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Anno 12 - numero 2360 di martedì 23 marzo 2010 Dipendenze da alcol e droghe: l’accertamento di assenza di alcoldipendenzaL’assunzione di alcol e l’alcoldipendenza, la sorveglianza sanitaria, il ruolo del medico competente, gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti, i divieti di somministrazione in azienda. Un approfondimento a cura di R. Dubini, avvocato. Terza parte. Pubblichiamo la terza parte dell’approfondimento “Dipendenze da alcol e
droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro” a cura dell’avvocato Rolando
Dubini.
Sono già stati pubblicati: Dipendenze da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro Dipendenze da alcol e droghe: le mansioni a rischio 3. Assunzione di alcol e accertamento di assenza di alcoldipendenza 3.1 La Legge 125/2001 e il D.Lgs, n. 81/2008 L'art. 1 della Legge - 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati, reca al Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI l'articolo 1 - (Oggetto - Definizioni) che ha una importanza straordinaria al fine di comprendere correttamente la materia, perché mette in chiaro l'oggetto della legge, che è prevenire, curare e reinserire gli alcoldipendenti. L'oggetto della legge non è tanto il contrasto all'assunzione di alcol fine a se stesso, ma il trattamento dell'alcoldipedenza, che può avvenire anche, ma non solo, contrastando l'assunzione dell'alcol nei casi che hanno un impatto sociale più grave. L'articolo 1 della legge citata, che sia ben chiaro si occupa di alcoldipedenza, come risulta dal primo periodo che segue, così dispone:
Il successivo Articolo 2 (Finalità) della Legge n. 125/2001 precisa l'intenzione protettiva del lavoratore, che è assai ampia e che dovrebbe far riflettere e molto i troppi che contrastano inopinatamente il trattamento anche sanitario dell'alcoldipedenza nei lavori pericolosi anche per i terzi:
L'art. 15 della stessa legge entra nel merito degli elevati rischi da alcol (e da qui innanzitutto, prima dei controlli alcolimetrici, l'obbligo di inserire nell'apposito documento di cui agli artt. 17 c. 1 lett a) e 28 del d.lgs. . 81/2008 una specifica valutazione del rischi da alcolici), prevede che:
L'organo di vigilanza della Asl territorialmente competente potrà sanzionare ai sensi del comma 4 da ultimo riportatoper la violazione del divieto di assunzione di alcolici nelle mansioni a rischio elevato il datore di lavoro che non procede a informare, formare, segnalare e controllare in azienda il rispetto del divieto e il lavoratore sorpreso ad assumere alcolici o che a seguito di controllo alcolimetrico nelle mansioni a rischio presenti un livello alcolico superiore a zero, diversamente potrà incorrere nel pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 526,45 euro ad un massimo di 2.582,28, salvo superare la soglia dei 0,5 gr/l. ed incorrere anche nelle sanzioni per guida in stato di ebbrezza previste dal codice della strada. La Regione Lombardia sul punto conferma questa impostazione: “la norma di riferimento prevede l’effettuazione di test alcolimetrici che consentono l’accertamento immediato di un’intossicazione alcolica acuta, che possono essere effettuati indifferentemente dal medico competente o dalla struttura di vigilanza. A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa (art.15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro)” [Gruppo di Lavoro della Regione Lombardia che ha elaborato le FAQ sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope negli ambienti di lavoro, settembre 2009]. Da notare che le finalità dell'articolo 15, richiamate al comma 2, coincidono esattamente con l'oggetto dell'intera legge n. 125/2001 come individuato dall'art. 1, difatti il comma 3 dell'art. 15 fa esplicito riferimento “ai lavoratori affetti da patologie alcol-correlate”. La ragione di questa apparente “disparità di trattamento” è nel divieto assoluto di assunzione e somministrazione di sostanze alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni, posto dall’art. 15 della Legge n. 125 del 30 marzo 2001 in materia di alcol e problemi alcol-correlati, ovviamente il divieto vige anche per altre mansioni lavorative, oltre che la guida di autoveicoli. Le attività lavorative ad alto rischio di infortuni dovevano essere individuate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, ma solo dopo cinque anni, 16 marzo 2006, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha emanato il provvedimento che elenca le 14 attività “che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001". La Legge dà inoltre una definizione di bevande