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Le schede di sicurezza delle sostanze pericolose

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

24/05/2010

Un approfondimento sulla scheda dei dati di sicurezza delle sostanze chimiche: lo strumento essenziale per la valutazione dei rischi. "La leggo, mi attrezzo, manipolo prodotti chimici".

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Schede dei dati di sicurezza
Affinché tutti gli utilizzatori di sostanze in quanto tali, in quanto componenti di preparati o di articoli abbiano i dati necessari per garantire la sicurezza della manipolazione, le informazioni vengono trasmesse a valle della catena d'approvvigionamento. Le informazioni devono consentire al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro sono presenti eventuali agenti chimici pericolosi o sostanze preoccupanti, e di valutare eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro utilizzo. Lo strumento principale per detta comunicazione è la scheda dei dati di sicurezza. Quando non è obbligatoria, è necessario fornire altre informazioni importanti per consentire all'utilizzatore o agli utilizzatori a valle di individuare e applicare misure appropriate per la gestione dei rischi.



Sostanze o preparati oggetto della scheda dei dati di sicurezza
Il fornitore di una sostanza o di un preparato deve fornire una scheda dei dati di sicurezza:
* se una sostanza o preparato soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa/o conformemente alle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE[1];
* se una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell'allegato XIII del regolamento REACH;
* se una sostanza è presente nell'elenco delle sostanze candidate per l'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione).

Il fornitore deve inoltre trasmettere una scheda dei dati di sicurezza se un preparato non soddisfa i criteri di classificazione come pericoloso, ma contiene:
* almeno una sostanza che pone rischi per la salute umana o per l'ambiente in una concentrazione singola pari o superiore all'1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi;
* almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente ai criteri definiti nell'allegato XIII del regolamento REACH in una concentrazione singola pari o superiore allo 0,1% in peso per i preparati non gassosi;
* una sostanza presente nell'elenco delle sostanze candidate per l'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione) in una concentrazione singola pari o superiore allo 0,1% in peso per i preparati non gassosi;
* una sostanza in riferimento alla quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.

Nota:
salvo se richiesto da un utilizzatore o da un distributore a valle, la scheda dei dati di sicurezza non viene fornita se le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico in generale sono corredati da informazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in termini di salute umana, sicurezza e ambiente.

Informazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza
La scheda dei dati di sicurezza contiene 16 intestazioni: per ulteriori informazioni, consultare i documenti “Leggo la scheda dei dati di sicurezza” (inglese). Se è stata eseguita una relazione sulla sicurezza chimica nel quadro della procedura di registrazione, gli scenari di esposizione corrispondenti (per gli usi identificati) devono essere inseriti in un allegato della scheda dei dati di sicurezza. La scheda dei dati di sicurezza deve essere fornita in una lingua ufficiale dello/degli Stato/i membro/i in cui la sostanza o il preparato viene immessa sul mercato, salvo indicazione diversa da parte dello Stato membro o degli Stati membri. Deve essere fornita gratuitamente in formato cartaceo o elettronico. I fornitori devono aggiornare tempestivamente la scheda dei dati di sicurezza nelle seguenti circostanze:
* non appena si rendono disponibili nuove informazioni sulle misure per la gestione dei rischi o i pericoli;
* una volta concessa o rifiutata un'autorizzazione;
* una volta imposta una restrizione.

La nuova versione, identificata come "Revisione: (data)", deve essere fornita gratuitamente in formato cartaceo o elettronico a tutti i destinatari riforniti nei 12 mesi precedenti. Tutti gli aggiornamenti successivi alla registrazione della sostanza devono includere il numero di registrazione.

Informazioni sulle sostanze o i preparati in riferimento ai quali non è necessaria una scheda dei dati di sicurezza
Tutti i fornitori di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato non soggetti all'obbligo di trasmettere una scheda dei dati di sicurezza devono fornire al destinatario le seguenti informazioni:
* se la sostanza è soggetta ad autorizzazione e dettagli di eventuali autorizzazioni concesse o negate in queste catena di approvvigionamento;
* dettagli di eventuali restrizioni imposte;
* qualsiasi altra informazione importante e disponibile circa la sostanza, necessaria per consentire l'individuazione e l'adozione di misure di gestione dei rischi appropriate. Sono incluse condizioni specifiche indicate dal dichiarante nel proprio fascicolo di registrazione che gli hanno consentito di condurre alcuni test richiesti dal regolamento REACH;
* il numero o i numeri di registrazione, se disponibile o disponibili, per qualsiasi sostanza le cui informazioni vengono trasmesse conformemente ai suddetti punti.

Dette informazioni devono essere trasmesse gratuitamente in formato cartaceo o elettronico e devono essere aggiornate ogni volta che è necessario conformemente alla stessa procedura richiesta per la scheda dei dati di sicurezza.

Informazioni sulle sostanze in quanto componenti di articoli
Tutti i fornitori di un articolo contenente una sostanza presente nell'elenco delle sostanze candidate per l'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione), in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso, devono fornire al destinatario professionista dell'articolo informazioni sufficienti (almeno il nome della sostanza), per consentire un uso sicuro dell'articolo.

Le informazioni pertinenti devono essere fornite, su richiesta di un cliente e gratuitamente, entro 45 giorni dalla richiesta. Per una visione d'insieme, vedere Comunicazione a valle della catena di approvvigionamento.

1. Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, 16.8.1967, p. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2006/121/CE (GU L 396, 30.12.2006, p. 850). Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2006/8/CE (GU L 200, 24.01.06, p. 12). Dette direttive verranno abrogate dal nuovo regolamento n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.



Fonte: CNRS.
 


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Rispondi Autore: cristofaro dora - likes: 0
01/12/2011 (13:34:21)
sulle attuali e vigenti schede di sicurezza, è obbligatoria la presenza dei simboli?

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