|
|
|
|
 |
|
Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
|
|
|
Anno 12 - numero 2350 di martedì 09 marzo 2010
Dipendenze da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro Gli aspetti fondamentali della normativa, gli obblighi per il datore di lavoro e per il medico competente. Un approfondimento a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano. Prima parte.
google_ad_client
Premessa
Test anti-droga per i piloti,
indagine su Alitalia Repubblica - 04 febbraio 2010.
TORINO - Da alcune settimane, la Procura di Torino indaga sui
test che l’Alitalia
svolge per verificare se i suoi piloti abbiano assunto droghe o alcol
prima di
salire a bordo. L' indagine nasce dalla denuncia di una passeggera. Il
procuratore Raffaele Guariniello - che avrebbe iscritto nel registro
degli
indagati un alto manager di Alitalia - sospetta che la compagnia
verifichi solo
l' assunzione di droga. Sarebbe invece trascurata l' assunzione di
alcol. La
Procura vuole anche capire quanti dei 1600 piloti siano sottoposti a
controlli
e secondo quali modalità. Un portavoce di Alitalia spiega che l' azienda
svolge
controlli capillari, sia pure a campione, e che potrà dimostrare agli
inquirenti di Torino la correttezza del suo operato. La questione è
regolata
dal Testo unico delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro, cui si
aggiungono tre provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

1. Aspetti fondamentali
L'obbligo assolutamente inderogabile per il datore di lavoro di valutare
tutti
i rischi, e, anche per il medico competente, di effettuare la
sorveglianza
sanitaria sulle mansioni ad alto rischio, anche per terzi estranei, causato da dipendenze da alcol e da
stupefacenti
L'obbligo generale indelegabile del datore di lavoro
di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 c. 1 lett. a)
e 28
del D.Lgs.
9
aprile 2008 n. 81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di
lavoro”) include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in
ambiente
di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei
lavoratori,
come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Gli effetti delle
sostanze
psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi insiti
nell'attività lavorativa.
L'articolo 5 (Disposizioni generali) della DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO (89/391/CEE) DEL 12
GIUGNO 1989 prevede che “il datore di lavoro è obbligato a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con
il
lavoro”, e, nello stesso senso, l'articolo 28
comma 1 del
D.Lgs. n. 81/2008 (Oggetto della valutazione dei rischi) definisce
chiaramente
lo stesso obbligo incondizionato: “la valutazione
di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
La Regione Veneto nelle “Indicazioni operative
sulle procedure per gli accertamenti
sanitari
di assenza di alcol-dipendenza in lavoratori addetti a mansioni
che comportano particolari rischi per la sicurezza (D.Lgs 81/2008 – L.
125/2001
– bozza di documento del 26 giugno 2009)”, afferma che “il Datore di
Lavoro
deve valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico
competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici nella propria
azienda
in base all’elenco delle attività con divieto di assunzione di alcolici
contenuto nell’Allegato 1 del Provvedimento attuativo 16 marzo 2006
dell’art 15
della Legge n. 125/2001. Lo stesso vale
ovviamente per quel che riguarda l'assunzione di stupefacenti.
Nello svolgimento di tale
compito l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi)
del D.lgs. n. 81/2008 prevede inoltre che: “il datore di
lavoro effettua la
valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all’articolo 41” (ovvero nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza
sanitaria, tra i quali anche il caso di cui al comma 4 dell'articolo 41 ,
relativi ad alcol dipendenza e assunzione di stupefacenti, ma anche
tossicodipendenza
e assunzione di alcolici (nelle mansioni a rischio). Per la violazione
di detto
obbligo il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con
l’ammenda da 2.500 a 6.400.
E d'altro canto l'articolo 25 comma 1 (Obblighi del medico competente)
prevede
che: “il medico competente: a) collabora con il
datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (arresto fino a tre
mesi o
ammenda da 400 a 1.600 euro), anche
ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della
salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza...”.
Il decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, c.d. “testo unico” di sicurezza del lavoro, è poi
inequivocabile nel sancire che il medico competente è obbligato ad
eseguire la sorveglianza
sanitaria i tutti i casi previsti dalla normativa vigente: articolo
41
(Sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/2008: ”la
sorveglianza sanitaria è
effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa
vigente”.
In
tale contesto assume particolare pregnanza per il medico competente
desideroso di rispettare la legge vigente l'art. 25 (Obblighi
del medico competente) del D.lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale “il
medico competente: b)
programma ed effettua
la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati”.
