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Anno 12 - numero 2378 di lunedì 19 aprile 2010
Cantieri: il D.lgs. 81/08 e' conforme alla Direttiva Europea? Portate all’attenzione della Corte di Giustizia europea altre non conformità con la corrispondente direttiva comunitaria delle disposizioni italiane in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Un approfondimento a cura di G. Porreca.
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A cura di Gerardo Porreca.
E’
proprio nato male questo art. 90 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81 che contiene gli obblighi del committente nell’ambito
dei cantieri temporanei o mobili e che è stato già oggetto di una sentenza
emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (di seguito per
semplicità semplicemente Corte di Giustizia europea) nel 2005 a seguito di una segnalazione del Tribunale di
Torino. Lo stesso, infatti, sta ora per andare ancora una volta al vaglio della
stessa Corte di Giustizia europea su richiesta questa volta del Tribunale di
Bolzano.
L’origine di tutto è nella non conforme e completa trasposizione, al momento
del loro recepimento nel nostro Paese, delle indicazioni fornite dalla direttiva
comunitaria 92/57/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 24/6/1992
riguardante la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili con
particolare riferimento all’obbligo ed alle condizioni in presenza delle quali
il committente deve designare il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione nonché all’obbligo della redazione da parte dello stesso
committente del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

La
originaria direttiva europea 92/57/CEE del 24/6/1992 in merito a tale
argomento disponeva al punto 3 che:
“1. Il committente o il responsabile
dei
lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di
salute, quali sono definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), per un
cantiere
in cui sono presenti più imprese.
2. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia
redatto,
prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute
conformemente all'articolo 5, lettera b).
Previa consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono
derogare
al primo comma, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che
comportano
rischi particolari quali sono enumerati all'allegato II”.
Dalla lettura quindi dell'art. 3 della direttiva 92/57/CEE emerge
chiaramente
che il committente
o responsabile dei lavori deve designare uno o più coordinatori per la
sicurezza nei cantieri in cui siano presenti più imprese (paragrafo 1) e
che il
piano
di
sicurezza e di salute deve essere comunque redatto per tutti quei
cantieri nei quali siano presenti dei rischi particolari indicati
nell’allegato
II della direttiva medesima e quindi anche in presenza di un’unica
impresa.
Sulla interpretazione da dare all’art. 3 della direttiva si è discusso
per via
della presenza in esso del termine “comma” ma i dubbi sono stati
successivamente sciolti a seguito della osservazione che nella direttiva
il
termine “comma” assume il significato di “periodo” del nostro lessico
italiano
ed il termine “paragrafo” quello invece di “comma”, per cui è chiaro che
l’esclusione della deroga riportata nel paragrafo 2 dell’art. 3 della
direttiva si riferisce alla redazione del piano di salute e di
sicurezza
che viene richiesto perciò sempre nel caso in cui si tratti di lavori
che
comportino rischi particolari enumerati nell’allegato II.
La direttiva comunitaria 92/57/CEE è stata recepita, come è noto, in
Italia con
il D.
Lgs.
14/8/1996 n. 494, successivamente modificato con il D.
Lgs.
19/11/1999 n. 528, il quale nell’ambito degli obblighi del
committente, definito quale il soggetto per il quale viene realizzata
l’intera
opera indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione, ha
fissate per quanto riguarda la designazione del coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori delle precise condizioni
riportate
nell’art. 3 commi 3, 4 e 4-bis dello stesso D. Lgs. secondo i quali:
“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la
progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200
uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell’allegato II” e
“4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori,
prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l’esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10”.
“4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in
cui, dopo
l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o
di parte
di essi sia affidata a una o più imprese”,
tenendo presente che l’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996 è quello nel
quale
sono stati riportati i lavori comportanti particolari rischi per la
sicurezza e
la salute dei lavoratori.
Il legislatore italiano, quindi, in merito alle condizioni in presenza
delle
quali si è voluto imporre al committente l’obbligo della nomina
del
coordinatore, aveva fatto esplicito riferimento all’entità ed alla
rischiosità del cantiere precisando appunto nell’allegato II quelle che
erano
da ritenere le particolari condizioni di rischio ai fini
dell’applicazione
delle specifiche disposizioni del D. Lgs. n. 494/1996.
Per quanto riguarda poi la redazione del piano
di
sicurezza e di coordinamento questa era stata già disposta
dall’art. 4
comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996, che è stato poi successivamente
abrogato e
trasposto integralmente nell’art. 91 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 secondo
il
quale:
“1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della
richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100,
comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato
XV”
legando in tal modo indirettamente la redazione del PSC alla presenza
del
coordinatore per la progettazione.
Con l’art. 92 comma 2, poi, il D. Lgs. n. 81/2008 ha disposto che nel
caso in
cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei
lavori
o di parte di essi fosse affidata ad un’ulteriore impresa è compito del
coordinatore in fase di esecuzione, che il committente è tenuto comunque
a
designare, di redigere il PSC
ribadendo in tal modo che tale redazione è sempre legata alla presenza
del coordinatore per la sicurezza.
Dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008 veniva però subito
osservato che
le condizioni fissate dal legislatore italiano non erano conformi a
quelle
indicate nella corrispondente direttiva comunitaria sui cantieri
temporanei
o mobili in quanto nella direttiva europea originaria per la
nomina del coordinatore per la sicurezza non era stata posta alcuna
altra
condizione avendola legata solo alla presenza di più imprese nel
cantiere. Nel
2005 tale non conformità alla direttiva europea delle disposizioni
nazionali
sull’obbligo della nomina del coordinatore è stata portata, su
iniziativa della
Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, all’attenzione della
Commissione delle Comunità europee (di seguito semplicemente
'Commissione') che
ha successivamente interessata dell’argomento la Corte di
Giustizia europea perché si esprimesse sulla
stessa.
