REACH: scadenze imminenti e scenari di esposizione
L’importanza degli scenari di esposizione nel regolamento europeo REACH e il modello EASE per la stima dell’esposizione dei lavoratori. Le scadenze per le comunicazioni degli utilizzatori a valle ai propri fornitori: la prima è il 30 novembre 2009.
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Dal 29 settembre al primo ottobre 2009 a Varese si è tenuto il sesto seminario di aggiornamento dei
professionisti Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione) su temi che hanno spaziato dalla valutazione del rischio associato
a particolari agenti, ai sistemi per la gestione della sicurezza sul lavoro,
alla consulenza alle aziende in tema di prevenzione.
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Approfittiamo degli atti del seminario,
pubblicati dall’Inail,
e di un intervento dedicato ai scenari di esposizione nel regolamento
REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), per
ricordare una scadenza imminente.
L’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA),
l'agenzia che si occupa delle procedure di registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne
l'armonizzazione in tutta l'Unione europea, ha infatti ricordato a tutti gli utilizzatori
a valle che entro il 30 novembre
2009 è possibile comunicare ai propri fornitori le informazioni che riguardano
gli usi delle sostanze chimiche che dovranno essere registrate entro il 30
novembre 2010.
Se gli usi della sostanza non sono previsti nello scenario di esposizione
predisposto dal fornitore, l’utilizzatore a valle dovrà elaborare una propria
valutazione della sicurezza chimica post registrazione.
In breve ricordiamo che le prossime scadenze per la comunicazione di queste
informazioni sono:
- il 31 maggio 2012 per le sostanze che dovranno essere registrate nel 2013;
- il 31 Maggio 2017 per le sostanze che dovranno essere registrate nel 2018.
Il documento ricorda che un importante aspetto del Regolamento
REACH, per favorire l’uso in sicurezza delle sostanze chimiche, è la
“condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti che vengono a contatto
con la sostanza lungo il suo ciclo di vita”.
Il regolamento in particolare prevede che “scenari
di esposizione siano allegati alle schede di sicurezza delle sostanze
fabbricate ed importate in certi quantitativi e classificate come pericolose o
come tossiche, persistenti/molto persistenti, bio-accumulabili/molto
bio-accumulabili”.
Questi scenari sono molto importanti, “consistono in una descrizione del modo
in cui la sostanza (tal quale o come componente di preparato o articolo) è
fabbricata e viene utilizzata durante il suo ciclo di vita, evidenziando,
inoltre, le misure raccomandate per controllare l'esposizione professionale ed
ambientale”.
Gli scenari di esposizione,
utilizzati per la “stima dei livelli di esposizione ad una determinata sostanza
in un processo produttivo”, si configurano come scenari di utilizzo sicuro.
In particolare – ricollegandoci a quanto detto prima in relazione alla scadenza
di fine novembre – il regolamento
europeo “coinvolge anche gli utilizzatori a valle delle sostanze chimiche i
quali devono interloquire in maniera attiva con i propri fornitori non solo
richiedendo le schede
di sicurezza ma anche contribuendo alla definizione degli scenari
di rischio, secondo quanto di loro competenza, verificando che le
informazioni riportate siano coerenti con quelle contenute nella propria
valutazione e che siano riportati gli scenari di esposizione pertinenti”.
Dunque il REACH
prevede che sia “effettuata una valutazione della sicurezza chimica per tutte
le sostanze soggette a registrazione prodotte od importate in quantitativi pari
o superiori a 10 tonnellate all'anno”.
E nel caso in cui una “sostanza è classificata come pericolosa od è considerata
persistente, bio-accumulabile, tossica (PBT) o molto persistente, molto
bio-accumulabile (vPvB), la valutazione della sicurezza
chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:
- valutazione dell'esposizione, che
ha lo scopo di stabilire una stima quantitativa o qualitativa della
dose/concentrazione della sostanza a cui l’uomo e l’ambiente sono esposti e che
comprende sia la creazione di scenari d'esposizione (o l'individuazione, ove
opportuno, delle pertinenti categorie d'uso e d'esposizione) che la stima
dell'esposizione;
- caratterizzazione dei rischi, che
comporta il confronto tra esposizione e valori limiti per individuare i margini
di sicurezza”.
