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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2360 di martedì 23 marzo 2010
Dipendenze da alcol e droghe: l’accertamento di assenza di alcoldipendenza L’assunzione di alcol e l’alcoldipendenza, la sorveglianza sanitaria, il ruolo del medico competente, gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti, i divieti di somministrazione in azienda. Un approfondimento a cura di R. Dubini, avvocato. Terza parte.
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Pubblichiamo la terza parte dell’approfondimento “Dipendenze da alcol e
droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro” a cura dell’avvocato Rolando
Dubini.
Sono già stati pubblicati:
Dipendenze
da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro
Dipendenze
da alcol e droghe: le mansioni a rischio
3. Assunzione di alcol e accertamento di assenza di
alcoldipendenza
3.1 La Legge 125/2001 e il D.Lgs, n. 81/2008
L'art. 1 della Legge
- 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia
di alcool e di problemi alcolcorrelati, reca al Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI l'articolo 1 - (Oggetto - Definizioni) che ha una importanza
straordinaria al fine di comprendere correttamente la materia, perché mette in
chiaro l'oggetto della legge, che è prevenire, curare e reinserire gli alcoldipendenti.
L'oggetto della legge non è tanto il contrasto all'assunzione di alcol fine a se stesso, ma il trattamento dell'alcoldipedenza, che può
avvenire anche, ma non solo, contrastando l'assunzione dell'alcol nei casi che
hanno un impatto sociale più grave.
L'articolo 1 della legge citata, che sia ben chiaro si occupa di
alcoldipedenza, come risulta dal primo periodo che segue, così dispone:
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“1. La presente legge reca norme
finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale
degli
alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del
Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei
Paesi
della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio
1986,
concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione
mondiale
della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo per
l'alcol
di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal
Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla
Carta
europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995”.
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Il successivo Articolo 2 (Finalità) della Legge n. 125/2001 precisa
l'intenzione protettiva del lavoratore, che è assai ampia e che dovrebbe far
riflettere e molto i troppi che contrastano inopinatamente il trattamento anche
sanitario dell'alcoldipedenza nei lavori pericolosi anche per i terzi:
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“la presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e
degli
adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle
conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e
superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed
assistenziali
adeguati;...“.
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L'art. 15 della stessa legge entra nel merito degli elevati
rischi da alcol (e da qui innanzitutto, prima dei controlli alcolimetrici,
l'obbligo di inserire nell'apposito documento di cui agli artt. 17 c. 1 lett a)
e 28 del d.lgs. . 81/2008 una specifica valutazione del rischi da alcolici),
prevede che:
“1. Nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio
di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute di terzi, ... è fatto divieto di assunzione e
di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”
“2. Per le finalità previste dal presente
articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di
lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico
competente, ...ovvero
dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza
negli
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio
delle
aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie
alcol-correlate che intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9,
comma
1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del
testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9
ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da
lire 1 milione a lire 5 milioni [ovvero da un minimo di 526,45 euro ad
un
massimo di 2.582,28].
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L'organo di vigilanza della Asl territorialmente competente
potrà sanzionare ai sensi del comma 4 da ultimo riportatoper la violazione del divieto di assunzione di alcolici nelle
mansioni a rischio elevato il datore di lavoro
che non procede a informare, formare, segnalare e controllare in azienda il
rispetto del divieto e il lavoratore sorpreso ad assumere alcolici o che a
seguito di controllo alcolimetrico nelle mansioni a rischio presenti un livello
alcolico superiore a zero, diversamente potrà incorrere nel pagamento di una
sanzione amministrativa che va da un minimo di 526,45 euro ad un massimo di
2.582,28, salvo superare la soglia dei 0,5 gr/l. ed incorrere anche nelle
sanzioni per guida in stato di ebbrezza previste dal codice della
strada.
La Regione Lombardia sul punto conferma questa impostazione: “la norma di riferimento prevede l’effettuazione di
test alcolimetrici che consentono l’accertamento immediato di un’intossicazione
alcolica acuta, che possono essere effettuati indifferentemente dal medico
competente o dalla struttura di vigilanza. A fronte del riscontro di una
positività dei test alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per
autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con
una potenziale correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe
a disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative
previste dalla normativa (art.15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro)” [Gruppo
di Lavoro della Regione Lombardia che ha elaborato le FAQ
sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope negli ambienti di lavoro, settembre
2009].
Da notare che le finalità dell'articolo 15, richiamate al comma 2,
coincidono esattamente con l'oggetto dell'intera legge n. 125/2001 come
individuato dall'art. 1, difatti il comma 3 dell'art. 15 fa esplicito riferimento
“ai lavoratori affetti da patologie alcol-correlate”.
La ragione di questa apparente “disparità di trattamento” è nel
divieto assoluto di assunzione e somministrazione di sostanze alcoliche e
superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni, posto dall’art. 15 della Legge n. 125 del 30 marzo 2001 in materia
di alcol e problemi alcol-correlati, ovviamente il divieto vige anche per altre
mansioni lavorative, oltre che la guida
di autoveicoli.
