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Responsabilità solidale fra committente datore di lavoro e appaltatore

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

04/07/2011

Il committente datore di lavoro nel caso di un appalto interno è per legge il coordinatore della cooperazione con l’appaltatore e può rispondere in solido con l’appaltatore stesso nel caso di un infortunio occorso ad un suo dipendente. Di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Bari, 4 Lug - Coordinamento e cooperazione sono i requisiti che dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono richiesti al committente nei confronti del suo appaltatore e che vengono ben posti in evidenza in questa sentenza della Corte di Cassazione. Il committente è, infatti, tenuto a rendersi conto delle capacità tecniche ed organizzative dell’appaltatore, a verificare se lo stesso sia in grado di offrire un contributo sufficiente ed idoneo ed in più a cooperare perché le condizioni di lavoro siano sicure per cui, nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore della ditta appaltatrice per carenza di misure di sicurezza, lo stesso non può che addebitarsi ad entrambi perché entrambi sono destinatari e garanti dell’obbligo di predisporre delle condizioni sicure di lavoro.
 

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Il caso e l’iter giudiziario
Il caso in esame riguarda un grave infortunio sul lavoro subito da un lavoratore alle dipendenze di una ditta subappaltatrice il quale, durante la rimozione di un solaio di un edificio, è precipitato al suolo, riportando gravissime lesioni. Il lavoratore è caduto infatti da una soletta di legno posta ad una altezza di circa 3,6 metri dal piano di camminamento sottostante e si è procurato un trauma cerebrale commotivo con ematoma sub aracnoideo bilaterale, emorragia interna, contusione del polmone, lussazione della mano sinistra con pericolo di vita, tanto da essere ricoverato lungamente in rianimazione riportando un indebolimento permanente della mano sinistra.
 
Nel processo di primo grado tenutosi davanti al Tribunale il titolare della ditta subappaltatrice datore di lavoro dell’infortunato ha patteggiato la sua posizione, il committente appaltatore è stato assolto mentre è stato condannato il coordinatore per la sicurezza.  Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il committente appaltatore avesse dotato il cantiere dei presidi di sicurezza necessari, mettendo il tutto a disposizione della ditta subappaltatrice e che il coordinatore della sicurezza non avesse invece vigilato sulla concreta adozione delle misure di sicurezza. Successivamente la Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile, ha ritenuto invece anche l’appaltatore responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore infortunato ponendo in evidenza che lo stesso, nella qualità di committente dei lavori, non poteva appellarsi ad una generica diligenza nella scelta del soggetto al quale delegare lo svolgimento dell'opera né al fatto burocratico della nomina di un delegato alla sicurezza ed ha quindi condannato in solido i due imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte offesa da liquidarsi in separata sede assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 200.000,00, oltre alla condanna sempre in solido per le spese processuali in favore della costituita parte civile.
 
Sia il coordinatore che il committente hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Il committente, in particolare, nel ricorrere ha censurata la motivazione della sentenza della Corte di Appello che aveva individuata la sua responsabilità non considerando che a disposizione del lavoratore infortunato erano stati messi tutti i mezzi antinfortunistici necessari e che era stato nominato un coordinatore della sicurezza il quale aveva dato precise istruzioni allo stesso sulle modalità di esecuzione dei lavori e sull'obbligo e sull'uso degli strumenti antinfortunistici esistenti nel cantiere. Il committente ha posto altresì in evidenza che la responsabilità dell'infortunio non poteva farsi risalire allo stesso considerata la presenza in cantiere di soggetti dotati nell'esecuzione dell'opera di piena autonomia quali erano certamente il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, il direttore dei lavori nominato dallo stesso committente ed il datore di lavoro dell'infortunato che avrebbero dovuto essi stessi sovrintendere alla sicurezza del cantiere.
 
Le decisioni della suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l’inammissibilità o l’infondatezza delle motivazioni addotte. Relativamente alla posizione del committente la suprema Corte ha posto in evidenza che l'obbligo ricadente sul committente di salvaguardare la sicurezza sul luogo di lavoro “si estende sino alla predisposizione di tutte le misure individuali (informazione e formazione) e collettive (organizzazione del lavoro) dirette a consentire uno svolgimento dell'attività lavorativa immune da rischi, vigilando a che il responsabile dei lavori e della sicurezza adempiano correttamente ai loro doveri”. Nel caso in esame, ha sostenuto la suprema Corte, le mancanze del subappaltatore erano talmente macroscopiche e visibili che l’ appaltatore non poteva non avere contezza e che comunque era suo obbligo prima dell'inizio materiale dei lavori quello di verificare come il lavoro si sarebbe svolto e con la predisposizione di quali sicurezze per i lavoratori. Troppo macroscopiche, ha sostenuto ancora la Sez. IV, sono risultate le carenze di sicurezza legate, così come è emerso dalla  relazione del dipartimento della prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro, alle più elementari cautele antinfortunistiche.
 
Vero è che questa Corte di legittimità”, ha proseguito la Sez. IV, “con la sentenza n. 31459 del 3/7/2002, Zanini, ha affermato, in materia di cooperazione tra committente ed appaltatore, il principio, che la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore” ma va anche affermato però, ha sostenuto la Suprema Corte, “che il committente, il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore medesimo e cooperare perché, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l'eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi perché garanti, destinatari dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro”.
 
Nel caso particolare, ha ancora sostenuto la Corte di Cassazione, “non si discute di rischi specifici propri dell'attività oggetto dell'appalto, essendo il pericolo derivante dalla mancata protezione dell'ambiente di lavoro riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, ed essendo la sentenza impugnata coerente ai principi fissati dalla Suprema Corte” e conclude quindi sostenendo che “correttamente, quindi, è stata riconosciuta la sussistenza a carico del ricorrente dell'obbligo in ordine all'attuazione di quelle misure volte a garantire la sicurezza del lavoro e la protezione dai rischi: e, quindi, una loro posizione di garanzia e di controllo acché le misure di prevenzione fossero rigorosamente adottate”.
 
 
 
 

 
 


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