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Anno 12 - numero 2404 di martedì 25 maggio 2010
Direttiva macchine: il sollevamento di cose e persone Un documento dedicato al sollevamento di cose e persone alla luce della nuova Direttiva Macchine permette di fare chiarezza sui campi di applicazione della direttiva. La nuova definizione di ascensore e le novità per gli apparecchi di sollevamento.
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Il 9 aprile 2010 si è tenuto a Napoli il convegno “Nuova
Direttiva Macchine”, un convegno organizzato dall’ISPESL - in
collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II” – che si proponeva di
fare il punto sui contenuti del decreto di recepimento della nuova
Direttiva macchine 2006/42/CE,
il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
Decreto che consente di integrare efficacemente la sicurezza nella
progettazione e costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne
un’installazione e manutenzione
corretta e di garantire un’adeguata sorveglianza del mercato ai fini della
sicurezza
Dopo aver
presentato nei giorni scorsi gli atti,
ci soffermiamo ora brevemente su uno degli interventi, “Il
sollevamento
di ‘cose e/o persone’ alla luce della nuova Direttiva Macchine”,
a
cura di Laura Tomassini (Ispesl, DTS).
Il documento ci ricorda che il D.Lgs
n.
17/2010, entrato in vigore il 6 marzo 2010, ha abrogato il D.Lgs.
459/96, mentre l’articolo 24 della direttiva, relativo agli ascensori,
non è
stato ancora recepito (la parte relativa agli ascensori è stata rinviata
per la
definizione delle necessarie modifiche al D.P.R. 162/99).
L’intervento si sofferma sull’articolo 1 della direttiva
relativo al campo di applicazione.
La direttiva si applica, ad esempio, alle macchine, intese come insieme
“pronto
per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato
montato su un
mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione”
(come
indicato nella guida redatta dalla Commissione Europea “Guide to
application of
the Machinery Directive 2006/42/CE”).
A questo proposito il documento ricorda
che la “valutazione di conformità di
una macchina destinata ad essere installata su un mezzo di trasporto o
in un
edificio/costruzione copre:
- la macchina
da montare;
- le specifiche della struttura di supporto;
- le istruzioni per l’installazione”.
E la verifica dell’idoneità
all’impiego di apparecchi e accessori di sollevamento,
prevista dal punto 4.1.3 dell’allegato I della Direttiva Macchine, “deve
essere
eseguita sulla macchina pronta per essere messa in servizio (dal
fabbricante o
da persona competente che agisca per suo conto)”.
Il mezzo di trasporto in se stesso o l’edificio sono esclusi dal campo
di
applicazione della Direttiva Macchine: seguiranno la specifica normativa
applicabile. Ricordando che tale considerazione “non vale per le macchine
‘self-propelled’, ad esempio le autogru.
Il suddetto punto 4.1.3 indica inoltre che all’atto dell’immissione sul
mercato
o della prima messa in servizio il fabbricante si accerta con adeguate
misure,
che prende o fa prendere, che tali apparecchi
e
accessori di sollevamento possano compiere le funzioni previste in
condizioni di sicurezza. Su “ciascuna macchina devono essere eseguite
prove
statiche e dinamiche”, secondo quanto previsto dal punto 4.1.2.3
“Resistenza
meccanica” e se le macchine non possono
essere montate nei locali del fabbricante, “le misure appropriate
possono
essere prese sul luogo dell’utilizzazione”.
La direttiva si applica poi anche ai componenti
di sicurezza immessi sul mercato separatamente, destinati dunque ad
espletare una funzione di sicurezza (“il cui guasto e/o
malfunzionamento, mette
a repentaglio la sicurezza
delle
persone e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata
progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con
altri
componenti”).
Ad esempio i seguenti componenti per macchine progettate per la salita
e/o la
discesa di persone da un piano all'altro sono elencati al punto 17
dell’allegato
V della 2006/42/CE e sono pertanto considerati “componenti
di
sicurezza”:
- “dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
- dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti
ascendenti incontrollati;
- dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
- ammortizzatori ad accumulazione di energia: a caratteristica non
lineare o
con smorzamento del movimento di ritorno;
- ammortizzatori a dissipazione di energia;
- dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di
potenza
quando sono utilizzati come dispositivi paracadute;
- dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di
sicurezza
con componenti elettronici”.
