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Medici competenti: registri degli esposti e relazioni sanitarie
In un recente articolo PuntoSicuro si è occupato della cartella sanitaria e di rischio presentando un intervento relativo al convegno nazionale â Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratoriâ che si è svolto a Pisa nel maggio dello scorso anno e che si è occupato delle novitĂ del Decreto legislativo 81/2008 in merito al ruolo del Medico del Lavoro e alla sorveglianza sanitaria.
Lâintervento da cui siamo partiti â che ricordiamo essere precedente allâemanazione del cosiddetto âdecreto correttivoâ, il D.Lgs. 106/2009 - offre informazioni anche su altri strumenti del medico del lavoro: il registro degli esposti e la relazione sanitaria periodica.
In â Le cartelle sanitarie, i registri, le relazioni annualiâ, a cura di Anna Maria Loi e Alfonso Cristaudo, si parla di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di cartella sanitaria, di flussi informativi che possono favorire lâidentificazione dei fattori di nocivitĂ , la valutazione dei rischi per la salute e le misure di prevenzione primaria che ne derivano.
Per questo flusso informativo, il processo, ânella sua completezza, prevede anche altri strumenti, come i Registri degli esposti e la Relazione sanitaria annualeâ.
Strumenti che in fondo derivano dai contenuti della cartella sanitaria e âsono complemento alla attivitĂ del medico competente ( MC), in quanto utili alla sua funzione finalizzata alla tutela della salute collettivaâ.
In teoria, pensando âallâindispensabile informatizzazione dei datiâ, è evidente che âi contenuti dei Registri e della Relazione possono essere desunti dalla stessa Cartella Sanitaria e di Rischio senza dover creare altri tipi di documentiâ. SarĂ sufficiente estrarre i soli dati richiesti, se sono stati inseriti nella cartella individuale, anche se âmolte difficoltĂ di ordine formale possono ritardare questo risultatoâ.
Registri degli esposti
Il Decreto legislativo 81/2008 prevede diversi tipi di Registri degli esposti: ad agenti cancerogeni (art. 243), ad amianto (art. 260) e ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (art. 280).
In particolare nel caso dellâamianto âlâiscrizione nel registro degli esposti prevede che lâesposizione sia superiore al livello di 10 fibre/litro, per gli altri agenti non è previsto un livello minimoâ. E âper quanto riguarda lâamianto lâiscrizione deve intendersi come temporanea, in quanto lâesposizione superiore a 10 fibre/litro, se tutte le norme vengono rispettate, può accadere solo in situazioni impreviste o di emergenza, nel qual caso vanno immediatamente ripristinate le condizioni di sicurezza e quindi va anche attuata la cancellazione dal registro dei soggetti espostiâ.
Gli autori sottolineano alcuni âpunti di merito riguardo alla necessitĂ /utilitĂ di questi strumenti e ai compiti specifici del MC e degli enti pubblici a loro riguardoâ.
Compilare un Registro di esposti, in particolare ad agenti cancerogeni, âsignifica di fatto che si mantiene una esposizione dannosa per la salute dei lavoratoriâ. Secondo alcuni autori lâiscrizione in tali registri âdovrebbe essere effettuata solo per casi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, poichĂŠ la legge obbliga alla eliminazione del rischio o alla sua riduzione al minimo livello tecnicamente attuabile anche per mezzo dei DPIâ.
Per lâamianto si è individuato un livello âsogliaâ, âquello rappresentato dalle lavorazioni cosiddette ESEDI (Esposizione Sporadiche E di Debole IntensitĂ ), un livello dâazione, pari ad 1/10 del valore limite (10 fibre/litro), il cui superamento indica la necessitĂ di iscrizione nel Registro, e un Valore Limite che non deve mai essere superato (100 fibre/litro)â.
Quanto ora previsto per lâamianto âdovrebbe valere anche per gli altri agenti cancerogeniâ, âtuttavia al momento attuale questa possibilità è molto limitata poichĂŠ il Valore Limite di esposizione per agenti cancerogeni è previsto soltanto per pochi fattoriâ e âper nessuno di essi sono indicati livelli âsogliaâ o livelli dâazioneâ. E ânon per tutti gli altri agenti cancerogeni classificati tali dallâUnione Europea o dalla IARC o dallâACGIH, abbiamo un riferimento normativo italianoâ. Una situazione resa complessa, dunque, ânon solo dagli adempimenti burocratici disomogenei per ogni agente, ma anche dai riferimenti normativi incompletiâ.
