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Imparare dagli errori: la mancanza di sistemi anticaduta

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

24/07/2008

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: tre casi di caduta per cedimento con assenza di imbracature di sicurezza e di idonei sistemi anticaduta.

Imparare dagli errori: la mancanza di sistemi anticaduta

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: tre casi di caduta per cedimento con assenza di imbracature di sicurezza e di idonei sistemi anticaduta.

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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortuniocontenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

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Attraverso le schede di INFOR.MO. torniamo ad affrontare il tema delle cadute dall’alto e lo facciamo cercando in questo caso un elemento comune ai diversi casi che presenteremo: la mancanza di imbracature di sicurezza e di idonei sistemi anticaduta.
 
Nel primo caso siamo sul tetto di un capannone.
Qui l’impresa dell'infortunato “doveva sovracoprire delle lastre di policarbonato costituenti parte della copertura, in quanto usurate”.
Per farlo l'infortunato ed il suo datore di lavoro si sono portati alla quota di lavoro (ca. 10 metri da terra) con una scala fissa a pioli dotata di gabbia di protezione.
Tuttavia l'intervento era effettuato “senza alcuna opera provvisionale e senza utilizzo di cinture di sicurezza”: l'infortunato ha “appoggiato un piede su una lastra di policarbonato che ha ceduto”. Le gravi lesioni della caduta hanno portato al decesso.
 
In questo caso oltre alla mancanza di un dispositivo di protezione essenziale come l’imbracatura di sicurezza è da rilevare sia l’errore procedurale (l’appoggio di un piede sulla lastra), sia l’assenza di un camminamento idoneo.
 
Nel secondo caso l'infortunato è un elettricista.
Il lavoratore “era salito sul tetto di un capannone di un'azienda che produceva polistirolo espanso” e stava effettuando un “sopralluogo per organizzare un lavoro di allacciamento elettrico dei motori delle cappe di aspirazione della ditta”.
Se il tetto del capannone era portante per il peso di una persona, non così i lucernari in vetroresina scura che, allo stesso livello del tetto, rischiavano di essere facilmente confusi. Quando l'infortunato, senza cintura di sicurezza, ha camminato su uno di questi “è caduto dal tetto all'interno del capannone compiendo un volo di circa 10 m”. Il suo decesso è stato immediato.
Secondo quanto raccolto da INFOR.MO. “sembra che l'infortunato, quando si era introdotto nello stabilimento, non avesse scambiato informazioni col proprietario quanto al luogo in cui avrebbe dovuto lavorare”.
 
Questa mancanza di informazioni sull’ambiente di lavoro è stato sicuramente un fattore determinante nell’incidente e il segnale di una insufficiente valutazione del rischio.
 
Ricordiamo che l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il “datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda” debba fornire a questi lavoratori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
 
L’ultimo infortunio consiste in una caduta dall'alto da circa 5 metri per sfondamento della tettoia di “Eternit” che l’infortunato stava sostituendo.
Anche in questo caso il lavoratore per spostarsi sul tetto non indossava nessun dispositivo anticaduta.
Inoltre non era stata “predisposta alcuna impalcatura sottostante la copertura per eseguire il lavoro in condizioni di sicurezza”.
 
Come anticipato, tutti questi casi hanno in comune la mancanza di un sistema anticaduta, di un imbracatura di sicurezza che malgrado eventuali errori procedurali, malgrado la colpevole assenza di opere provvisionali e di protezioni collettive, malgrado errori del datore di lavoro o della ditta appaltatrice avrebbe comunque salvato la vita di questi lavoratori.
 
A questo proposito ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008, riguardo alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, dedica l’articolo 115 ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.
 
 
Art. 115.
  1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
    a) assorbitori di energia;
    b) connettori;
    c) dispositivo di ancoraggio;
    d) cordini;
    e) dispositivi retrattili;
    f) guide o linee vita flessibili;
    g) guide o linee vita rigide;
    h) imbracature.
  2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
  3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
  4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. 
 
 
Infor.mo. – caso 128
Infor.mo. – caso 179
Infor.mo. – caso 2215
 
 
Tiziano Menduto
 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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