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Buone prassi per la prevenzione dei rischi da rumore

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Linee guida e buone prassi

12/06/2009

Dalla Regione Piemonte disponibili le modalità di valutazione delle esposizioni al rischio rumore e misurazione dei livelli espositivi secondo le norme di buona tecnica: D.D. 19 dicembre 2008, n. 956.

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La regione Piemonte ha approvato le "Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del titolo VIII − capo II del D.Lgs 9/4/2008 n. 81" e le ha allegate alla  D.D. 19 dicembre 2008, n. 956, quale parte integrante e sostanziale.
 

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Secondo i dati riportati nella relazione sull’attività dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL piemontesi, a cura dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, annualmente pervengono agli SPreSAL del Piemonte oltre 1200 referti di ipoacusia di sospetta origine lavorativa: circa il 50% sul totale delle segnalazioni di malattia professionale.
È noto inoltre che, dall’entrata in vigore del DLgs 277/91 e successivamente con l’approvazione del DLgs 10 aprile 2006, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) ed infine con la pubblicazione del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008, il controllo della salute degli esposti al rischio rumore è regolata da norme standardizzate e cogenti. La Regione Piemonte pertanto, anche in considerazione dell’articolo 10 del DLgs 81/08 che recita: “Le Regioni svolgono attività di promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, ha ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle precedenti indicazioni regionali in materia.
A tal fine, con determinazione dirigenziale del settembre 2006, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro che ha redatto il documento, successivamente posto all’attenzione di alcuni referees scientifici e delle Parti Sociali, le cui utili osservazioni sono state recepite in larga parte.
 
Il recente decreto legislativo 81/08 nel riunificare tutte le normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, inserisce un titolo apposito relativamente alla “protezione da agenti fisici” ed il capo secondo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. Le indicazioni si applicano quindi a tutti i lavoratori così come definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera a.
Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
Le norme del Titolo VIII - capo II del DLgs 81/08 sono di complessa applicazione nel caso di attività temporanee come quelle svolte nei cantieri edili. Per questo motivo, l’accertamento del rischio di danno da rumore riguardante i lavoratori dei cantieri edili può anche avvalersi del supporto di apposite banche dati (art. 103), indicate dal legislatore.
Si ricorda che tutte le mansioni che comportano attività stagionali (addetti al verde, agricoltura), con variazioni di ambiente di lavoro (ditte di manutenzione) o con variazione di esposizioni significative da una giornata di lavoro all’altra e/o tra le varie settimane (quali le lavorazioni edili) richiedono una valutazione del livello di esposizione nella settimana tipo a maggior rumorosità che si presenta più volte ovvero non eccezionalmente (art. 189 comma 3).
 
Un’importante attività esclusa dai criteri di determinazione del livello sonoro continuo equivalente (LA,eq) illustrati in questa guida è l’attività svolta dagli operatori dei callcenters.
Come è noto infatti, nel caso di sorgenti sonore situate in stretto contatto con l’orecchio del lavoratore, quali ad esempio cuffie o archetti telefonici, come pure nei casi di lavorazioni in cui gli addetti sono costretti ad indossare per ragioni di sicurezza caschi integrali, le misure per la definizione del rischio di danno da rumore non possono essere eseguite con i fonointegratori tradizionali o con quelli fissati sulla persona, o ancora con analizzatori in tempo reale, ma è necessario ricorrere alle speciali tecniche di misura basate sulla rilevazione del rumore all’interno dell’orecchio.
Si rammenta che nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call-centers è stata prevista l’emanazione, entro un anno dall’entrata in vigore del DLgs 81/08, di una linea guida per l’applicazione del Capo II del Titolo VIII.
 
Il documento contenete le “Raccomandazioni” è diviso in due parti: la prima concernente gli aspetti più strettamente tecnici quali le modalità di valutazione delle esposizioni al rischio rumore e la misurazione dei livelli espositivi secondo le norme di buona tecnica, la seconda relativa essenzialmente agli aspetti sanitari ed in particolare alle modalità di esecuzione della sorveglianza sanitaria, anche in ragione delle diverse professionalità (tecniche e mediche) presenti all’interno del gruppo di lavoro.
 
 
 
 
 
Fonte: Regione Piemonte

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