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Imparare dagli errori: i DPI anticaduta nei lavori in quota

Imparare dagli errori: i DPI anticaduta nei lavori in quota
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

02/04/2026

Lavori in quota e DPI anticaduta: esempi di infortuni, fattori causali e indicazioni sui sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto

Imparare dagli errori: i DPI anticaduta nei lavori in quota

Lavori in quota e DPI anticaduta: esempi di infortuni, fattori causali e indicazioni sui sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto

Brescia, 2 Apr  – Parlare di prevenzione nei lavori in quota significa affrontare una questione culturale prima ancora che tecnica. Laddove necessari, la mancata fornitura o il mancato utilizzo dei DPI anticaduta rappresentano un rischio concreto e immediato per la vita dei lavoratori.

 

A sottolineare l’importanza di una corretta informazione sui dpi anticaduta è anche il recente decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che ha sostituito integralmente l’articolo 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Rispetto alla precedente versione, l’articolo non solo ribadisce la priorità delle misure collettive, ma definisce più chiaramente le tipologie di sistemi di protezione individuale ( sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso mediante funi e sistemi di arresto caduta).

 

Per affrontare il tema dei dispositivi di protezione individuale e della prevenzione contro le cadute dall’alto, riprendiamo l’analisi avviata nella precedente puntata della rubrica “ Imparare dagli errori”, focalizzandoci sugli incidenti che si verificano durante i lavori in quota in edilizia.

I casi presentati sono, come sempre, tratti dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:

  • Infortuni in assenza dei dispositivi di protezione individuale anticaduta
  • Sistemi di protezione individuale anticaduta: norme, ancoraggi e manutenzione

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Infortuni in assenza dei dispositivi di protezione individuale anticaduta

Il primo caso riguarda un infortunio a un lavoratore che si trova in cantiere con due colleghi e con il datore di lavoro, per terminare i lavori di casseratura per poi procedere al successivo getto del tetto.

 

Mentre sistema i travetti di cemento posizionato su un intavolato privo di parapetto a circa 4 m di altezza, cade a terra procurandosi diverse fratture su tutto il corpo.

Si è rilevata una errata pianificazione della lavorazione e mancata predisposizione di idonea postazione di lavoro sicura. Non veniva utilizzato dpi anticaduta.

 

Questi i fattori causali presenti nella scheda:

  • “mancato utilizzo dell'imbracatura anticaduta;
  • l'intavolato su cui operava il lavoratore era privo di parapetto”.

 

Il secondo caso di infortunio riguarda un cantiere in cui si svolgono lavori di manutenzione del tetto di un capannone.

 

Un lavoratore cade dal tetto del capannone posto ad un’altezza di circa 8 metri, a seguito dello sfondamento di una lastra in materiale plastico, che si è rotta per il peso della persona che vi stava passando sopra. Non vi erano reti anticaduta o dpi salvavita con linee vita.

 

I fattori causali:

  • “mancanza di reti fisse sotto lastre o di linee vita sul capannone”;
  • l'infortunato “è salito su parti non sicure del tetto”;
  • “non erano presenti dpi anticaduta in cantiere”.

 

Sistemi di protezione individuale anticaduta: norme, ancoraggi e manutenzione

Per acquisire utili informazioni sulla prevenzione delle cadute dall’alto durante i lavori in quota è possibile consultare il “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”, presentato nel 2023 a Genova.

 

Ad esempio, il Vademecum ricorda che i dispositivi di protezione individuale anti-caduta indossati dal lavoratore ed utilizzati per collegarsi al sistema di ancoraggio (ad esempio imbragatura, cordini, connettori, dissipatori, dispositivi retrattili) “rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425” e perciò “devono essere marcati CE e accompagnati da istruzioni redatte dal fabbricante”.

 

In particolare, le istruzioni del fabbricante forniscono, tra l'altro, “indicazioni in merito:

  • al corretto uso del dispositivo di protezione individuale;
  • alle modalità di conservazione, manutenzione e controllo necessarie a garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza”.

 

La norma tecnica UNI EN 365 (Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio) “stabilisce precise indicazioni per quanto attiene la manutenzione e l’ispezione periodica (almeno annuale) dei DPI da parte di persona competente. I fabbricanti recepiscono tali indicazioni nel manuale di istruzioni del dispositivo e stabiliscono i requisiti della persona competente”. E la marcatura o l'etichetta “riportano il periodo di fabbricazione, in modo che l'utilizzatore possa verificarne la scadenza, considerato che per i tessili è stabilita dal fabbricante una vita utile, che non supera i 10 anni”.

 

Si segnala poi che i DPI anticaduta, riservati a lavoratori “che abbiano ricevuto istruzione ed addestramento specifici (comprensivi di prove pratiche ed esercitazioni)”, sono forniti dal datore di lavoro “che li sceglie, avendo considerato, tra l'altro:

  • il sistema d'ancoraggio al quale dovranno essere collegati (p.es. prevedendo un doppio cordino per gli spostamenti fra ancoraggi puntuali ovvero un cordino supplementare per permettere di collegarsi ad un ancoraggio puntuale anti-pendolo; ecc.);
  • il lavoro da svolgersi e le posizioni da raggiungere (p.es. prevedendo una lunghezza di cordino corretta che permetta di raggiungere la posizione di lavoro, ma che impedisca un’indebita esposizione alla caduta; ecc.)”.

 

Il Vademecum ribadisce poi che i dispositivi di protezione individuale anti-caduta indossati dal lavoratore “sono collegati a sistemi di ancoraggio allo scopo destinati o per i quali è previsto tale uso:

  1. in dotazione alla copertura o alla superficie in quota (non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 – cd. Reg.to DPI)”: il documento ne riporta vari esempi
  2. che “seguono il lavoratore, installati non permanentemente e rientranti nel campo di applicazione del Reg.to DPI, perciò marcati CE, quali linee vita e punti di ancoraggio provvisori (UNI EN 795, classi B, E, per le quali la norma è armonizzata al Reg.to DPI)”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del Vademecum che riporta ulteriori informazioni sui seguenti temi:

  • progettazione del sistema di protezione,
  • sistemi di ancoraggio
  • uso e manutenzione dei DPI.

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede di Infor.mo. 16206 e 17547 (archivio incidenti 2002/2023).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica le schede e il documento da cui è tratto l'articolo:

Imparare dagli errori – I DPI anticaduta nei lavori in quota – le schede di Infor.mo. 16206 e 17547

 

Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons

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Rispondi Autore: Guido.e@recordati.it immagine like - likes: 0
08/04/2026 (10:14:58)
poco interessante per la mia attività

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