Le attività lavorative ad alto rischio di infortuni dovevano
essere individuate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge, ma solo dopo cinque anni, 16 marzo 2006, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano ha emanato il provvedimento
che elenca le 14 attività “che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001".
La Legge dà inoltre una definizione di bevande alcoliche e
superalcoliche: “ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende
ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi
di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al
21 per cento di alcol in volume”.
Per verificare se una determinata attività lavorativa è fra
quelle in cui vige il divieto di assumere sostanze alcoliche e superalcoliche
al fine di contrastare l'alcoldipendenza, e che costituiscono i casi nei quali
è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 comma 4
del D.lgs.n.41/2008, è sufficiente consultare l’allegato 1 al Provvedimento del
16 marzo 2006.
L'allegato che segue assume rilevanza non solo ai fini della sorveglianza
sanitaria, ma prima ancora, da un punto di vista logico-giuridico, per quel che
riguarda l'esatto e completo adempimento di valutare tutti i rischi lavorativi
di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Allegato I
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL
LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI:
1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per
l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e
successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo
1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9
marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto
6
maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive
modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica
30
aprile 1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla
sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di
incidenti
rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del
decreto dei
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità
di:
medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in
chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad
attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore
socio-sanitario;
ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere
pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per
neonati
e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture
pubbliche
e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e
grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi
comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla
guida
di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente
di
guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il
certificato
di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in
servizio
di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale
per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla
sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie
in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri
veicoli
con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i
manovratori di
carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni
galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei
trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione,
trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e
tutte
le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di
altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e
infiammabili,
settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Per le attività elencate il datore di
lavoro, quale
soggetto obbligato in primis a garantire la sicurezza dei propri
dipendenti,
dovrà adempiere al dovere di informarli circa l’obbligo di astenersi
dall’assunzione di sostanze alcoliche e superalcoliche ed i danni
derivanti
dall’uso di queste, ed attivarsi inoltre per controllare efficacemente
che i
divieti di assunzione e somministrazione vengano rispettati. Nonché
procedere
ad attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art. 41 c.
4 del
D.Lgs. n. 81/2008, come di seguito meglio dettagliato, ed eventualmente i controlli
alcolimetrici di cui all'art. 15 della Legge n. 125/2001.
La richiesta scritta di sorveglianza
sanitaria in materia di alcoldipendenza nelle mansioni a rischio e/o
dei
controlli alcolimetrici per
le stesse mansioni al medico competente dovrà essere effettuata dal
datore di
lavoro ai sensi del disposto dell'articolo 41 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008,
tenendo conto, per analogia, delle indicazioni dell'articolo 4 comma 1
dell' Intesa
Stato
Regioni del 30 ottobre 2007, nonché del provvedimento
in materia di l'individuazione
delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di
assenza di
tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti del 18
settembre
2008.
In tal modo il datore di lavoro il dirigente avrà correttamente
adempiuto all' obbligo
di cui all'18 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi
del datore di lavoro e del dirigente), ai sensi del quale “ il
datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attivita' secondo
le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: g) richiedere al
medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto”; evitando la
sanzione di cui all'art. 55 (Sanzioni per il
datore di lavoro e il dirigente) ai sensi del quale “5 . Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti: .. e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettere (...) g)”.
Qualora il medico competente non procedesse con la sorveglianza
sanitaria di
legge (lo stesso ragionamento fatto per gli stupefacenti
vale anche per l'alcolismo), con
modalità di sorveglianza sanitaria da effettuarsi con atti medici
fondati sugli
indirizzi scientifici più avanzati, si renderebbe responsabile di una
violazione sanzionata penalmente: il medico competente, a pena di
sanzione
penale, deve [in base al dettato tassativo dell'articolo 25 comma 1
lettera b)
del D.Lgs. n.81/2008] effettuare la sorveglianza sanitaria innanzitutto
in base
agli indirizzi scientifici più avanzata, che deve obbligatoriamente
conoscere,
se non lo fa violerebbe l'art. 25 comma 1 lettera b) in relazione
all'art. 41
comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione di cui all'art.
58 (Sanzioni per il medico competente):
“1. Il medico competente e' punito: (...) b) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la
violazione
dell'articolo 25, comma 1, lettere (...) e g);”.
In ogni caso si deve esigere dal medico a richiesta scritta sempre
risposta
scritta, e tale obbligo del medico di fornire risposte scritte, così
come di
fornire sempre un parere scritto dettagliato ai sensi dell'art. 29 comma
1 del
d.lgs. n. 81/2008, va inserito nel contratto come clausola specifica e
vincolate con il quale viene conferito al medico l'incarico di
collaborare alla
valutazione dei rischi e di svolgere la sorveglianza sanitaria: è
consigliabile
anche inserire una clausola con la quale il medico si impegna in ogni
caso ad
effettuare i controlli alcolimetrici di cui all'art. 15 della legge
n.125/2001
nei casi previsti dall'accordo stato regioni del 2006.