E se il “primo elemento del processo di stima dell’esposizione è la descrizione
del corrispondente scenario” è bene ricordare che gli scenari “possono coprire
un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso” e
il livello di dettaglio, “che deve caratterizzare la descrizione di uno
scenario di esposizione”, può variare considerevolmente secondo le situazioni.
Uno scenario
d’esposizione dovrebbe comprendere:
- “breve
titolo che descrive il contenuto dello scenario di esposizione;
- descrizione
dei processi e delle attività coperte nello scenario di esposizione;
- descrizione
delle condizioni operative”, che includono diverse cose (attività dei
lavoratori, la durata e frequenza della loro esposizione;
attività dei consumatori, durata e frequenza della loro esposizione; durata e
la frequenza delle emissioni della sostanza nei vari comparti ambientali;
quantità di sostanza usata in un dato periodo di tempo e per una determinata
attività; altre condizioni operative di utilizzo);
- “forma
fisica del prodotto contenente la sostanza
e concentrazione della sostanza nel preparato;
- misure di
gestione dei rischi per ridurre o evitare l'esposizione diretta o indiretta
della popolazione (compresi i lavoratori e i consumatori) e dei vari comparti
ambientali;
- misure di
gestione dei rifiuti per ridurre o evitare l'esposizione della popolazione e
dell'ambiente alla sostanza durante lo smaltimento e/o il riciclaggio dei
rifiuti;
- stima
dell’esposizione risultante dalle condizioni operative sopra descritte, con
riferimento agli strumenti (es. modelli di valutazione
dell’esposizione) usati per stimare l’esposizione;
- guida per
gli utilizzatori a valle per controllare se i loro usi della sostanza sono
compresi o meno all’interno dello scenario di esposizione elaborato dal
fabbricante o dall’importatore”.
Il documento ricorda che per la stima
dell’esposizione dei lavoratori “vengono presi in particolare
considerazione, quando disponibili, i dati sperimentali rappresentativi e
rilevati in modo adeguato” o comunque “dati di monitoraggio pertinenti”.
In assenza di dati sperimentali adeguati, per la stima dei livelli di
esposizione possono essere utilizzati modelli appropriati.
A questo proposito gli autori presentano il modello EASE e ricordano che il programma integrato EUSES/EASE,
nella versione 2.1, “è semplice, di facile applicazione, richiede un numero
limitato di input ed è in grado di simulare diversi scenari d’esposizione”.
Si tratta in particolare “di un modello di calcolo di tipo conservativo che
tende a sovrastimare l’esposizione, risultando però utile per la stima
dell’esposizione professionale nell’ipotesi di caso peggiore”.
Dunque un modello che “può sicuramente essere usato come strumento preliminare,
d’indirizzo e di “screening” alle indagini sperimentali, ed essere d’ausilio
per impostare la stima dell’esposizione occupazionale e la scelta delle
corrette misure di controllo del rischio
delle sostanze chimiche nell’ambiente di lavoro”.
Gli autori, dopo aver ricordato che la creazione degli scenari di esposizione è
un processo complesso che deve “essere condotto da igienisti industriali
esperti”, ricordano che i risultati di questi scenari, “opportunamente
interpretati, elaborati e calati nelle singole realtà produttive”,
costituiscono un valido aiuto alla
valutazione del rischio e possono “rappresentare un valido strumento di
supporto nel processo di valutazione
del rischio delle sostanze
pericolose previsto dal Titolo IX del Decreto
legislativo 81/2008.
Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora. A cura di Anna Guardavilla.
Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: infortuni correlati all’utilizzo di betoniere, pompe per calcestruzzo e autobetonpompe nell’attività edile. Le problematiche delle pompe, il mancato uso di DPI, le procedure corrette e le misure di prevenzione.
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