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Pubblicato il regolamento per la sicurezza della protezione civile

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

14/02/2012

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 231/2011, regolamento di attuazione del D.Lgs. 81/2008 in relazione alle particolari esigenze delle attività del Dipartimento della protezione civile. Le misure di tutela, la formazione e i piani di sicurezza.

Roma, 14 Feb. - Come anticipato da PuntoSicuro sono in arrivo e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale alcuni provvedimenti attuativi che finalmente daranno completa attuazione al Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Recentemente in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231, Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.
 
Il decreto fa riferimento alle attività di protezione civile come riportate nell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa ai vari eventi indicati all'art. 2 del decreto 225/1992.
 
Il decreto tiene conto della necessità di garantire la continuità di tali attività, anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente, e del fatto che per svolgere le suddette attività il personale del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di visite periodiche di sorveglianza sanitaria.

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Il Decreto 231/2011 riporta all’articolo 3 le particolari esigenze, le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.225 del 1992 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
 
Tali peculiarità sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti:
- “tempestività dell'intervento al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni;
- possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;
- possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;
- flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;
- esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l'adozione di appropriate misure di autotutela”.
 
 
Veniamo alle misure generali di tutela, così come individuate dall’articolo 4 del regolamento.
 
Nei luoghi in cui il “personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attività di istituto, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate,ferma restando la necessità di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso,in modo da assicurare la continuità delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401”.
 
In particolare, fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, le finalità di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale “sono perseguite attraverso:
a) “corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinché sia assicurata la capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell'attività svolta;
b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
c) attività addestrative periodiche;
d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;
e) utilizzo dei dispositivi di cui all'articolo 7” (l’articolo 7 è dedicato a “vestiario, strumenti  e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali”).
In particolare formazione, informazione e addestramento, nonché l'ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale assicurano la piena capacità operativa del personale del Dipartimento della protezione civile.
 
L’articolo 5 è dedicato espressamente alla formazione, informazione e addestramento.
 
In particolare è sul datore di lavoro che grava “l'obbligo di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché il controllo della loro conformità. Incombe inoltre al datore di lavoro l'accertamento dell'idoneità del personale abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile”.
E “in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 2 del presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.
 
Concludiamo ricordando che riguardo ai cantieri temporanei e mobili (articolo 9), nelle attività di cui al titolo IV del decreto legislativo 81/2008 “poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attività poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare né del progetto di tali interventi né del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza”.
 
Si indica che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, “sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista”.
 
 
 
 

 
Tiziano Menduto
 

 
 
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