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I quesiti sul decreto 81: laurea e formazione coordinatori

I quesiti sul decreto 81: laurea  e formazione coordinatori
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

06/05/2015

Sull’esonero dalla frequenza del corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili in caso di laurea specifica. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: laurea e formazione coordinatori

Sull’esonero dalla frequenza del corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili in caso di laurea specifica. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 6 Mag – Risposta al quesito sull’esonero dalla frequenza del corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili in caso di laurea specifica. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Domanda
Sono laureato in ingegneria e nel corso di laurea ho sostenuto nel 2011 l’esame di organizzazione del cantiere. Sull’attestato di laurea mi hanno inserito una postilla con la quale è stato certificato che ho sostenuto, tra gli altri, l’esame di “Organizzazione del cantiere”, corso equipollente di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 494/1996 sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Per poter svolgere l’attività di coordinatore devo ora frequentare un corso di 120 ore o basta quello di aggiornamento di 40 ore? E in quest’ultimo caso entro quando devo svolgerlo?
 

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Risposta
Prima di rispondere al quesito formulato si ritiene di richiamare in premessa quali sono i requisiti professionali necessari per poter svolgere l’attività di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. Tali requisiti sono riportati nel comma 1 dell’articolo 98 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e consistono in un titolo di studio, in una attestazione, rilasciata da parte dei datori di lavoro o dei committenti, comprovante l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per un periodo dipendente dal titolo di studio stesso, nonché nel possesso di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle strutture, dagli istituti, dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 98 e con le modalità, la durata ed i contenuti di cui al comma 3 ed all’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008. Nel comma 4 dell’articolo 98 sono stati invece indicati i soggetti esonerati dalla frequenza del corso di formazione fra essi sono stati inseriti “coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV”, allegato quest’ultimo con il quale sono stati dettagliati i contenuti minimi della formazione che consistono in una parte teorica della durata di 96 ore (modulo giuridico per complessive 28 ore, modulo tecnico per complessive 52 ore e modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore) ed in una parte pratica della durata di 24 ore.
 
 
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
 
Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sull’esonero dalla frequenza del corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili in caso di laurea specifica.




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Rispondi Autore: Gianni immagine like - likes: 0
06/05/2015 (15:10:21)
O mettete i quesiti con le risposte o è meglio non metterle. Così è tempo perso per tutti
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci immagine like - likes: 0
07/05/2015 (09:34:00)
Si può fare pubblicità al sito anche altro modo. Condivido la critica di Gianni.
Rispondi Autore: Maria Cristina Zarpellon immagine like - likes: 0
03/12/2015 (16:41:38)
Condivido l'osservazione di Gianni.

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