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Attrezzature di lavoro: strumenti di controllo degli organi di vigilanza

Attrezzature di lavoro: strumenti di controllo degli organi di vigilanza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Vigilanza e controllo

08/10/2014

Un intervento si sofferma sugli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale e sugli obblighi del datore di lavoro in relazione ai controlli sulle attrezzature di lavoro. La normativa, la prescrizione e la disposizione.

 
Bologna, 8 Ott – Per parlare degli strumenti di controllo degli organi di vigilanza è necessario innanzitutto ricordare il comma 4 dell’art. 71 del Decreto legislativo 81/2008 che sottolinea gli  obblighi del datore del lavoro in materia di attrezzature di lavoro:
 
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
(...)
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
(...)
 

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Per avere indicazioni più specifiche relative ai necessari controlli delle attrezzature bisogna invece fare riferimento al comma 8, dello stesso articolo:
 
(...)
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
(...)
 
Fatte queste premesse normative possiamo parlare degli strumenti degli organi di vigilanza con riferimento a un intervento al convegno Inail “ Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali” (17 ottobre 2013, Bologna).
 
In “Gli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale”, a cura dell’Ing. Massimo Rizzati (Coordinamento tecnico delle Regioni), il relatore cita innanzitutto il comma 8 dell’articolo 71 del Testo Unico e ricorda alcune indicazioni relative ai controlli di funi e catene e al registro di controllo.
 
L’intervento si sofferma poi su due strumenti degli organi di vigilanza: la prescrizione e la disposizione.
 
La prescrizione “consente agli Organi di Vigilanza di impartire al contravventore l’ordine di rimuovere la situazione di pericolo, fissando un termine per la regolarizzazione (D.lgs 758/94)”.
Il legislatore specifica che la prescrizione deve essere impartita ‘nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione’, cioè “quando l’illecito (inosservanza alle norme) che determina il rischio è riconducibile all’azione o all’omissione del datore di lavoro. A titolo di esempio, tale procedura può essere attivata in caso di ‘vizio palese’ di una attrezzatura di lavoro con marcatura CE”.
Una prescrizione idonea ad eliminare il rischio può contenere:
a) “indicazioni precise se:
- è possibile una sola soluzione, oppure
- le soluzioni possibili possono essere realizzate senza modificare i componenti e le soluzioni impiantistiche previste dal fabbricante dell’attrezzatura ai fini della sicurezza (soluzioni diverse possono comportare livelli di affidabilità o rischi che richiedono una nuova valutazione degli stessi e, quindi, una ‘rimarcatura’ CE dell’attrezzatura);
b) indicazioni generiche se:
- esistono più soluzioni possibili ed ugualmente idonee;
- a seconda della soluzione adottata può essere necessario intervenire sulle scelte progettuali previste dal fabbricante con gli stessi obblighi sopra richiamati.
In questo caso è opportuno lasciare al datore di lavoro la scelta di adeguare l’attrezzatura rivolgendosi al costruttore della stessa o ad altro tecnico di sua fiducia”.
 
In conclusione il relatore si sofferma sulla “disposizione”.
 
La disposizione uno strumento “che può essere utilizzato dagli organi di vigilanza sia quando si ravvisa una situazione di pericolo che non implica contravvenzione di una precisa norma di legge, sia quando è la stessa norma che rimette all’organo di vigilanza il compito di precisare, derogare o modificare quanto in essa disposto. Nel caso di situazione di rischio riconducibile a ‘vizio occulto’, dove non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro, pertanto, non è rilevabile una contravvenzione, il legislatore indica la possibilità per l’organo di vigilanza di impartire ‘idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro’”.
 
Inoltre nei confronti del datore di lavoro “la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere: eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche (che coinvolgono oppure no l’attrezzatura), organizzative o procedurali ritenute più idonee”.
E a seconda del tipo di rischio può essere necessario, “in attesa dell’adeguamento, diffidare il datore di lavoro al divieto d’uso o all’allontanamento della macchina dal ciclo produttivo”.
 
 
 
Gli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale”, a cura dell’Ing. Massimo Rizzati (Coordinamento tecnico delle Regioni), intervento al convegno “Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali” (formato PDF, 492 kB).
 
 
RTM
 
 

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