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Scelta dei DPI: caratteristiche tecniche e valutazione di conformità

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

22/04/2011

I DPI devono possedere una serie di requisiti particolari tali da permettere al datore di lavoro una corretta scelta. Le procedure di certificazione, le caratteristiche per l’idoneità all’impiego e i requisiti funzionali, dei manufatti e dei materiali.

 
Roma, 22 Apr - I temi della scelta, dell’adeguatezza, della gestione e della vigilanza relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) sono temi trasversali di grande importanza per la prevenzione dei problemi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 
Su questi argomenti si sono tenute diverse relazioni al 73° Congresso Nazionale SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale) dal titolo “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa” (Roma 1-4 dicembre 2010).
Le relazioni sono state pubblicate nel primo supplemento del numero di ottobre/dicembre 2010 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia e raccolte insieme nella sezione dedicata a “I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di gestione”.
 
In questo articolo PuntoSicuro si sofferma sulla relazione “Caratteristiche tecniche e valutazione della conformità dei DPI” - a cura di V. Galimberti (Cer.Co. sas) – che sottolinea che i DPI per soddisfare la normativa vigente e, più importante, ai fini della loro effettiva efficacia protettiva al momento del loro impiego,  “devono possedere una serie di requisiti particolari tali da permettere all’utilizzatore finale (Datore di lavoro) una corretta scelta”.
 
Infatti i Dispositivi di Protezione Individuale, come definiti nell’Art. 74 del Decreto legislativo
81/2008, devono “obbligatoriamente possedere specifiche caratteristiche necessarie per dimostrare la loro idoneità per l’impiego a cui saranno destinati”. E l’idoneità “deve essere determinata attraverso un complesso e attento processo di valutazione dei dispositivi identificati durante la fase della valutazione dei rischi. Tale processo ha lo scopo di evidenziare le caratteristiche ritenute necessarie per la massima protezione raggiungibile del lavoratore e confrontarle con quelle che il mercato rende disponibili”.
Tra l’altro – ricorda il relatore - tra gli aspetti da considerare “non deve essere sottovalutato quello relativo alla accettabilità da parte dello stesso lavoratore (come richiesto dall’Art.
 76 del D.Lgs. 81/2008 ‘requisiti dei DPI’), basilare ai fini dell’effettivo impiego degli stessi dispositivi”.
 
Si indica poi che l’idoneità alla protezione dell’utilizzatore dai rischi per i quali è stato progettato il DPI è “strettamente legata alle caratteristiche tecniche che lo stesso deve obbligatoriamente possedere per essere ritenuto tale”. Caratteristiche che “il fabbricante, in fase di progettazione, deve individuare e conferire al dispositivo sulla base delle regole fissate dal D.Lgs. 475/92 (recepimento della Direttiva Europea 89/686/CEE destinata al fabbricante e conosciuta come la direttiva relativa alla ‘marcatura CE’)”.
Ed è attraverso queste caratteristiche che il fabbricante è in grado di “dimostrare il possesso degli ormai famosi ‘requisiti essenziali di salute e di sicurezza’ richiamati dalle procedure di certificazione CE”.
 


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Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i dispositivi di protezione individuale (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

Tuttavia  se tali requisiti essenziali sono prerogativa esclusiva del fabbricate, l’Art. 76 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce inoltre al datore di lavoro, “ai fini della determinazione della idoneità, il compito di verificare altri aspetti non sempre facili da soddisfare”.
In particolare secondo il comma 2 dell’articolo 76 i DPI devono:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Mentre  il comma 3 è  dedicato alla “verifica della compatibilità tra i diversi DPI nel caso in cui gli stessi debbano essere impiegati contemporaneamente”.
 
In definitiva oltre a stabilire che le caratteristiche e i requisiti dei DPI che si stanno valutando soddisfino pienamente le prescrizioni legislative specifiche e che siano rispettati i requisiti indicati nell’Art. 76 del D.Lgs. 81/2008, ci si “dovrà preoccupare di verificare altri requisiti” che il relatore riassume in requisiti funzionali, requisiti dei manufatti e requisiti dei materiali.
 
Requisiti funzionali
“Le caratteristiche del dispositivo devono essere tali da:
-  essere in grado di neutralizzare il rischio specifico, cioè il DPI deve essere concepito in modo da poter annullare o almeno ridurre il più possibile, la probabilità di infortunio per la parte protetta;
-  non limitare le funzioni operative (deve essere progettato in modo che, pur mantenendo inalterate le caratteristiche protettive, vengano limitate il meno possibile le capacità lavorative);
-  essere ben tollerato e accettato dal lavoratore e costruito in modo che in nessun caso possa essere fonte di disagio;
-  essere resistente e duraturo;
-  essere economico (nei limite del possibile)”.
 
