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Rovigo, 2 Mag - Il 17 dicembre
2010 si è tenuto a Ceregnano (Rovigo) un seminario informativo organizzato da
Polistudio dal titolo “
Alcool e Tossicodipendenze nei luoghi di
lavoro”.
Il
seminario
è nato per affrontare il problema, sempre più d’attualità, dell'uso di
alcol
e sostanze psicotrope e stupefacenti in ambiente lavorativo e dei rischi
lavorativi correlati. Problema delicato, con i datori di lavoro che si trovano
tra l'obbligo di tutela della sicurezza dei propri operatori e dei terzi e
quello di rispetto della loro privacy e dignità personale. E spesso non è
facile conciliare le due esigenze.
Infatti non sempre è chiaro quali
siano i limiti entro i quali il
datore
di lavoro può e deve effettuare controlli sui lavoratori. Non solo, come
indicato nella presentazione del seminario, “la materia è regolata in modo
frammentario e incompleto” e la “rivisitazione delle condizioni e le modalità
per l'accertamento”, prevista entro il 31 dicembre 2009 dal comma 4-bis del
Decreto
legislativo 81/2008, non c'è stata.
Riportiamo a questo proposito
alcuni spunti tratti dall’intervento "Alcol
e droga negli ambienti di lavoro - il ruolo del medico competente e le
procedure degli accertamenti per escludere problematiche di alcol e
tossicodipendenza", a cura del dott. Nicola Tiozzo (Medico Competente
- Medlavitalia Srl).
Il dott. Tiozzo inizia con una
rassegna dei principali dati statistici.
Si ricorda che la mortalità alcol
correlata in Italia è di 25.000/anno (10% di tutti i decessi). E si stima “che
dal 10% al 30% di tutti gli
infortuni
siano provocati dall’alcol”.
Riguardo ad alcol e lavoro sono
sottolineati gli
obblighi del datore
di lavoro e del
medico
competente:
- azioni di prevenzione
specifiche: informazione/formazione, promozione della salute, verifica
Vengono inoltre riportati molti riferimenti normativi generali.
Ad esempio l’art. 41, comma 4 del
D.Lgs. 81/2008 secondo cui le visite
mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a, b, d, e-bis, e-ter (preventiva, periodica,
cambio mansione, preventiva preassuntiva, precedentemente la ripresa del lavoro
dopo una assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi) sono altresì finalizzate alla verifica di
assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Senza dimenticare l’articolo
4bis, introdotto dal D.Lgs. 106/2009: entro
il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
L’intervento riporta poi diverse indicazioni e interpretazioni relative
alla normativa.
Ne riportiamo alcune, rimandando
il lettore al documento originale per una lettura più esaustiva:
-
Regione VENETO - Direzione Prevenzione (Parere del 05 Luglio 2010 –
Indicazioni procedurali di carattere interpretativo circa l’applicazione art.
15
Legge
125/2001): “ .... Per quel che concerne la sorveglianza sanitaria essa è,
invece, prevista in relazione alla verifica di
condizioni
di alcol-dipendenza dall’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
con il rinvio, operato dal successivo comma 4-bis, ad un Accordo Stato-Regioni
per la determinazione delle condizioni e delle modalità di accertamento. Ad
oggi non essendo stato ancora adottato l’accordo di cui al citato comma 4-bis,
non risulta pertanto possibile verificare l’assenza di
alcol
dipendenza, ma è possibile invece verificare la sola assunzione o meno di
sostanze alcoliche e superalcoliche .... ”;
- Beniamino Deidda (“Analisi della situazione attuale e proposte per
una normativa migliore”Firenze 14/06/2010): “Il termine del 31 dicembre 2009 è
un termine giuridicamente “ordinatorio” nel senso che ha la funzione di
coordinare l’attività amministrativa del soggetto cui è rivolto, soggetto che
in questo caso è la conferenza Stato-Regioni. Ciò significa che l’accordo potrà
essere emanato anche successivamente e che naturalmente, fino a quando le
regole in materia non verranno mutate, restano in vigore quelle attuali
previste negli accordi Stato-Regioni.”
-
Rolando Dubini (Prevenzione e Sicurezza – I Trimestre 2010 -
“Dipendenze da alcol e droghe”): “Appare logico considerare che si rivisiterà
ciò che già esiste e se ciò che esiste non viene rivisitato, resta l’obbligo
esistente. Il termine è meramente ordinatorio e come nel caso di molti
provvedimenti a suo tempo previsti dal D.Lgs. 626/1994 o dall’attuale 81/2008
verrà emanato in seguito e in ritardo senza che questo faccia in alcun modo
venir meno l’obbligo inderogabile di sorveglianza sanitaria su alcol e
tossicodipendenza e su assunzione di alcolici e stupefacenti nelle
mansioni
a rischio tabellate e prima ancora di valutare i rischi per i lavoratori e
i terzi estranei anche nelle mansioni non a rischio”;
- Regione LOMBARDIA (FAQ su accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli
ambienti di lavoro _ Settembre 2009):
“.... allo stato della normativa
la sorveglianza sanitaria comprensiva degli
accertamenti
per
l’identificazione del
l’alcoldipendenza non è prevista in quanto l’art. 41, comma 4 del D.lgs.
