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Organismi paritetici: quale autorizzazione e' necessaria?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/05/2010

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa le autorizzazioni ministeriali necessarie per svolgere l’attività di organismo paritetico.

Organismi paritetici: quale autorizzazione e' necessaria?

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa le autorizzazioni ministeriali necessarie per svolgere l’attività di organismo paritetico.

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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa le autorizzazioni ministeriali necessarie per svolgere l’attività di organismo paritetico, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.




Gli organismi paritetici svolgono le attività di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2008 a seguito di apposita autorizzazione ministeriale?
Secondo la definizione fornita dal legislatore stesso all’art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito T.U.), gli organismi paritetici sono quegli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le finalità indicate dalla stessa disposizione.
Tali organismi, istituiti a livello territoriale, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative di formazione nei confronti dei lavoratori e rappresentano la prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 51, D.Lgs. 81/2008).

Tra le novità introdotte nel T.U. dal D.Lgs. n. 106/2009, e precisamente nel nuovo comma 3-bis del citato art. 51, si ricorda la possibilità per tali organismi di svolgere direttamente attività di formazione, oltre che di promuoverla ma ciò, ovviamente, in relazione a quello specifico settore (quale quello manifatturiero, edile, ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività e/o prestano la loro assistenza e nell’ambito territoriale nel quale è ubicata l’azienda alla quale è fornita assistenza.
Tanto premesso, saranno legittimati, ai sensi degli artt. 2 e 51 del T.U. citati, a svolgere le predette funzioni tutti gli organismi che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, senza che sia a tal uopo prevista o necessaria alcuna autorizzazione ministeriale.


Ministero del lavoro - FAQ - Organismi paritetici, art. 51, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (formato PDF, 10 kB).
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: jesusrspp immagine like - likes: 0
20/05/2010 (08:55)
Ergo non esiste alcuna possibilità di creare organismi paritetici "nazionali" essendo elemento fondamentale la territorialità dell'organismo. Inoltre non potranno esistere organismi paritetici che svolgono attività erga-omnes ma dovranno riferirsi specificatamente ad un singolo settore.

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