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Siena,
8 Nov – Sembra finalmente realizzarsi il progetto dell’
Inail/ex Ispesl e delle Regioni di avere in
Italia un portale dedicato al
rischio
degli agenti fisici nei luoghi di lavoro e in grado di ospitare diverse
banche dati.
Infatti
è ora disponibile in rete il “
PAF – Portale Agenti Fisici”, un portale realizzato dal
Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'
Azienda Sanitaria USL 7 Siena
nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici"
approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5888 dell' 1 dicembre 2008.
In
particolare il portale è stato sviluppato con l’obiettivo di “mettere a
disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della
sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini
della prevenzione e protezione da
agenti
fisici”. Gli utenti potranno consultare i documenti di "Guida
all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di
poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti.
Ad
oggi il portale è ancora in fase di costruzione ed è utilizzabile solo a titolo
informativo, tuttavia da marzo 2012 sarà disponibile nella sua configurazione
definitiva e il portale sarà
utilizzabile ai fini della valutazione dei rischi da agenti fisici quando
validato della Commissione consultiva ex art.6, DLgs. 81/2008.
Il
portale si compone di diverse sezioni.
Nella
sezione dedicata alla
normativa e
alle linee guida si forniscono Norme e Linee Guida di carattere generale
inerenti gli Agenti Fisici. Ad esempio è possibile consultare il
Decreto
legislativo 81/2008, il D. Lgs. 475/92, il D. Lgs. 17/2010 (nuova direttiva
macchine) e le linee guide e le indicazioni operative del Coordinamento Tecnico
per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
Nella
sezione “Documentazione per la fornitura dati”, i soggetti che desiderano
fornire dati al PAF dovranno preliminarmente accreditarsi facendone richiesta
al comitato scientifico ed è inoltre presente una sezione “newsletter” che
permetterà agli iscritti di ricevere notifiche ad esempio sulla
pubblicazione/modifica di documenti inerenti la valutazione del rischio o sulla
pubblicazione di dati significativi campioni inerenti l'esposizione o la
riduzione
del rischio.
Evidentemente
la parte più corposa del portale è riservata agli
agenti fisici:
rumore,
vibrazioni
mano-braccio, vibrazioni corpo intero, campi elettromagnetici, radiazioni
ottiche artificiali e radiazioni ottiche naturali.
Per
ognuno di questi rischi è presente una descrizione del rischio, una raccolta
della normativa, le indicazioni per la valutazione del rischio, le indicazioni
per il calcolo dell’esposizione, le banche dati relative al rischio, le
principali misure di prevenzione e protezione e, infine, una raccolta di
documenti di approfondimento.
Riportiamo,
a titolo esemplificativo, alcune indicazioni tratte dal portale e relative al rischio rumore.
Nella
descrizione del rischio si ricorda
che questo agente fisico può provocare una serie di danni sulla salute, “il più
grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’
ipoacusia,
cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva”. Tuttavia il
rumore
“può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati
(apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri)” e può
avere anche conseguenze sulla sicurezza: “il
rumore
può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni
verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di
probabilità degli infortuni sul lavoro”.
Riguardo
alla
valutazione del rischio rumore
si sottolinea che l’art.190 del D.Lgs. 81/2008 “impone al datore di lavoro di
effettuare una
valutazione
del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i
lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di
prevenzione e protezione della salute. La valutazione del rischio deve essere
effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal
settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o
equiparati ad essi; nei casi in cui non
si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione
(LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 140 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche
misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011
e UNI 9432:2011)”.
Inoltre
per le situazioni nelle quali è evidente che l’
esposizione
a rumore è trascurabile “si può ricorrere alla cosiddetta ‘
giustificazione’ che non è necessario
approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po’ più dubbi, ci si
può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei
valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio”.
Nel
portale è presente una
proposta di
metodo di calcolo dell'esposizione a rumore in applicazione dell'art.6,
comma 8, lettera f, del DLgs.81/2008 e funzionale alla valutazione del
rischio
rumore.
Se
“il calcolo dell'esposizione a rumore non esaurisce tutti gli obiettivi della
valutazione
del rischio rumore, l’obiettivo di questa
proposta di procedura standardizzata specifica per il rischio
rumore è quello di permettere ai datori di lavoro di classificare correttamente
i lavoratori nelle
3 fasce di
esposizione previste dal Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008:
-
“fino a 80 dB(A) di LEX
-
da 80 a 85 dB(A) di LEX
-
oltre 85 dB(A) di LEX”.
Classificazione
che permette gli adempimenti amministrativi in termini di:
-
“obbligo o meno di redigere il piano delle misure ex art.192, comma 2 e di
attuare la segnalazione, delimitazione, limitazione d’accesso delle
aree
rumorose ex art. 192, comma 3;
-
obbligo o meno di fornire e di richiedere l’uso dei
DPI
uditivi ex art. 193;
-
obbligo o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori ex
art. 195;
-
obbligo o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria ex art. 196 a cura
del medico competente”.
In
particolare la proposta di procedura
standardizzata:
-
“si applica alle aziende qualunque siano i livelli di rischio (non rendendo
quindi più necessarie, in particolare, le misurazioni acustiche previste al
superamento dei valori inferiori di azione ex art.190, comma 2), fermo restando
che la misurazione resta il metodo di riferimento”;
-
“non si applica alla valutazione dei livelli di picco; la classificazione dei
lavoratori nelle fasce di rischio sulla base dei livelli di
esposizione
di picco può essere correttamente effettuata tramite misurazioni”;
-
“si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10
occupati”;
-
“per le aziende da 11 a 50 occupati, l’applicazione facoltativa di questa
proposta di procedura non è comunque prevista per le aziende richiamate dal
comma 7 dell’art.29, D.Lgs. 81/2008 (ad esempio le centrali termoelettriche o
le aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto
1999, n. 334, e successive modificazioni).
Si
ricorda che per le aziende con più di 50 occupati “non è consentito il ricorso
alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio”.
Infine,
riguardo al rumore, nel portale sono riportati diversi riferimenti al
D.Lgs.
81/2008 in merito alle
misure di
prevenzione e protezione.
Si
ricorda, ad esempio, che il comma 2 dell’articolo 192 del D.Lgs. 81/2008
introduce una importante novità: “l’obbligo di elaborare e attuare le
misure
tecniche e organizzative per ridurre l’
esposizione
al rumore scatta al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A) di
LEX e/o 137 dB(C) di picco)”.
A
questo proposito il portale rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010 e al Manuale
di buona pratica Regioni-Ispesl “Metodologie e interventi tecnici per la
riduzione del rumore nei luoghi di lavoro”.