81/2008 prevede tali
accertamenti
“ nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento” ... per quanto attiene
il consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro, i riferimenti normativi
sono esclusivamente la legge 125/2001 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16
marzo 2006 ..in entrambi i provvedimenti non viene fatto alcun riferimento
all’obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa Pertanto non risulta al momento possibile
verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in
acuto la sola assunzione o meno di
sostanze
alcoliche e superalcoliche durante il lavoro. Va osservato peraltro che
l’accertamento di uno stato di alcol-dipendenza, con particolare riguardo ai
profili inerenti la capacità nel ruolo e l’esposizione a situazioni di rischio,
necessità quantomeno di indagini di laboratorio mirate e valutazioni inerenti
la sfera relazionale e comportamentale non certo esauribili secondo i
tradizionali modelli di sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale”;
- Beniamino Deidda (“Analisi della situazione attuale e proposte per
una normativa migliore”Firenze 14/06/2010): “Il primo nodo posto dalla
disciplina dell’art. 41 è costituito dall’inciso nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento. Va
innanzitutto precisato che l’espressione va assunta nel suo significato più
ampio esaminando cioè quali siano oggettivamente nell’intero nostro ordinamento
giuridico i casi e le condizioni che impongono le visite mediche di cui
all’art. 41 secondo comma del Testo Unico. Al riguardo si può dire con certezza
che sono in vigore nel nostro ordinamento due disposizioni strettamente
collegate che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli
obblighi ed individuare i soggetti obbligati
(art. 15 L. 125/2001 e Provvedimento 16 marzo 2006)”.
Nel documento sono riportate
anche altre indicazioni della Regione Lombardia, della Regione Friuli Venezia
Giulia, della Regione Piemonte, della Regione Marche, della Regione Emilia
Romagna, della Regione Puglia e del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione
nei luoghi di lavoro.
Riportiamo un altro estratto di
quanto detto da Beniamino Deidda in “Analisi della situazione attuale e
proposte per una normativa migliore”: “Non si capisce perché il rischio alcol
avrebbe una funzione, per così dire, ancillare nei confronti di altri rischi:
si procede a sorveglianza sanitaria ai sensi del quarto comma dell’art. 41 solo
se esistono altri rischi per i quali la legge ha già previsto la sorveglianza
sanitaria. Come se l’
alcoldipendenza
abbia valore e portata diversa a seconda che si accompagni al rischio chimico o
quello derivante da videoterminale e così via. Occorre riflettere che la legge
considera l’alcol come uno dei rischi da cui guardarsi nell’ambito di
determinate lavorazioni, alla stessa stregua di altri rischi. Quando l’art. 41
del Testo Unico e l’art. 15 della Legge 125 configurano il rischio derivante
dall’
assunzione
di alcolici, automaticamente introducono l’obbligo di sorveglianza
sanitaria”.
Ricordiamo brevemente che, dopo
questa rassegna di pareri/indicazioni autorevoli, l’intervento del dott. Tiozzo
affronta alcune
definizioni (alcol
dipendenza, abuso alcolico) e offre informazioni sugli strumenti a disposizione
del
medico
competente per la
diagnosi di alcol
dipendenza (anamnesi alcologica, audit C, audit parte clinica, esami di
laboratorio, …) e per l’
esame
alcolimetro.
Riportiamo per concludere
(l’intervento si occupa poi anche degli
accertamenti
relativi alla tossicodipendenza) altre indicazioni e interpretazioni circa
l’applicazione art. 15 Legge 125/2001 in relazione al
tasso alcolemico:
-
Regione VENETO (Direzione Prevenzione – parere del 05/07/2010):
" .... in riferimento a quest’ultimo punto si evidenzia che il divieto di
assunzione non è limitato al luogo di lavoro, ma è finalizzato allo svolgimento
delle attività lavorative comportanti un elevato
rischio
di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute
dei terzi, il che significa che nello svolgimento delle mansioni individuate il
lavoratore deve avere un indice alcolemico pari a zero (peraltro, nessuna differente
indicazione viene fornita dalla normativa di riferimento)”;
- Regione EMILIA — ROMAGNA (Gruppo di lavoro — Orientamenti regionali
— Nov. 2009):
"...la norma, però, non
riporta con chiarezza se tale divieto sia esplicitamente limitato al solo luogo
di lavoro o se il lavoratore debba giungere sul luogo di lavoro non avendo
assunto alcolici nelle ore precedenti e quindi con una alcolemia pari a zero
g/L. E’ evidente che siamo in presenza di un difetto della norma che, non
esplicitando chiaramente un livello di riferimento, non fornisce soluzioni
certe. Al fine di evitare una palese contraddizione con i limiti stabiliti dal
Codice della strada che fanno riferimento ad una attività molto complessa sul
piano neuro-psico-motorio, la Regione Emilia-Romagna propone, in sede di prima
applicazione ed in attesa di apposita determinazione in sede nazionale, che il
limite da utilizzare nelle
valutazione
alcolimetriche sia quello indicato per la guida sicura”.
Tiziano Menduto