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Obbligo di aggiornamento per l’uso di alcune attrezzature di lavoro

Obbligo di aggiornamento per l’uso di alcune attrezzature di lavoro
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

14/02/2018

E’ in scadenza il 12 marzo 2018 il termine entro il quale devono aggiornarsi alcuni operatori abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. Vediamo quali sono.

Obbligo di aggiornamento per l’uso di alcune attrezzature di lavoro

E’ in scadenza il 12 marzo 2018 il termine entro il quale devono aggiornarsi alcuni operatori abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. Vediamo quali sono.

Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento per alcuni dei soggetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall'Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22/2/2012.

 

Le attrezzature per le quali serve il patentino

Con tale Accordo, entrato in vigore il 12/3/2013, sono state individuate e riportate nella sezione A) dell’Allegato A le attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere una specifica abilitazione. Esse sono le:

  • le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • le gru a torre
  • le gru mobile
  • le gru per autocarro
  • i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
  • i trattori agricoli o forestali
  • le macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • le pompe per calcestruzzo.

 

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I requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni

Lo stesso Accordo Stato Regioni del 22/2/2012, al punto 6, ha anche stabilito che l’abilitazione deve essere rinnovata entro i 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento avente una durata minima di 4 ore delle quali almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici di cui agli allegati III e seguenti. Con esso inoltre è stata riconosciuta, al punto 9.1, una formazione pregressa alla sua entrata in vigore e più precisamente sono stati riconosciuti validi i corsi già effettuati entro tale data purché possedessero però, per ciascuna tipologia di attrezzatura, i seguenti requisiti:

 

 “a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;

 b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

 c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento”.

 

Con riferimento poi alla data di decorrenza dei 5 anni era stato stabilito, al punto 9.2, che:

 

“Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”.

 

 

Quest’ultimo punto però è stato successivamente modificato dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP/ASPP, che come è noto ha provveduto anche a modificare altre disposizioni riguardanti la formazione in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed è stato in parte riscritto così come di seguito indicato:

 

“Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”

 

per cui è stata sostanzialmente modificata la data di decorrenza dei cinque anni per i soggetti di cui alla lettera a), così come emerge dal confronto delle due espressioni sopra evidenziate e sottolineate.

 

Pertanto, in conclusione, coloro che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 sull’abilitazione di particolari attrezzature di lavoro hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa e cioè coloro che a tale data, e cioè al 12/3/2013, avevano già completata la loro formazione con i requisiti indicati nella lettera a) del punto 9.1, compresa la effettuazione della verifica finale di apprendimento, dovranno completare il loro aggiornamento entro il 12/3/2018.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

 



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Rispondi Autore: Andrea Castagneri immagine like - likes: 0
15/11/2018 (11:42:40)
Anche i corsi di aggiornamento delle "particolari attrezzature ..." devono essere erogati dagli enti accreditati presso la regione di competenza????
Rispondi Autore: ANDREA CELENTANO immagine like - likes: 1
06/12/2018 (12:03:07)
Avrei bisogno di sapere se esiste una specifica differenza tra attestato e patentino per la conduzione di macchine movimento terra, terne, ecc. Nello specifico conoscevo la necessità dell'attestato con formazione teorico-pratica, mentre sono venuto a conoscenza che esiste anche il patentino. Sono la stessa cosa, oppure esistono differenze e/o è necessario possederli entrambi? Grazie.
Rispondi Autore: Marianna immagine like - likes: 0
03/02/2021 (17:56:13)
Ho l'attestato di Formazione mezzi da lavoro Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne ,con data rilascio 27/02/2018 ... quando dovrei fare l'aggiornamento per mantenere valida la qualifica?

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