Quindi anche in assenza di
linee guida ufficiali, il medico competente procede obbligatoriamente
alla
sorveglianza sanitaria osservando gli indirizzi scientifici più
avanzati, che
deve conoscere. La risibile giustificazione per la colpevole inerzia e
la
sostanziale violazione di obblighi penalmente sanzionati in materia di
sorveglianza sanitaria da parte di taluni che adducono come
giustificazione la
mancanza di linee
guida ufficiali è totalmente destituita di ogni fondamento, posta
che la
norma vigente richiamata in alcun modo fa riferimento a linee guida più o
meno
ufficiali, ma al contrario richiama il medico competente all'obbligo di
conoscere gli indirizzi scientifici più avanzati, poiché i protocolli
sanitari
li deve elaborare lui, e nessun altro,e
se non ci sono sarà lui a risponderne di fronte alla legge e anche dal
punto di vista deontologico posto che l'articolo 39 comma 1 del D.Lgs.
n.
81/2008 prevede esplicitamente che “l' ’attività di medico
competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del
codice
etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH),
che lo
obbligano non solo a tutelare la salute del lavoratore, prima del pur
importantissimo posto di lavoro, ma anche a considerare sempre i rischi
per i
terzi estranei.
D'altra parte quando esiste il buon senso anche civico e la buona
volontà di
rispettare la norma vigente, come nel caso della movimentazione
manuale
dei carichi, i protocolli e le modalità di valutazione li si è
andati a pescare perfino negli Stati Uniti, mentre per non far nulla in
materia
di rischi lavorativo da alcol e stupefacenti ogni scusa, anche se
campata
totalmente in aria, è giustificata.
Ogni violazione di questo
obbligo inderogabile di effettuare la sorveglianza sanitaria in base
agli
indirizzi scientifici più avanzati, da parte del medico competente, è
punito con l'arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a
1.200 euro ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
81/2008.
Dunque, a proposito dell’attività di collaborazione obbligatoria del medico
competente con il datore di lavoro anche al di fuori dell’obbligo
della
sorveglianza sanitaria, si deve ribadire
che la funzione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto assegnare al medico
competente è duplice, una quella appunto di collaborare con il datore di
lavoro
e con il SPP che lo deve portare a partecipare alla valutazione dei
rischi
finalizzata anche ad individuare la necessità di programmare una
eventuale
sorveglianza sanitaria (art 25 del D. Lgs. n. 81/2008) [si rammenti a
tal proposito
che secondo le indicazioni fornite dall’art. 28 comma 2 lettera e) del
Testo
Unico il datore di lavoro dovrà indicare nel DVR avente data certa, con
un
obbligo anche penalmente sanzionato dal successivo art. 29 comma 2, il
nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei
rischi] e l’altra funzione di effettuare, dietro nomina, la sorveglianza
sanitaria se obbligatoria.
Per concludere l’attività di controllo del buono stato di salute dei
lavoratori
che il legislatore ha voluto imporre al datore di lavoro prima di
assegnare al
lavoratore i compiti in azienda, prevista dall’art. 18 comma 1 lettera
c) del D. Lgs. n. 81/2008, può benissimo farsi
rientrare fra i compiti di collaborazione che il medico competente deve
fornire
al datore di lavoro e ad essa dovrà seguire, se ne emerge la necessità
al
termine dalla valutazione
dei
rischi alla quale ha partecipato e dietro sua esplicita
indicazione, la
sorveglianza sanitaria se obbligatoria per legge, oppure il consiglio
che se vi
sono giustificati motivi per certe mansioni pericolose ma non incluse
nelle
intese stato regioni del 2006 e 2007 su alcol e stupefacenti, la
decisione di inviare il dipendente a
visita collegiale presso la struttura pubblica della asl.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Gli
articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplinano,
rispettivamente, la
“sorveglianza sanitaria” ed i “provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione
specifica”.
Il comma 2 dell’art. 41, in particolare, stabilisce che la sorveglianza
sanitaria comprende, per quanto qui interessa:
a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare
la sua idoneità alla mansione specifica;
b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La
periodicità di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere
cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione
del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto
a
quelli indicati dal medico competente;(...)
d) la visita medica in
occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla
mansione
specifica; (...)