A tale richiesta è conseguita, come è noto, la sentenza del 25/7/2008
della
Corte di Giustizia europea che ha condannato il nostro Paese a rivedere
le
proprie disposizioni legislative in materia e ad attenersi agli
indirizzi
forniti in merito dal Consiglio delle Comunità europee. A seguito della
stessa
il legislatore italiano ha quindi provveduto, con l’art. 39 della legge
7/7/2009 n. 88 (legge
comunitaria
2008), a modificare il citato comma 11 che è stato quindi
riscritto in questi termini.
“11. la disposizione di cui al comma 3 (quella
della nomina del coordinatore per la progettazione)
non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in
base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
In tal
caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Così facendo il legislatore, da un lato, imponendo che in cantiere con
più
imprese ci fosse sempre un coordinatore per la sicurezza, fosse pure
solo nella
fase di esecuzione, ha sì ottemperato alle disposizioni della Corte di
Giustizia europea ma così disponendo ha d’altro canto però spostato le
condizioni in presenza delle quali viene imposto al committente o al responsabile
dei
lavori l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di
progettazione
riferendole all'importo dei lavori uguale o superiore a 100.000 euro.
Ora il GIP del Tribunale di Bolzano che è stato chiamato a decidere su
una
richiesta di archiviazione presentata dal PM con riferimento ad una
contestazione nei confronti del committente operata dall’organo di
vigilanza in
un cantiere edile, non potendo lo stesso per quanto espresso nell’art.
90 del
D. Lgs. n. 81/2008 proseguire nell’azione penale, ha deciso di
richiedere alla
Corte di Giustizia europea una interpretazione dell’art. 3 della
direttiva
92/57/CEE sui cantieri temporanei o mobili. Il caso posto al giudizio
del GIP
riguardava l’esito di una visita ispettiva effettuata da alcuni
ispettori del
lavoro in un cantiere
edile nel quale erano in corso, per conto della proprietaria del
fabbricato, dei lavori di ristrutturazione e nel quale erano impegnate
più
imprese e nel quale era stata riscontrata la presenza di alcuni rischi
particolari indicati nell’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008. Per tali
lavori, non soggetti a concessione edilizia e per i quali era stata solo
presentata al Comune una relazione firmata da un tecnico, gli ispettori
del
lavoro avevano posta la questione se dovesse essere stato nominato dal
committente un coordinatore per la sicurezza e dovesse altresì essere
stato
redatto un piano di sicurezza e di coordinamento.
Sulla base del ricorso presentato dal GIP di Bolzano la
Commissione
costituita presso la Corte di
Giustizia europea ha formulato alla stessa delle osservazioni ponendo in
evidenza la non conformità delle disposizioni italiane alle direttive
europee
ed ha chiesto alla stessa Corte di Giustizia di interpretare l’art. 3
paragrafo
1 della direttiva 92/57/CEE nel senso che l’obbligo di designazione del
coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione
sia un
obbligo assoluto che deve essere rispettato sempre nell’ipotesi in cui
in un
cantiere operino due o più imprese, a prescindere dalla tipologia dei
lavori in
esso effettuati e di dichiarare pertanto non conforme agli indirizzi
forniti
dalla stessa direttiva comunitaria la disposizione nazionale di cui
all’art. 90
comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la quale prevede una deroga
all’obbligo
del
committente o del responsabile dei lavori di designare un
coordinatore
per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti a permesso
di
costruire su di un cantiere nel quale sono comunque presenti due o più
imprese.
Si fa notare a tal punto che il caso sottoposto all’attenzione della
Corte si
riferisce alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in versione
originaria le
quali, come già detto, sono state poi modificate con la legge 7/7/2009
n. 88 -
legge comunitaria 2008 – che ha introdotta una ulteriore soglia al di
sotto
della quale il committente è esonerato dalla nomina del coordinatore in
fase di
progettazione, soglia corrispondente all’entità dei lavori inferiore ai
100.000
euro. Tale modifica non sposta comunque il problema in quanto rimangono
tutte
valide le osservazioni fatte in questa occasione dalla Commissione
avendo la
stessa ha chiesto per tale nomina l’esclusione di qualsiasi altra
condizione se
non quella della semplice presenza di più imprese in cantiere.
Per quanto riguarda, infine, l’obbligo della redazione del PSC la
Commissione ha
chiesto alla Corte di Giustizia europea di interpretare anche l’art 3
paragrafi
1 e 2 della direttiva 92/57/CEE nel senso che sussiste l’obbligo per il
committente o responsabile dei lavori di controllare che prima
dell’apertura
del cantiere sia stato redatto comunque un piano di sicurezza e di
salute anche
in presenza di un’unica impresa, nel caso che nello stesso si effettuino
lavori
considerati a particolare rischio ricompresi nell’allegato II della
direttiva,
e nel senso inoltre che, conformemente all’art. 5 paragrafo 1 della
direttiva,
qualora nei suddetti cantieri operino due o più imprese, l’obbligo di
redigere
lo stesso piano di sicurezza e di salute incombe al coordinatore
per
la sicurezza. Pertanto la
Commissione ha quindi richiesto alla Corte di dichiarare non
conforme agli indirizzi forniti dalla stessa direttiva comunitaria la
disposizione nazionale di cui all’art. 92 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008
che
fissa l’obbligo di redazione del piano di salute e di sicurezza da parte
del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori solo nell’ipotesi in cui si
aggiunga
una o più imprese a quella originariamente affidataria dei lavori.
Aspettiamoci un’altra tegola.
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