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Imparare dagli errori: ancora sui rischi dei ponteggi

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

17/02/2009

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: ancora tre casi di caduta da ponteggi. Scavalcamenti di balconi, discese a rischio, parapetti inesistenti, ponteggi non idonei e funzionali, dispositivi anticaduta mancanti.

Imparare dagli errori: ancora sui rischi dei ponteggi

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: ancora tre casi di caduta da ponteggi. Scavalcamenti di balconi, discese a rischio, parapetti inesistenti, ponteggi non idonei e funzionali, dispositivi anticaduta mancanti.

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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 
 
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Collegandoci idealmente alla campagna svizzera per la formazione dei lavoratori che svolgono la proprio attività sui ponteggi, “Ponteggi sicuri”, continuiamo anche in questa puntata a occuparci di questo luogo di lavoro nel quale troppo spesso si assiste all’accadimento di infortuni lavorativi gravi e mortali.
 
Affrontiamo un primo caso relativo ad attività di ristrutturazione dei balconi di un condominio abitato.
Per questa attività erano stati montati dei ponteggi, ponteggi che però “erano solo parzialmente dotati di parapetto; inoltre una botola, che quando si apriva urtava contro un elemento del ponteggio ad essa soprastante, non consentiva un pratico passaggio dei lavoratori da un piano all'altro del ponteggio”.
Per ovviare a questa difficoltà “i lavoratori avevano messo una scala metallica sul balcone adiacente per collegarsi al piano superiore” e “per accedere alla scaletta dal ponteggio era necessario scavalcare il parapetto del balcone”.
“Molto probabilmente durante uno di questi passaggi tra parapetto e balcone l'infortunato è scivolato cadendo nello spazio che c'era tra due balconi”. Per le gravissime lesioni dovute alla caduta dall’alto è deceduto il giorno dopo presso il reparto di rianimazione dell'ospedale.
 
Prima di analizzare i fattori determinanti dell’infortunio, fattori che sono tra l’altro abbastanza chiari, passiamo ad esaminare un secondo infortunio relativo alle operazioni di smontaggio di un ponteggio.
 
Il lavoratore, che si trovava sul ponteggio, durante una pausa lavorativa decideva di scendere, ma il ponteggio “risultava privo di accessi allo stabile”.
Inoltre l'infortunato “si trovava nell'impossibilità di raggiungere le scale del ponteggio in quanto le operazioni di smontaggio era state effettuate in modo da separare la zona dove l'infortunato lavorava da quella in cui si trovavano le scale”.
In questa situazione il lavoratore cercava di scendere ma finiva con il precipitare da un'altezza di circa 11 metri “riportando un politrauma e lesioni interne addominali che ne causavano la morte sopraggiunta dopo 1 mese e mezzo circa dalla data dell'infortunio”.
 
Infine in un cantiere edile per la costruzione di un edificio residenziale di 6 piani, un lavoratore irregolare (pensionato) “cadeva da un ponteggio in quanto si spostava in continuazione per dare delle indicazioni per la posa in opera delle ringhiere non sapendo che su un tratto di ponteggio mancava il parapetto”.
 
Riguardo a questi incidenti gli elementi che li hanno causati o li hanno resi più probabili sono di per sé abbastanza evidenti.
 
In alcuni casi si assiste ad un errore di procedura, come  in relazione allo scavalcamento del balcone adiacente al ponteggio o al tentativo di discesa dal ponteggio in situazione di rischio, errori che denotano un insufficiente valutazione del rischio a cui si è esposti e probabilmente una formazione preliminare non efficace.
Ma spesso, nella lettura di questi casi, ci troviamo ad assistere a delle insufficienze più “strutturali”.
È il caso ad esempio della mancanza parziale di protezioni, come la mancanza dei parapetti nel primo e terzo caso, o dell’allestimento non idoneo e funzionale del ponteggio stesso o dell’ errata organizzazione dello smontaggio.
Infine in tutti questi casi alle carenze del ponteggio si aggiungono le mancanze di idonei equipaggiamenti anticaduta, ad esempio di imbracature e di cinture di sicurezza.
 
Si ricorda a questo proposito che se malgrado il tentativo di eliminazione del rischio caduta (ad esempio attraverso l’adozione di misure collettive protettive o attraverso l’isolamento del rischio) permane la presenza di rischi residui, questi devono essere eliminati, o almeno minimizzati, mediante l’uso di D.P.I. di posizionamento o di arresto caduta.
 
Il D.Lgs. 81/2008, riguardo alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, dedica l’articolo 115 ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.
 
Art. 115.
  1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
    a) assorbitori di energia;
    b) connettori;
    c) dispositivo di ancoraggio;
    d) cordini;
    e) dispositivi retrattili;
    f) guide o linee vita flessibili;
    g) guide o linee vita rigide;
    h) imbracature.
  2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
  3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
  4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. 
 
 
 
 
 
Per consultare la scheda dell’infortunio collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare la scheda del caso 64, 78 e 199.
 
 
 
 
Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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