Requisiti dei manufatti
“In aggiunta ai requisiti funzionali, il DPI deve rispondere alle seguenti esigenze:
-  idoneità specifica all’uso cui sono destinati valutando la effettiva capacità protettiva nei confronti dei rischi da prevenire (criteri di efficacia);
-  adattabilità alla persona, buona sopportabilità e confort, in modo da consentirne l’uso senza eccessivo disagio in relazione alle modalità e al tempo di impiego (criteri ergonomici);
-  adeguata solidità e resistenza agli agenti specifici, alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti corrosivi ecc. in relazione alle modalità di impiego (criteri di efficienza e di economia);
-  semplicità di confezione e, più in generale, facilità di poter effettuare le operazioni di pulizia previste, la manutenzione e l’eventuale disinfezione o bonifica (criteri igienici e funzionali);
-  assenza di elementi o parti che possano costituire pericolo per l’operatore;
-  facilità di impiego (es. semplicità di indosso e rapidità nel toglierlo in caso di necessità);
-  se del caso, colorazioni appropriate per una corretta identificazione o per evidenziare, per esempio, la presenza sul dispositivo di sostanze pericolose;
-  foggia esteticamente gradevole e colori appropriati anche per ragioni di buona visibilità (ad esempio gli indumenti per gli operatori di squadre di emergenza o per i lavoratori impegnati in orario notturno) oppure per ottenere il massimo contrasto rispetto a sostanze nocive da cui ci si deve proteggere (criteri di migliore accettabilità e di funzionalità).
 
Requisiti dei materiali
La relazione sottolinea che “i materiali scelti per la costruzione dei DPI assumono un ruolo determinante ai fini dell’efficienza del dispositivo stesso”.
E se il “mantenimento delle caratteristiche di protezione può essere influenzato negativamente dalle condizioni ambientali particolari in cui il dispositivo è chiamato ad operare” è proprio in funzione della “tipologia del rischio relazionata alle condizioni ambientali in cui si opera”, che si dovrà procedere alla scelta del materiale idoneo.
Senza dimenticare che i “materiali che vengono a trovarsi a diretto contatto con la epidermide devono avere compatibilità con la stessa” e devono “essere meccanicamente resistenti a tutte le operazioni di manutenzione e sterilizzazione, se necessarie”.
 
La parte finale della relazione – a cui vi rimandiamo per una lettura più esaustiva – ricorda che come “aiuto ai fabbricanti e per facilitare le procedure di certificazione CE di tipo la D.E.
 89/686/CEE (ovvero il D.Lgs. 475/92) prevede la possibilità di disporre di norme tecniche atte a individuare e soddisfare i ‘ requisiti essenziali di salute e di sicurezza’ richiesti obbligatoriamente dalla stessa direttiva”.
Dopo un excursus sulla genesi delle norme tecniche europee, anche in relazione alle definizione e all’uso di norme armonizzate, la relazione si conclude con una descrizione delle procedure di certificazione in funzione della categoria di appartenenza del DPI:
- certificazione DPI di prima categoria;
- certificazione DPI seconda categoria; 
- certificazione DPI di terza categoria.
In particolare si indica che i DPI di terza categoria sono sottoposti, “almeno una volta all’anno e a scelta del fabbricante, ad uno dei due seguenti sistemi di controllo:
controllo del prodotto finito: il fabbricante adotta le misure necessarie per garantire l’omogeneità della produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello descritto nell’attestato di certificazione. L’Organismo di Controllo autorizzato accerta la conformità dei DPI ai requisiti dell’Allegato II del D.Lgs. 475/92;
controllo del sistema di qualità: il fabbricante dispone di una struttura produttiva che ha ottenuto il riconoscimento di sistema di qualità da parte di un organismo di controllo autorizzato”.
   
 
Caratteristiche tecniche e valutazione della conformità dei DPI”, a cura di V. Galimberti (Cer.Co. sas), relazione che si è tenuta al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXII n°4/suppl.1, ottobre/dicembre 2010 (formato PDF, 48 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Sestopiano@teletu.it - likes: 0
02/05/2020 (09:32:24)
Semplicemente volevo sapere se un dpi deve essere accompagnato da un libretto di uso e manutenzione. Poi le altre informazioni.

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