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Anno 12 - numero 2348 di venerdì 05 marzo 2010
D.Lgs. 81/08: valori di riferimento per la movimentazione manuale carichi Un approfondimento sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi alla luce del D.Lgs. 81/2008: la scelta dei valori di riferimento.
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Affrontiamo uno dei problemi che si è avuto nel passaggio dal D.Lgs. 626/94 al Decreto
legislativo 81/2008 per quanto riguarda la movimentazione
dei carichi quale possibile rischio per le strutture della colonna
dorsolombare.
Se ad esempio nelle Linee Guida sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 –
pubblicate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome nel 1996 – vennero indicati valori ponderali di 30 kg per i maschi e
20 kg per le femmine, ora il Titolo VI (“Movimentazione manuale dei carichi”)
del D.Lgs. 81/2008 non indica valori ponderali specifici ed è necessario
individuare nuovi valori di riferimento.
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Si esaminano e
propongono nuovi valori ponderali nel numero di Aprile/Giugno 2009 del Giornale Italiano di Medicina del
Lavoro ed
Ergonomia in un articolo dal titolo “Valutazione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi: la scelta dei valori di riferimento
alla
luce del D.Lgs. 81/2008”, a cura di A. Baracco, M. Coggiola, G.
Discalzi, F. Perrelli e C. Romano.
Valore ponderale per i lavoratori maschi
Gli autori ricordano che all’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 si
“fa
esplicito riferimento alle tre parti della norma ISO 11228 e, in
particolare
nel caso della movimentazione
manuale
dei carichi, alla parte 1”.
L’articolo – che vi invitiamo a visionare direttamente – riporta diverse
tabelle esplicative tratte dalla norma
ISO 11228.
In una di queste leggiamo che per l’uso professionale sono individuati 3
gruppi
di popolazione di riferimento con diversi valori di “massa di
riferimento”,
accompagnati dalla specificazione della “percentuale di popolazione
utilizzatrice protetta”.
Un valore di riferimento relativo ai lavoratori maschi si può trarre da
quanto
indicato nella tabella per la “popolazione lavorativa adulta”, “per la
quale è indicato il valore di 25 kg”, in
sostituzione, dunque, dell’abrogato valore di 30 kg indicato nella
626/94.
Valore, quello di 25 kg, che “è in grado di proteggere il 95% della
popolazione
professionalmente esposta di sesso maschile”.
Le differenze di genere
Sappiamo che per la valutazione
dei
rischi è molto importante tener conto delle differenze di genere
(D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 1).
Tuttavia trovare i valori di riferimento per
la popolazione lavoratrice femminile non è un problema: tale valore è “fissato in 20 kg dal R.D. 635/1934,
tuttora vigente e di conseguenza modificabile
solo a seguito di specifico intervento legislativo”.
Tra l’altro “il valore indicato dalla ISO 11228-1 per la ‘popolazione
lavorativa adulta’ (25 kg) protegge il 95% dei maschi, ma solo il 70%
delle
femmine, per cui non può essere efficacemente adottato per la tutela
della
salute della popolazione
lavorativa
adulta femminile”.
Per proteggere almeno il 90% delle lavoratrici la Tabella C.1 della ISO
11228-1
assegna questo requisito protettivo ai 20 kg (anche se la “medesima
tabella
assegna un analogo livello di protezione sia ai 23 kg, sia ai 15 kg: a
prescindere dal fatto che non si comprende come tre pesi così diversi
possano
avere lo stesso valore protettivo”).
Il valore 23 kg, adottato dal NIOSH statunitense (National Institute of
Occupational Safety and Health) e che rappresenta “il massimo peso di
riferimento”, secondo gli autori “non risulta proponibile come valore
limite
per la popolazione femminile”.
Riguardo poi al valore 15 kg (indicato nella Tabella 1 della norma UNI
EN
1005-2 per la “popolazione lavorativa generale, che comprende i giovani e
gli
anziani” e “suggerito dalle linee guida ad hoc della Società Italiana di
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale” che fanno riferimento alla
stessa
norma) si indica che la norma UNI EN 1005-2 “non è applicabile nella valutazione
dei
rischi non solo perché non esplicitamente richiamata all’Allegato
XXXIII del D.Lgs. 81/2008, ma anche perché rivolta ai progettisti di
macchine”.