alcoliche e superalcoliche: “ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”. Per verificare se una determinata attività lavorativa è fra quelle in cui vige il divieto di assumere sostanze alcoliche e superalcoliche al fine di contrastare l'alcoldipendenza, e che costituiscono i casi nei quali è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.lgs.n.41/2008, è sufficiente consultare l’allegato 1 al Provvedimento del 16 marzo 2006. L'allegato che segue assume rilevanza non solo ai fini della sorveglianza sanitaria, ma prima ancora, da un punto di vista logico-giuridico, per quel che riguarda l'esatto e completo adempimento di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per le attività elencate il datore di
lavoro, quale
soggetto obbligato in primis a garantire la sicurezza dei propri
dipendenti,
dovrà adempiere al dovere di informarli circa l’obbligo di astenersi
dall’assunzione di sostanze alcoliche e superalcoliche ed i danni
derivanti
dall’uso di queste, ed attivarsi inoltre per controllare efficacemente
che i
divieti di assunzione e somministrazione vengano rispettati. Nonché
procedere
ad attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art. 41 c.
4 del
D.Lgs. n. 81/2008, come di seguito meglio dettagliato, ed eventualmente i controlli
alcolimetrici di cui all'art. 15 della Legge n. 125/2001. La richiesta scritta di sorveglianza sanitaria in materia di alcoldipendenza nelle mansioni a rischio e/o dei controlli alcolimetrici per le stesse mansioni al medico competente dovrà essere effettuata dal datore di lavoro ai sensi del disposto dell'articolo 41 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto, per analogia, delle indicazioni dell'articolo 4 comma 1 dell'Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007, nonché del provvedimento in materia di l'individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti del 18 settembre 2008. In tal modo il datore di lavoro il dirigente avrà correttamente adempiuto all'obbligo di cui all'18 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), ai sensi del quale “il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; evitando la sanzione di cui all'art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) ai sensi del quale “5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: .. e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere (...) g)”. Qualora il medico competente non procedesse con la sorveglianza sanitaria di legge (lo stesso ragionamento fatto per gli stupefacenti vale anche per l'alcolismo), con modalità di sorveglianza sanitaria da effettuarsi con atti medici fondati sugli indirizzi scientifici più avanzati, si renderebbe responsabile di una violazione sanzionata penalmente: il medico competente, a pena di sanzione penale, deve [in base al dettato tassativo dell'articolo 25 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.81/2008] effettuare la sorveglianza sanitaria innanzitutto in base agli indirizzi scientifici più avanzata, che deve obbligatoriamente conoscere, se non lo fa violerebbe l'art. 25 comma 1 lettera b) in relazione all'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione di cui all'art. 58 (Sanzioni per il medico competente): “1. Il medico competente e' punito: (...) b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere (...) e g);”. In ogni caso si deve esigere dal medico a richiesta scritta sempre risposta scritta, e tale obbligo del medico di fornire risposte scritte, così come di fornire sempre un parere scritto dettagliato ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, va inserito nel contratto come clausola specifica e vincolate con il quale viene conferito al medico l'incarico di collaborare alla valutazione dei rischi e di svolgere la sorveglianza sanitaria: è consigliabile anche inserire una clausola con la quale il medico si impegna in ogni caso ad effettuare i controlli alcolimetrici di cui all'art. 15 della legge n.125/2001 nei casi previsti dall'accordo stato regioni del 2006. All'articolo 41 il D.Lgs. n. 106/2009 ha aggiunto il seguente nuovo comma: ”4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”. Appare logico considerare che si rivisiterà ciò che già esiste, e se ciò che esiste non viene rivisitato, resta l'obbligo esistente. Il termine è meramente ordinatorio, e come nel caso di molti provvedimenti a suo tempo previsti dal d.lgs. n. 626/94 o dall'attuale 81/2008 verrà emanato in seguito e in ritardo (il termine del 31 dicembre 2009 è oramai scaduto) senza che questo faccia in alcun modo venir meno l'obbligo inderogabile di sorveglianza sanitaria su alcol e tossicodipendenza e su assunzione di alcolici e stupefacenti nelle mansioni a rischio tabellate, e prima ancora di valutare i rischi per i lavoratori e i terzi estranei anche nelle mansioni non a rischio. 