rispettare
Autore: malzone gerardo29/10/2011 (13:20:33)
Nella tabella A.1,non è menzionata il valore di tensione di una linea a 20KW a conduttori nudi,per tanto mi interessava sapere la distanza di rispetto verso la zona prossima da parte attive.Saluti
Autore: anna ciotta08/04/2011 (12:25:56)
Scusate la mia ignoranza, ma se ho capito bene devo tenermi in caso di costruzione a non meno di 5 mt di distanza da pali o cavi elettrici..a me sembrano davvero pochi.!! Chiedo a voi esperti, dovendo costruire una villetta su di un terreno dove è posto un palo di media tensione a quanti mt devo allontanarmi da questo inconveniente? posso sperare che l'enel, dovendo costruire, su mia richiesta possa spostarmi il palo? e le spese a carico di chi? visto che si tratta della bella cifra di circa 15.000 euro?che io sappia non c'è alcun contratto tra il proprietario e l'enel..ma sono passati all'incirca 40 anni..e credo che subentri il diritto dell'usucapione. Grazie. Distinti saluti.
Autore: salvatore fari'07/11/2010 (20:07:13)
dovrei costruire un fabbricato dove vi sino i pali ed i cavi sia della media tensione che i cavi dell'alta tensione che si incrociano. che distanza dovrei lasciare dai cavi per poter costruire ? .
possono allontanarmi massimo 10m.
grazie.
distinti saluti
Autore: Daniele Rovere26/05/2008 (10:32)
In riferimento all'ottimo articolo di Per Giorgio Conferente, mi preme indicare che la norma CEI 11-48 richiama anche l'applicazione di una "distanza Ergonomica" non propriamente definita nel valore numerico, ma che dovrebbe tener conto delle possibili variabili presenti sul luogo di lavoro, in particolare i possibili movimenti inconsulti e imprevedibili legati alla attività lavorativa ( rumore, buio, variazioni di pendenza, superfici scivolose, ecc ).
Questa distanza è di difficile valutazione, ma dovrebbe essere indicata in tutti i casi le distanze previste dalle norme sono ritenute "minime" dalla valutazione dei rischi.
In questo contesto, durante la valutazione dei rischi da effettuarsi "in cantiere" e non a tavolino, potrebbe emergere la necessità di applicarla per garantire la sicurezza dei lavoratori, eventualmente equiparando le distanze previste dalla 11-48 alle distanze minime indicate dal nuovo DM 81 o, al limite, al ex DPR164.
Autore: Giglioni Luigi22/05/2008 (17:57)
Probabilmente c'è stata anche una seconda svista visto che non si parla della Norma CEI 11-27 del 02/2005 (è l'applicazione italiana della Norma CEI EN 50110-1) dove nella tabella n°1 sono riprtate TUTTE le tensioni utilizzate il Italia e dove le relative distanze DL e DV sono superiori a quelle indicate nella CEI EN 5010-1 tab.A1 pag.50. Inoltre, sempre nella CEI 11-27 al punto 7.6.4.3 (Lavori non elettrici) si afferma che la DV, in funzione della tensione della rete, della natura del lavoro, dell'equipaggiamneto da impiegare e dal fatto che le persone da impiegare sono persone" Comuni" (prive di conoscenza del rischio elettrico) la DV deve essere adeguatamente aumentata addizionando un'ulteriore distanza.
Luigi Giglioni
Autore: Mauro Mazzoni22/05/2008 (14:41)
Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche ed impianti elettrici del 22.5.08.
Sono Mauro Mazzoni, Addetto al servizio di prevenzione e protezione.
In riferimento all'articolo pubblicato, ho una osservazione(costruttiva)che spero possa essere di aiuto.
A mio avviso, la tabella indicata nell'allegato IX del D. Lgs 81/2008, deve essere confrontata con la tabella inserita nella norma CEI 11-27:2005-02 "Lavori su impianti elettrici" a pagina 17 di 50.
La norma 11-27 si applica alle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici.
Essa fornisce le prescrizioni di sicurezza per le attività sugli impianti elettrici e per quelle vicino ad essi; sono contemplate le prescrizioni di esercizio, di lavoro e di manutenzione.
La norma si applica a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in prossimità di linee elettriche aeree.
Al punto 7.6.4 della norma CEI 11-27, viene contemplata anche la "Maggiorazione ergonomica".
Nello stabilire la misura di tale maggiorazione bisogna
tener dei movimenti involontari degli operatori e degli oggetti da lui maneggiati; inoltre vanno valutati l’oscillazione di carichi sospesi o il movimento di conduttori sotto l’azione del vento.
La distanza dalle parti attive ottenuta dopo l’applicazione della maggiorazione ergonomica prende il nome di distanza sicura.
Riassumendo, concordo con la formula Distanza minima di sicurezza = Dv + f/2 + Lattr; al posto di Dv inserirei i valori indicati dalla norma CEI 11-27:2005-02 (sono più cautelativi).
A mio parere, fino a quando verrà chiarito questo aspetto a livello legislativo, adotterei questo ragionamento.
Se la formula Distanza di sicurezza = Dv + f/2 + Lattr da come risultato una distanza maggiore di quella indicata nell'Allegato IX del Testo Unico, adotterei la distanza che scaturisce dalla formula; se invece la formula da un valore inferiore, adotterei quella indicata nell'Allegato IX.
Considerando che le persone che operano sono “persone comuni” cioè prive di conoscenze nel settore elettrico, se utilizzando il mio ragionamento, si "abbondasse" di 1 metro, sarebbe comunque a favore della sicurezza.
Distinti saluti.
Mauro Mazzoni.
Autore: Carlo Baldiraghi22/05/2008 (09:38)
Sono un RSPP professionista, ex dipendente ENEL "operativo" e concordo completamente con tutto quanto esposto dall'autore dell'articolo.

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