Il successivo comma 4 dell'articolo 41, nello stabilire che le
visite mediche di cui al
comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami
clinici e
biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal
medico competente,
soggiunge chiaramente, e imporre, la
sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti:
“art. 41. Sorveglianza sanitaria
4. ... Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le
visite di
cui al comma 2, lettere a), b) e d)
sono altresì finalizzate alla
verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
Dunque “gli accertamenti mirati alla verifica
dell’eventuale assunzione, da parte dei lavoratori, di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono compresi nel novero delle verifiche sulla
salute dei lavoratori stessi disciplinate dal citato art. 41 del D.Lgs. 81/2008” (T.A.R. LAZIO, Sez.
1, 8 aprile 2009). E lo stesso vale per l'assunzione di alcolici, ai
sensi
dello stesso art. 4 comma 4 e degli artt. 1 e 15 della legge n.
125/2001.
Con il comma 5 dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 si è
previsto che:
“Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e
di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i
requisiti minimi
contenuti nell’Allegato
3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo
quanto
previsto dall’articolo 53”, nonché con il comma 6 dello stesso articolo
ai
sensi del quale:
“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche
di cui
al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”
con l’obbligo ancora fissato dal comma 7 che:
“Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno
precisati i
limiti temporali di validità”
e con il comma 8 che:
“Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per
iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore”
prevedendo, infine, con il comma 9 che:
“Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta
giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di
vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.
Va pure ricordato che con l'importante sentenza 8 aprile 2009, il Tar
del Lazio
sezione I ha nettamente e giustamente respinto la richiesta di
annullamento
dell’atto della Conferenza permanente stato-regioni del 18 settembre
2008
concernente le procedure per gli accertamenti (test) di assenza di
sostanze
stupefacenti, da parte dei lavoratori, presentato dalle organizzazioni
sindacali dei trasporti, ai quali si erano associate Fim, Fiom, Uilm.
La richiesta di annullamento era fondata sulla convinzione che i test
violassero l’articolo 117 della Costituzione e ledessero i diritti
individuali
dei lavoratori, trascurando però il prioritario diritto alla salute di
cui
all'art. 32, che è anche interesse della collettività, e dei terzi
estranei
messi in pericolo dai comportamenti lavorativi di chi svolge mansioni
a
rischio e assume stupefacenti: il Tar del Lazio mette in evidenza
proprio
questo profondissimo limite concettuale laddove osserva che “parte
ricorrente
... non sembra – nel quadro della prospettazione esplicitata nell’atto
di
ricorso all’esame – aver adeguatamente valutato che la disciplina
oggetto di
censura riguarda fattori di rischio le cui ricadute potenzialmente
offensive non
concernono, esclusivamente, la persona e/o la salute dei lavoratori; ma
sono –
invece – suscettibili di riverberarsi anche sui terzi (tenuto presente
il
particolare settore lavorativo – trasporti – contemplato dalla
disciplina in
esame)”.
La sentenza del Tar del Lazio respinge la richiesta di annullamento
affermando
che l’atto amministrativo emanato dalla Conferenza stato-regioni non fa
altro
che definire meglio e in modo del tutto legittimo quanto disciplinato
dagli
articoli 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), in materia di
sorveglianza
sanitaria e di provvedimenti in caso di inidoneità
alla
mansione specifica.
Il provvedimento chiarisce che
quando da parte del datore di lavoro si formi il ragionevole dubbio che
il
lavoratore assuma sostanze stupefacenti o quando, dopo il verificarsi di
un
infortunio, si voglia escludere che l'assunzione ci sia stata, sia
lecito
chiedere che si attivino le opportune azioni di accertamento sanitario.
Rolando Dubini, avvocato in Milano
La
seconda parte dell’approfondimento verrà pubblicata martedì prossimo.
Per gli
abbonati è disponibile l’intero documento in banca dati:
Rolando
Dubini,
avvocato in Milano
- Approfondimento - Dipendenze da alcol e droghe:
obblighi di sicurezza e igiene del lavoro.
Commenti alla pagina.
Ultimi documenti inseriti nella banca dati normativa di PuntoSicuro sulla sicurezza sul lavoro. |
|
NEWSLETTER
|
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail:
|
|
|
Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di
Mega Italia Media.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.
Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562 Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto (contattaci) - Privacy Policy
Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui
Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825 produce corsi multimediali e in e-learning per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Realizzato con il content management system DynDevice WCMS |
|
|
|