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I quesiti sul decreto 81: formazione per mansioni diverse

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

25/07/2012

Sulla formazione dei lavoratori di una stessa azienda avente settori di rischio diversi. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: formazione per mansioni diverse

Sulla formazione dei lavoratori di una stessa azienda avente settori di rischio diversi. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 25 Lug  - Sulla formazione dei lavoratori di una stessa azienda avente settori di rischio diversi ( www.porreca.it).
 
Quesito
Se in una stessa azienda, classificata secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 sulla formazione dei lavoratori tra le aziende a rischio medio (pertanto 4 + 8 ore), operano lavoratori occupati in aree a rischio basso tipo Uffici come si deve programmare in tal caso la formazione dei lavoratori stessi?


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Risposta
Prima di rispondere al quesito occorre formulare in premessa una serie di considerazioni che discendono dalla lettura sia delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. che di quelle contenute nell’ Accordo sulla formazione dei lavoratori, raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, che qui di seguito si ritiene opportuno riportare:
- il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (art. 37 comma 1 lettera a e b del D. Lgs. n. 81/2008);
-  la durata della formazione dei lavoratori deve essere almeno di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (punto 4 dell’Accordo);
- la trattazione dei rischi prevista nell’ambito della formazione specifica dei lavoratori va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio (punto 4);
- i contenuti e la durata della formazione dei lavoratori sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (punto 4);
-  il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda. aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario (punto 4);
- deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso con particolare riferimento al settore di appartenenza (punto 4);
- i lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso (punto 4);
- rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica dei lavoratori secondo le risultanze della valutazione dei rischi (punto 4);
- la durata ed i contenuti indicati nell’Accordo costituiscono un minimo da garantire per cui possono essere ampliati secondo le esigenze delle aziende (punto 4);
- qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili, secondo quanto indicato nell’Allegato II, ad un settore a rischio maggiore costituisce credito formativo permanente sia la formazione generale la formazione specifica di settore già effettuata: quest’ultima dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte (punto 8).
 
Ora, alla luce di quanto sopra detto,  è chiaro quindi, che, ai fini della individuazione dei contenuti e della durata della formazione dei lavoratori, conta sia il settore di attività Ateco al quale appartiene l’azienda ed indicato nell’Allegato II dell’Accordo che, e soprattutto, la categoria dei rischi presenti effettivamente in azienda, rischi riferiti alle mansioni svolte dai lavoratori ed ai possibili danni che questi possano subire, per fronteggiare i quali è necessario pertanto che il datore di lavoro provveda a formare adeguatamente i lavoratori stessi.
 
Può succedere benissimo quindi in altre parole che in una stessa azienda, così come si verifica nel caso di cui al quesito formulato, pur appartenendo la stessa per l’attività Ateco in essa svolta ed in base all’Allegato II ad una determinata fascia di rischio, ci siano lavoratori che possano comunque svolgere la propria attività, anche se sporadicamente, in reparti appartenenti ad una fascia di rischio diversa.
 
In tali casi è necessario tenere conto di quanto indicato nell’Accordo sulla formazione dei lavoratori al punto 8 riguardante l’ipotesi di una azienda multiservizi e cioè che “qualora  il  lavoratore,  all'interno  di  una   stessa  azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di  settore  già  effettuata;  tale  Formazione Specifica dovrà  essere completata con  un  modulo  integrativo,  sia nella durata che nei  contenuti,  attinente  ai  rischi  delle  nuove mansioni svolte”.
 
Una regola quindi sulla formazione dei lavoratori potrebbe essere in tali casi, per quanto sopra detto, quella in base alla quale l’azienda individui nell’ambito della propria organizzazione delle aree omogenee di lavoratori in relazione ai rischi che questi possano effettivamente correre ed avvii quindi gli stessi ad una formazione generale comune a tutti, tenuto conto che questa costituisce un credito formativo permanente, e successivamente ad una formazione specifica con durata e contenuti diversi a seconda dei rischi che i lavoratori possono effettivamente correre, obiettivo questo che è in fondo quello richiesto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Nel caso poi di un eventuale trasferimento dei lavoratori in settori della stessa azienda di pari rischio o di rischio inferiore non è necessario effettuare alcuna integrazione della formazione già impartita mentre nel caso di un eventuale trasferimento degli stessi in settori di rischio superiore la formazione, così come indicato esplicitamente nell’Accordo, “dovrà  essere completata con  un  modulo  integrativo,  sia nella durata che nei  contenuti,  attinente  ai  rischi  delle  nuove mansioni svolte”.
 
La procedura sopra indicata, per quanto possa sembrare complessa, è l’unica che consenta di rispettare sia le disposizioni di legge che le indicazioni fornite dall’Accordo sulla formazione dei lavoratori le quali, come più volte nello stesso indicato, mirano a portare a conoscenza ed a fornire ai lavoratori una formazione specifica corrispondente ai rischi effettivi e concreti che gli stessi possono correre nell’ambito dell’azienda nella quale sono chiamati a prestare la loro attività.
 

 


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Rispondi Autore: Giuseppe Agnusdei immagine like - likes: 0
25/07/2012 (14:20:26)
secondo me, la risposta data mal si abbina al quesito posto. La domanda non era "quale formazione integrativa bisogna dare ad un lavoratore che può svolgere diverse mansioni, alcune delle quali a rischio alto". Ma chiedeva: in un'azienda a rischio medio, se uno o più lavoratori non sono esposti a quel rischio medio ma ad uno basso, svolgendo semplice attività di ufficio, il DL è obbligato ad effettuare anche a loro la formazione per il rischio medio, quindi di 8 ore, o può fare quella per il rischio basso (4 ore)? La risposta?

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