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Anno 11 - numero 2277 di lunedì 09 novembre 2009

Accertamenti sanitari per alcoldipendenza


Dalla Lombardia alcuni chiarimenti circa gli accertamenti sanitari per l'identificazione dell'alcoldipendenza: quali categorie di lavoratori devono essere sottoposti a questi controlli? Come gestire i problemi alcol-correlati dei lavoratori?

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PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi la Circolare del 22 gennaio 2009 della Regione Lombardia che forniva alcuni indirizzi operativi per un’applicazione uniforme delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.


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Continuiamo ora con la pubblicazione di alcuni dei quesiti in materia di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche presenti nel documento:

Quali categorie di lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'identificazione dell'alcoldipendenza?
Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l’identificazione dell’alcoldipendenza non è prevista in quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede tali accertamenti “Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento ...”.
Pertanto, per quanto attiene il consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro, i riferimenti normativi sono esclusivamente la legge 125/01 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16 marzo 2006 che identifica le mansioni in cui si applica l’art. 15 della legge medesima. In entrambi i provvedimenti non viene fatto alcun riferimento all’obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa. Vengono tuttavia identificati i casi (l’Atto d’Intesa 2006 specifica l’elenco delle mansioni) e le modalità nell’art. 15 delle legge 125/01 in cui si prevede esclusivamente la possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL (Servizio PSAL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto non risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro.
Va osservato peraltro che l’accertamento di uno stato di alcol-dipendenza, con particolare riguardo ai profili inerenti la capacità nel ruolo e l’esposizione a situazioni di rischio, necessita quantomeno di indagini di laboratorio mirate e valutazioni inerenti la sfera relazionale e comportamentale non certo esauribili secondo i tradizionali modelli di sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale.

Come può essere gestito il caso specifico di lavoratori con problemi alcol-correlati?
La norma di riferimento prevede l’effettuazione di test alcolimetrici che consentono l’accertamento immediato di un’intossicazione alcolica acuta, che possono essere effettuati indifferentemente dal medico competente o dalla struttura di vigilanza. A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa (art. 15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro). A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, allo stato attuale della normativa, non risulta possibile da parte del medico competente aziendale l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alle mansioni.
E’ tuttavia facoltà dell’impresa richiedere l’idoneità fisica del lavoratore secondo quanto prevede l’art. 5 della L. 300/70.
 

Per quanto concerne l’accertamento di eventuali condizioni individuali di cronica assunzione di sostanze alcoliche, in considerazione del contenuto della misura generale di tutela di cui all’art. 15, comma 1, lett. m): “allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibizione, ove possibile, ad altra mansione”, oltre all’impiego da parte del datore di lavopro dell’art. 5 della L. 300/70, si ritiene altrettanto possibile l’espletamento di accertamenti specifici, prescritti dal Medico Competente, quali ad esempio le valutazioni inerenti la sfera relazionale e comportamentale e la determinazione della CDT; si insiste, tale possibilità è da riferire solamente a quelle specifiche situazioni in cui a seguito di visita medica (dati anamnestici, ematochimici, ecc.) si evincano concreti sospetti di assunzione cronica di alcol da parte di un lavoratore addetto allo svolgimento di una mansione in cui il consumo di alcol rappresenti un rischio aggiuntivo rilevante per la sua salute e sicurezza. Sulla questione in commento si auspica un chiarimento delle procedure con l’attuazione dell’art. 41. c. 4-bis del D.Lgs. 81/08 “Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.

 
 



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