Comunque la difficoltĂ maggiore da un punto di vista tecnico â continuano gli autori â âè la individuazione/definizione degli esposti, che in alcune circostanze (dove ad esempio non si può misurare direttamente il livello di esposizione) possono semplicemente coincidere con gli addetti a determinate mansioni o essere di fatto solo âpotenzialmenteâ espostiâ.
La decisione quindi âdi chi iscrivere nel Registro può non risultare semplice e di fatto il MC può e deve essere coinvolto in tale decisione, poichĂŠ deve essere in grado, sulla base dellâanalisi del profilo di rischio per mansione e per lavoratore, di indicare se e perchĂŠ esista un ârischio per la saluteâ non eliminabile immediatamente con interventi di prevenzione primariaâ.
Per approfondimenti sui registri degli esposti in relazione agli agenti biologici e sulle considerazioni in relazione alla tenuta di tali registri, rimandiamo i nostri lettori al documento originale.
La relazione sanitaria periodica
La Relazione sanitaria del MC alla fine di un ciclo di osservazioni almeno annuale âè lo strumento che dovrebbe racchiudere i risultati della sua attivitĂ in termini professionali, preventivi e comunicativiâ.
Lâintervento si sofferma su alcuni punti relativi alla relazione sanitaria periodica del MC: alla sua funzione e a quali dati deve contenere in riferimento al D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo che riguardo a questo secondo punto il D.Lgs. 106/2009 prevede una ridefinizione secondo criteri di semplicitĂ e certezza dei contenuti degli Allegati 3A e 3B dellâArt. 40 del Testo Unico. In merito a questo aspetto PuntoSicuro ha pubblicato un articolo relativo ai documenti inviati dalla SIMLII (SocietĂ Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale) al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro.
Veniamo invece alla funzione della relazione sanitaria.
In essa il MC âdescrive brevemente il ciclo lavorativo e le mansioni che comportano rischi, quali rischi e per quali lavoratori, indica eventuali misure immediate e misure a breve o lungo termine per evitare danni alla salute, indica quali siano i lavoratori esposti e a quali diversi livelli - aiutato in questo dai dati forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione - stabilisce la necessitĂ di uno specifico monitoraggio di carattere sanitario dando indicazione sui possibili effetti attesi da monitorare, le modalitĂ per la loro rilevazione e il loro specifico significato a livello individuale e a livello collettivoâ. Indica poi quali âpossano essere i soggetti ipersuscettibili a determinati fattori di nocivitĂ stabilendo altresĂŹ i criteri per il giudizio di idoneitĂ alla mansione. Espone i risultati derivanti dalle visite mediche, secondo i criteri prestabiliti ed esplicitati, dĂ indicazioni su possibili misure di miglioramento sia ambientale che comportamentaleâ.
Tali misure â continua lâintervento â âdovrebbero essere adottate dal SPP, rese note ai lavoratori individualmente e collettivamente a seconda delle necessitĂ â e il âdatore di lavoro ha la responsabilitĂ di applicare le misure ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi e dellâesposizioneâ.
Proprio questa analisi e resoconto fa sĂŹ che il MC non sia relegato âad unâazione meramente clinica e coperta dal segreto professionale, ad un rapporto strettamente limitato alla visita del singolo lavoratore, di cui il datore di lavoro si disinteressa pressochĂŠ totalmente, salvo quando sia stato espresso un giudizio di inidoneitĂ parziale o assolutaâ.
Dunque la Relazione sanitaria periodica âesamina a tutto tondo lo stato di salute, i problemi derivanti dal lavoro e dalla sua organizzazione, cosĂŹ come anche la possibilitĂ di migliorare lo stile di vita attraverso attivitĂ di promozione della saluteâ.
Anche in questo caso le informazioni delle relazione sanitaria, anche in relazione a quanto indicato dallâarticolo 40 in merito ai rapporti tra MC e Servizio Sanitario Nazionale, dovrebbero ritornare:
- âal territorio sotto forma di piani e progetti mirati allâabbattimento dei rischiâ;
- in ambito aziendale ai MC e ai datori di lavoro âcome indicazioni di prevenzione o miglioramento ulteriore della tutela della salute e dellâorganizzazione della sicurezzaâ.
âLe cartelle sanitarie, i registri, le relazioni annualiâ, a cura di Anna Maria Loi e Alfonso Cristaudo, intervento al convegno nazionale âProspettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratoriâ: testo (formato PDF, 177 kB) e slide (formato PDF, 2.3 MB).
Tiziano Menduto
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