3.2 Obblighi ulteriori in materia di alcol Ci si è chiesti in che maniera questa norma si ponga nei confronti del divieto posto dagli artt. 64c. 1 lett. a) in relazione all'art. 63 c. 1 e allegato IV punto 1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008, che proibisce altresì la somministrazione di bevande alcoliche all’interno delle aziende. In tutte le aziende è vietata la somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche, anche attraverso distributori automatici, ad eccezione di modiche quantità di vino o birra consumabili nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti (1.11.3.3 del citato decreto: il termine modiche quantità non determina però con sufficiente certezza la quantità massima di alcol assumibile in mensa). La Legge n. 125 del 30 marzo 2001 si pone nei confronti dell'art. 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63 c. 1 e allegato IV punto 1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008 come una norma generale nei confronti di una norma speciale, stabilendo con questo un rapporto di specialità, e ricavando all’interno della collettività dei lavoratori una nicchia di validità interessante solo quelle attività individuate come “ad elevato rischio di infortuni”, i cui lavoratori saranno quindi soggetti, durante il lavoro, alla ulteriore restrizione dell’astinenza totale dalle sostanze alcoliche e superalcoliche, ed in mensa aziendale non potranno accedere neanche alle “modiche quantità” concesse dall' 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63 c. 1 e allegato IV punto 1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008. Da notare che mentre il divieto di assunzione/somministrazione posto a tutti i lavoratori dall'art. 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63 c. 1 e allegato IV punto 1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008 ha un limite spaziale (vale cioè solo nei locali dell’azienda), nelle attività a rischio elevato di infortunio regolate dalla Legge n. 125/2001 il lavoratore dovrà astenersi dall’assunzione di sostanze alcoliche anche quando lavorerà al di fuori dei locali aziendali. Altra peculiarità: l'art. 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63 c. 1 e allegato IV punto 1.11.3.2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro reo di aver consentito la somministrazione di alcol nei locali aziendali, quale portatore di una responsabilità per “reato di pericolo presunto” può essere sanzionato con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 68 comma 1 lett. b D.Lgs. n. 81/2008); nella stessa sanzione potrà incorrere il dirigente delegato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008. Nessuna pena è prevista invece per i lavoratori che, nello stesso frangente, avranno assunto alcolici per la violazione di questa disposizione, ma se il divieto di bere alcolici sul lavoro è stato segnalato dal datore di lavoro ad esempio con idonea segnaletica, il lavoratore verrà sanzionato per la violazione dell'art. 20 comma 2 lett. b d.lgs. n. 81/2008 con l'ammenda fino a 600 euro o l'arresto fino ad un mese. E in ogni caso tanto il lavoratore che il datore di lavoro inadempienti possono essere sanzionati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 125/2001. L'articolo 112 del D.Lgs. n. 81/2008 al comma 8 prevede quanto segue: “8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei o mobili e ai lavori in quota”. La sanzione è prevista dall'articolo 159 (Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti) 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (...) per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate; Inoltre l'art. 20 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo del lavoratore di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;” e punisce la violazione di questo obbligo “con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro”(art. 59 c. 1 lett. a). Lo stesso reato, va notato, viene commesso anche dal lavoratore che rifiuta le visite mediche disposte dal medico competente, e quindi anche in caso di sorveglianza in materia di alcol e stupefacenti. Rolando Dubini, avvocato in Milano L’approfondimento continua la prossima settimana. Per gli abbonati è disponibile l’intero documento in banca dati: Rolando Dubini, avvocato in Milano - Approfondimento - Dipendenze da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro.
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