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Anno 11 - numero 2277 di lunedì 09 novembre 2009
Accertamenti sanitari per alcoldipendenza Dalla Lombardia alcuni chiarimenti circa gli accertamenti sanitari per l'identificazione dell'alcoldipendenza: quali categorie di lavoratori devono essere sottoposti a questi controlli? Come gestire i problemi alcol-correlati dei lavoratori?
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PuntoSicuro ha presentato nei
giorni scorsi la Circolare
del 22 gennaio 2009 della Regione Lombardia che forniva alcuni indirizzi
operativi per un’applicazione uniforme delle procedure per gli accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
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Continuiamo ora con la pubblicazione di alcuni
dei quesiti in materia di assunzione e somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche presenti nel documento:
Quali categorie di lavoratori devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per
l'identificazione dell'alcoldipendenza?
Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli
accertamenti per l’identificazione dell’alcoldipendenza non è prevista in
quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede tali accertamenti “Nei casi
ed alle condizioni previste dall’ordinamento ...”.
Pertanto, per quanto attiene il consumo di bevande
alcoliche sul luogo di lavoro, i riferimenti normativi sono esclusivamente
la legge 125/01 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16 marzo 2006 che identifica
le mansioni in cui si applica l’art. 15 della legge medesima. In entrambi i
provvedimenti non viene fatto alcun riferimento all’obbligo di sorveglianza
sanitaria prevista dalla normativa. Vengono tuttavia identificati i casi
(l’Atto d’Intesa 2006 specifica l’elenco delle mansioni) e le modalità
nell’art. 15 delle legge 125/01 in cui si prevede esclusivamente la possibilità
per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL
(Servizio PSAL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il
rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande
alcoliche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto non
risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è
possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze
alcoliche e superalcoliche durante il lavoro.
Va osservato peraltro che l’accertamento di uno stato di alcol-dipendenza, con
particolare riguardo ai profili inerenti la capacità nel ruolo e l’esposizione
a situazioni di rischio, necessita quantomeno di indagini di laboratorio mirate
e valutazioni inerenti la sfera relazionale e comportamentale non certo
esauribili secondo i tradizionali modelli di sorveglianza
sanitaria in ambito occupazionale.
Come può essere gestito il caso specifico
di lavoratori con problemi alcol-correlati?
La norma di riferimento prevede l’effettuazione di test alcolimetrici che
consentono l’accertamento immediato di un’intossicazione alcolica acuta, che
possono essere effettuati indifferentemente dal medico competente o dalla
struttura di vigilanza. A fronte del riscontro di una positività dei test
alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da
parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale
correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione
bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa
(art. 15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro). A seguito di una positività ai
test alcolimetri inoltre, allo stato attuale della normativa, non risulta
possibile da parte del medico competente aziendale l’avvio di una specifica
procedura accertativa circa l’idoneità alle mansioni.
E’ tuttavia facoltà dell’impresa richiedere l’idoneità fisica del lavoratore
secondo quanto prevede l’art. 5 della L. 300/70.
Per quanto concerne l’accertamento di eventuali condizioni individuali di
cronica assunzione di sostanze alcoliche, in considerazione del contenuto della
misura generale di tutela di cui all’art. 15, comma 1, lett. m):
“allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e adibizione, ove possibile, ad altra mansione”,
oltre all’impiego da parte del datore di lavopro dell’art. 5 della L. 300/70,
si ritiene altrettanto possibile l’espletamento di accertamenti specifici,
prescritti dal Medico Competente, quali ad esempio le valutazioni inerenti la
sfera relazionale e comportamentale e la determinazione della CDT; si insiste,
tale possibilità è da riferire solamente a quelle specifiche situazioni in cui
a seguito di visita medica (dati anamnestici, ematochimici, ecc.) si evincano
concreti sospetti di assunzione cronica di alcol da parte di un lavoratore
addetto allo svolgimento di una mansione in cui il consumo di alcol rappresenti
un rischio aggiuntivo rilevante per la sua salute e sicurezza. Sulla questione
in commento si auspica un chiarimento delle procedure con l’attuazione
dell’art. 41. c. 4-bis del D.Lgs.
81/08 “Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni,
adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le
condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol
dipendenza”.
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