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Regolamento prevenzione incendi: gli indirizzi applicativi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

30/01/2012

Pubblicati gli atti di un seminario che ha presentato le novità del regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi e delle circolari con i primi indirizzi applicativi. La segnalazione certificata di inizio attività.

Rimini, 27 Gen - Per affrontare le novità normative relative alla sicurezza antincendio il 16 dicembre 2011 si è tenuto a Rimini il seminario tecnico gratuito “ Prevenzione Incendi: novità procedurali, strutture, impianti”.
 
Il seminario, organizzato da Confindustria di Rimini, si è soffermato sul “ Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011. Regolamento che raccorda la disciplina vigente di prevenzione incendi con l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) coniugando l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità.
Nel seminario è stata presentata anche la lettera circolare prot. n° 13061 del 6 ottobre 2011 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica per offrire i primi indirizzi applicativi del regolamento.
 
Nell’intervento della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - dal titolo “Meno carte. Più sicurezza” viene presentato il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151.
 
Dopo aver ricordato che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in  tre categorie (per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio), l’intervento si sofferma sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Alla segnalazione sono allegati:
- “asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando; 
-dichiarazioni, certificazioni e attestazioni atte a comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
-dichiarazione del richiedente resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di rispettare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività.


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Dunque vediamo “chi deve dichiarare che cosa”: 
- il titolare dell’attività segnala, con una dichiarazione di atto notorio, l’inizio dell’attività.
- il Tecnico abilitato assevera la conformità dell’opera dal punto di vista antincendio.
- il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell’interno certifica (redazione dei modelli CERT.IMP; CERT.REI; DICH.PROD).  
 
Nell’asseverazione il tecnico abilitato, consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell’art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122, assevera la conformità dell’opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.
 
L’intervento si occupa anche dei controlli di prevenzione incendi, del nulla osta di fattibilità, delle verifiche in corso d’opera e delle sanzioni.
 
Nell’intervento relativo al DPR 151 del 01.08.2011 si presentano in particolare le due circolari:
- LCMI 4865 del 05.10.2011 a firma del Capo Dipartimento;   
- LCMI 13061 del 06.10.2011 - Primi indirizzi a firma del Dirigente della DCPST.  
 
Con riferimento a quanto contenuto in questa seconda circolare si ricorda il duplice obiettivo del regolamento
- “rendere più snella e veloce l’ azione amministrativa
- rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi VVF che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato”.
 
Riprendiamo alcuni punti affrontati nella circolare:
- “la ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando Provinciale VV.F. (direttamente oppure attraverso il SUAP ) può ritenersi il nulla osta all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio”;
 - “per modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio è prevista la possibilità di presentare una nuova SCIA”.
Inoltre in caso di carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, entro 60 gg, “il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l’ipotesi che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere”.
 
L’intervento si sofferma anche sui procedimenti nel periodo transitorio e sulle “disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi”.
 
Infine anche nell’intervento “DPR 151 del 01.08.2011 – Novità e varianti introdotti rispetto alla normativa previgente” si presenta il nuovo regolamento mettendone in rilievo le novità.
 
Ad esempio ci si sofferma sulle deroghe (Art. 7 comma 2 del DPR 151/2011).
Infatti è “possibile ricorrere alla deroga anche per attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011” (per esempio centrali termiche di potenzialità fino a 116 kW e autorimesse fino a 300 m2).
 
Vengono poi presentate le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011.    
Da quanto riportato si evince che “qualsiasi distributore di gasolio, costituisce attività soggetta”, mentre invece, secondo la previgente normativa, “i distributori mobili installati all’interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta”. 
 
Concludiamo questa breve presentazione ricordando che le nuove attività “dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla entrata in vigore del DPR 151/2011 (entro il 6 ottobre 2012)”.  
 
  
Gliatti del seminario:
 
- “ Meno carte. Più sicurezza”, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (formato PPT, 660 kB);
- “ Intervento relativo al DPR 151 del 01.08.2011”, (formato PPT,564 kB);
 
Tiziano Menduto
 
 
 
 


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