Tutti questi componenti rientrano nella definizione di “macchina” e
“sono
soggetti a quanto previsto dalla direttiva, purché siano immessi
separatamente
sul mercato e non siano destinati ad essere utilizzati come pezzi di
ricambio
in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della
macchina
originaria”.
La direttiva si applica anche a:
- accessori di sollevamento:
“componenti o attrezzature non collegate alle macchine
per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la
macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a
divenire
parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato
separatamente.
Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento”;
- catene, funi e cinghie: “catene,
funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte
integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di
sollevamento”.
Veniamo alla nuova definizione di
“ascensore” data dalla 2006/42/CE.
La direttiva lo definisce come apparecchio di sollevamento che collega
piani
definiti, mediante un “supporto del carico” (la parte dell'ascensore
“che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle”) e
“che si
sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è
superiore a
15 gradi, destinato al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile, ossia se una
persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati
all'interno del supporto del carico o a portata di una persona
all'interno del
supporto del carico”.
In particolare “gli apparecchi
di
sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente
definito
nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati
apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione della presente
direttiva”.
Concludiamo con alcune novità tratte
dall’allegato 1 della direttiva 2006/42/CE, nella parte dedicata ai
“Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della
salute per
prevenire i pericoli dovuti ad operazioni
di sollevamento”.
Per operazioni di sollevamento si intendono operazioni di spostamento di
unità
di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un
determinato
momento, di un cambiamento di livello.
In particolare nella direttiva è nuovo il punto
4.1.2.8, “Macchine
che collegano piani definiti”.
Riguardo ai piani (4.1.2.8.5) si indica che devono
essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani con
il
supporto del carico in movimento o altre parti mobili.
E se c'è il rischio
di
caduta di persone “nel percorso del supporto del carico quando
quest'ultimo non è presente ai piani”, devono
essere installati ripari per evitare tale rischio. Detti ripari non
devono
aprirsi in direzione del percorso del supporto del carico. Devono essere
montati con un dispositivo di interblocco controllato dalla posizione
del
supporto del carico che impedisce:
- movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono
chiusi
e bloccati;
- l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non
si sia
arrestato al piano corrispondente.
Altre novità sono relative al:
- punto
4.3.3 “apparecchi di sollevamento”: il termine “carico nominale” è
stato
cambiato in “carico massimo di utilizzazione”;
- punto 4.4.1 “istruzioni accessori
di sollevamento”: nelle istruzioni è necessario inserire “il
coefficiente di
prova statica utilizzato”;
- punto 4.4.2 “istruzioni macchine
di sollevamento”: anche qui il termine
“carico nominale” è stato cambiato in “carico massimo di utilizzazione” ed è “stato inserito il riferimento alle
prove eseguite per l’idoneità all’impiego”. Se applicabile, “deve essere
inserito un test report contenente nel dettaglio i test statici e
dinamici
eseguiti da/per il fabbricante”.
Infine alcune novità - tratte dal documento originale che vi invitiamo a
leggere - della parte dell’allegato relativa agli apparecchi
per operazioni di sollevamento persone:
- punto 6.1.1 “resistenza
meccanica”: è richiesto che “lo spazio e la resistenza dell’intero
supporto del
carico siano adeguati al numero di persone”. Sono stati poi inseriti dei
“requisiti relativi ai sistemi di sospensione e di sostegno del supporto
del
carico che devono essere adeguati”: nel
caso di funi e catene “ne sono richieste almeno 2 indipendenti, ciascuna
con il
proprio ancoraggio”;
- punto 6.2 “dispositivi di comando”
: con la nuova direttiva è “richiesto un dispositivo di comando ad “azione mantenuta”, tranne nel caso in
cui il supporto del carico è
completamente chiuso”;
- punto 6.3.3 “rischio caduta di
oggetti sul supporto del carico”: è richiesta “una copertura di
protezione del
supporto del carico nel caso vi sia il rischio di caduta di oggetti
sopra di
esso”;
- è stato aggiunto il punto 6.4,
“Macchine che collegano piani definiti”.
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