Le differenze di età
Nella norma ISO 11228-1 si legge “che la riduzione delle capacità
fisiche
inizia ad essere via via più significativa a partire dai 45 anni d’età
(benché
non espresso con chiarezza, parrebbe di intuire che è a partire da
questa età
che la ISO qualifica come anziana una popolazione lavorativa)”.
Nella tabella della norma per la popolazione lavorativa giovane e
anziana sono
riportati 3 valori (15, 20, 23 kg), valori che “proteggono il 99% dei
maschi a
fronte di solo il 90% delle femmine, le quali otterrebbero lo stesso
livello di
protezione adottando come riferimento il peso di 10 kg”. Inoltre “la
scelta
eventuale di 15 Kg per i maschi e 10 Kg per le femmine equiparerebbe i
soggetti
di età superiore a 45 anni ai portatori di patologie del rachide di
media
gravità”.
Una soluzione del problema, secondo gli autori, potrebbe “venire da una
periodicità della sorveglianza
sanitaria diversificata in funzione dell’età del lavoratore”, ma
“questo
approccio pare poco praticabile in quanto:
– l’art. 41 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza
sanitaria debba avere cadenza “di norma” annuale;
– il Capo III del Titolo VIII del medesimo D.Lgs. 81/08 (art. 204),
relativamente al rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero - che
presenta
lo stesso organo bersaglio della movimentazione
manuale
dei carichi - prevede una sorveglianza sanitaria periodica a
cadenza annuale”.
In conclusione riguardo alle differenze dovute all’età (“questione
sicuramente
non secondaria, considerando il progressivo invecchiamento della
popolazione
lavorativa”), gli autori non ritengono
“necessario procedere a valutazioni del rischio differenziate o ad un
ravvicinamento della sorveglianza sanitaria che, secondo la norma,
deve
avere periodismo annuale”.
Pensano inoltre che sia “utile - anzi, necessario - che le differenze di
età
vengano prese nel dovuto conto da parte del medico
competente nel momento di formulazione del singolo giudizio di
idoneità”.
Stratificazione del rischio
Il documento si occupa anche della “questione dei valori dell’indice
di
sollevamento calcolato con l’equazione
NIOSH da adottare come valori di azione e valori limite di
esposizione”.
A questo proposito e in analogia con quanto previsto dal Capo III del
Titolo
VIII del D.Lgs. 81/2008 relativamente al rischio da vibrazioni trasmesse
al
corpo intero, “si potrebbero definire:
– quale ‘valore d‘azione’ l’Indice
di sollevamento superiore a 1;
– quale ‘valore limite di esposizione’
l’Indice di sollevamento superiore a 3”.
In particolare al superamento del “valore d’azione” scatterebbe
l’obbligo del
rispetto di quanto previsto dagli articoli 168 e 169 del Testo Unico,
“raccomandando, tuttavia, l’attivazione della sorveglianza sanitaria al
superamento del valore 0,85”.
Mentre al superamento del “valore limite di esposizione” per analogia si
può
indicare “quanto previsto per le vibrazioni trasmesse al corpo intero al
comma
2 dell’art. 203”: …il datore di lavoro
prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale
valore,
individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure
di
prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
“Valutazione
del
rischio da movimentazione manuale dei carichi: la scelta dei valori di
riferimento alla luce del D.Lgs. 81/2008”, a cura di A. Baracco e C.
Romano
(Settore di Ergonomia, S.C.D.U. Epidemiologia e Tossicologia
Industriale), M.
Coggiola, G. Discalzi e F. Perrelli (S.C.D.U. Medicina del Lavoro 1 e 2
Dipartimento Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro
dell’Università di
Torino - A.S.O. CTO Maria Adelaide di Torino), in Giornale Italiano di
Medicina
del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXI n°2, aprile-giugno 2009 (formato
PDF, 371
kB).
Commenti alla pagina.
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