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Gli obblighi del committente nei lavori edili

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

30/08/2011

Un opuscolo riepilogativo degli obblighi relativi alla sicurezza da parte del committente di lavori edili.

 
CHI E’ IL COMMITTENTE
É il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario, l’amministratore di condominio, il locatario) che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi.
Se il Committente delega tutti od alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto qualificato e competente, che deve avere la possibilità di decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti a lui delegati.
 
PERCHÉ RESPONSABILIZZARE IL COMMITTENTE
Il testo di legge responsabilizza il committente in quanto “motore economico” dell’opera e, quindi, colui che per primo ha il compito di effettuare talune valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. E’ il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali, concorda con il suo progettista i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative (es: presenza ed entità dei ponteggi, utilizzo delle piattaforme di lavoro aereo, ecc) e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una scelta economica. In considerazione di tutto ciò, il D.Lgs. 81/08 Titolo IV capo I gli ha attribuito precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo, mentre recenti sentenze lo hanno definito il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin)
 

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QUALI SONO I COMPITI DEL COMMITTENTE
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
 
Il Committente, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica. La norma non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad € 100.000; in tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori, che pertanto dovrà essere individuato già in fase di progettazione.
Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: arresto 3 – 6 mesi o ammenda € 2.500 - 6.400
 
Il Committente, contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori, professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica.
Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: arresto 3 – 6 mesi o ammenda € 2.500 - 6.400
 
Il committente comunica alle imprese affidatarie ed esecutrici nonché ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: sanzione amministrativa pecuniaria € 500 - 1.800
 
Per opere di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorni o che presentano rischi particolari.
Il Committente verifica l’ idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati per sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed idoneità sanitaria;
c) documento unico di regolarità contributiva;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;
e) dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
f ) dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
 
Il Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
e) documento unico di regolarità contributiva.
 
Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione dei punti sopra citati: arresto 2 - 4 mesi o ammenda € 1.000 - 4.800
 
Per opere di entità inferiore a 200 uomini-giorni e che non presentano rischi particolari
Il Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b) documento unico di regolarità contributiva;
c) autocertificazione di possesso di dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;
d) autocertificazione di possesso di documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati sicurezza e emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità sanitaria;
e) autocertificazione relativa a Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
 
Il Committente verifica l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento unico di regolarità contributiva;
c) autocertificazione di possesso dei requisiti di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
d) autocertificazione di dotazione dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
e) autocertificazione di possesso di attestazioni inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria.
 
Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione dei punti sopra citati: arresto 2 - 4 mesi o ammenda € 1.000 - 4.800
 
Per qualsiasi entità e tipo di cantiere
Il Committente trasmette all’Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori, quanto segue:
a) copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del D.Lgs. 81/08 ove richiesta;
b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;
c) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: sanzione amministrativa pecuniaria € 500 - 1.800
 
Inoltre, nel caso in cui si debba effettuare il coordinamento per la sicurezza del cantiere o in caso si prevedano opere di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorno
Il Committente trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del D.Lgs. 81/08, prima dell’avvio dei lavori e gli eventuali aggiornamenti in relazione modifiche dei contenuti ed al subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi.
 
L’opuscolo (formato PDF, 53 kB).
 
 
Fonte: Asl 5 Spezzino.


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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
30/08/2011 (20:23:09)
Articolo interessante, ma parziale in quanto si trascura il problema degli impianti (elettrici, sanitari, riscaldamento e condizionamento etc) che, non includendo "opere civili", rientrano nel titolo I e non nel titolo IV.
Qui il CSP/CSE non è previsto etc etc
Meglio fare un'aggiunta chiarificatrice (l'antennista sul tetto rischia moltissimo !)
Eugenio Roncelli
Rispondi Autore: Daniele - likes: 0
30/10/2021 (10:55:38)
Greenpass e trattato europeo il committente può chiederlo E che illecito commette grazie

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