All'articolo 41 il D.Lgs. n. 106/2009 ha aggiunto il seguente nuovo
comma: ”4-bis.
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni,
adottato
previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le
condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol
dipendenza.”.
Appare logico considerare che si rivisiterà ciò che
già esiste, e se ciò che esiste non viene rivisitato, resta l'obbligo
esistente. Il termine è meramente ordinatorio, e come nel caso di molti
provvedimenti a suo tempo previsti dal d.lgs. n. 626/94 o dall'attuale
81/2008
verrà emanato in seguito e in ritardo (il termine del 31 dicembre 2009 è
oramai
scaduto) senza che questo faccia in alcun modo venir meno l'obbligo
inderogabile di sorveglianza sanitaria su alcol e tossicodipendenza e su
assunzione di alcolici e stupefacenti nelle mansioni a rischio
tabellate, e
prima ancora di valutare i rischi per i lavoratori e i terzi estranei
anche nelle
mansioni non a rischio.
3.2 Obblighi ulteriori in materia di alcol
Ci si è
chiesti in che maniera questa norma si ponga nei confronti del divieto
posto
dagli artt. 64c. 1 lett. a) in relazione all'art. 63 c. 1 e allegato IV
punto
1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008, che proibisce altresì la
somministrazione di
bevande alcoliche all’interno delle aziende.
In tutte le aziende è vietata la somministrazione ed assunzione di
bevande
alcoliche, anche attraverso distributori automatici, ad eccezione di
modiche
quantità di vino o birra consumabili nei locali di refettorio durante
l'orario
dei pasti (1.11.3.3 del citato decreto: il termine modiche quantità non
determina però con sufficiente certezza la quantità massima di alcol
assumibile
in mensa).
La Legge n. 125 del 30 marzo 2001 si pone nei confronti dell'art. 64
comma 1
lettera a) in relazione all'art. 63 c. 1 e allegato IV punto 1.11.3.2
del
D.Lgs. n. 81/2008 come una norma generale nei confronti di una norma
speciale,
stabilendo con questo un rapporto di specialità, e ricavando all’interno
della
collettività dei lavoratori una nicchia di validità interessante solo
quelle
attività individuate come “ad elevato rischio di infortuni”, i cui
lavoratori saranno quindi soggetti, durante il lavoro, alla ulteriore
restrizione dell’astinenza totale dalle sostanze alcoliche e
superalcoliche, ed
in mensa aziendale non potranno accedere neanche alle “modiche quantità”
concesse dall' 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63 c. 1 e
allegato
IV punto 1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008.
Da notare che mentre il divieto di assunzione/somministrazione posto a
tutti i
lavoratori dall'art. 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63 c. 1
e
allegato IV punto 1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008 ha un limite spaziale
(vale
cioè solo nei locali dell’azienda), nelle attività a rischio elevato di
infortunio regolate dalla Legge n. 125/2001 il lavoratore dovrà
astenersi dall’assunzione
di sostanze alcoliche anche quando lavorerà al di fuori dei locali
aziendali.
Altra peculiarità: l'art. 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63
c. 1 e
allegato IV punto 1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore
di
lavoro reo di aver consentito la somministrazione di alcol nei locali
aziendali, quale portatore di una responsabilità per “reato di pericolo
presunto” può essere sanzionato con la pena dell'arresto da tre a sei
mesi o
con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 68 comma 1 lett. b D.Lgs. n.
81/2008); nella stessa sanzione potrà incorrere il dirigente delegato
dal
datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008.
Nessuna pena è prevista invece per i lavoratori che, nello stesso
frangente,
avranno assunto alcolici per la violazione di questa disposizione, ma se
il
divieto di bere alcolici sul lavoro è stato segnalato dal datore di
lavoro ad
esempio con idonea segnaletica, il lavoratore verrà sanzionato per la
violazione dell'art. 20 comma 2 lett. b d.lgs. n. 81/2008 con l'ammenda
fino a
600 euro o l'arresto fino ad un mese. E in ogni caso tanto il lavoratore
che il
datore di lavoro inadempienti possono essere sanzionati ai sensi
dell'art. 15
della Legge n. 125/2001.
L'articolo 112 del D.Lgs. n. 81/2008 al comma 8 prevede quanto segue:
“8. Il datore di lavoro dispone
affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche
ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei o mobili e ai lavori in
quota”.
La sanzione è prevista dall'articolo 159 (Sanzioni per i datori di
lavoro, i
dirigenti e i preposti)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro
(...) per
la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non
altrimenti
sanzionate;
Inoltre l'art. 20 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede
l'obbligo
del lavoratore di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;” e punisce la violazione di questo obbligo
“con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro”(art. 59 c. 1
lett.
a). Lo stesso reato, va notato, viene commesso anche dal lavoratore che
rifiuta
le visite mediche disposte dal medico competente, e quindi anche in caso
di
sorveglianza in materia di alcol e stupefacenti.
Rolando Dubini,
avvocato in Milano
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Rolando
Dubini,
avvocato in Milano - Approfondimento - Dipendenze da alcol e droghe:
obblighi di sicurezza e igiene del lavoro.
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