Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Art. 37 del D.Lgs. 81/2008: la formazione "all'atto dell'assunzione"

Art. 37 del D.Lgs. 81/2008: la formazione
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

10/03/2026

Formazione sulla sicurezza: momento di erogazione, natura dell’obbligo e retribuzione del tempo formativo alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Art. 37 del D.Lgs. 81/2008: la formazione "all'atto dell'assunzione"

Formazione sulla sicurezza: momento di erogazione, natura dell’obbligo e retribuzione del tempo formativo alla luce della giurisprudenza di legittimità.

1. Premessa normativa: la formazione come obbligo sostanziale di sicurezza

L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 stabilisce che la formazione e l’addestramento specifico devono avvenire “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.

 

Il comma 12 del medesimo articolo dispone inoltre che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire […] durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

 

Il nodo interpretativo è evidente: cosa significa “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro”?

 

Un’interpretazione meramente formalistica – coincidente con la sottoscrizione del contratto – sarebbe giuridicamente insostenibile. La norma deve essere letta alla luce della funzione prevenzionistica che permea l’intero impianto del D.Lgs. 81/2008 e dell’obbligo generale di protezione ex art. 2087 c.c.

 

La formazione non è un adempimento burocratico. È presidio sostanziale di tutela.



Pubblicità
Lavoratori - Formazione generale - II Edizione -  4 ore
Lavoratori - Lavoratori - Formazione generale - II Edizione - 4 ore
Corso online di formazione generale sulle conoscenze di base per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per lavoratori di tutti i settori o comparti aziendali.

2. Natura permanente dell’obbligo formativo

La giurisprudenza penale ha chiarito con nettezza la natura dell’obbligo.

 

La Cassazione penale, sentenza n. 26271 del 14 giugno 2019, ha affermato che i reati relativi agli obblighi di informazione e formazione hanno natura permanente, poiché “il pericolo per l'incolumità del lavoratore permane nel tempo e continua in capo al datore di lavoro l'obbligo di corretta informazione e formazione”.

 

La Corte precisa, inoltre, che “l'obbligo di formazione non è limitato al momento dell'assunzione ma perdura per tutta la durata del rapporto di lavoro” e che “la cessazione della permanenza si verifica esclusivamente con la concreta formazione del lavoratore ovvero con l'interruzione del rapporto di lavoro”.

 

Il principio è assolutamente dirimente.

 

Se la permanenza del reato cessa solo con la concreta formazione, significa che il lavoratore non può essere esposto ai rischi prima di essere formato. Diversamente, l’inadempimento si protrae.

 

Dunque, “in occasione della costituzione del rapporto” va inteso in senso sostanziale: prima dell’effettiva adibizione alle mansioni che comportano rischi specifici.

 

Non è richiesta la formazione prima della firma del contratto.

 

È invece richiesta prima dell’esposizione concreta al rischio.

 

3. La formazione non è formalità: è contenuto tipizzato di legge

La Cassazione penale, sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017, ha ribadito che “il precetto della norma incriminatrice è contenuto direttamente negli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008, che tipizzano compiutamente il fatto di reato attraverso parametri precisi e dettagliati relativi ai contenuti, ai settori, agli eventi pericolosi e ai rischi derivanti dall'attività lavorativa”.

 

Ne consegue che gli obblighi informativi e formativi “non si esauriscono nell'adempimento di formalità ma devono essere sostanzialmente idonei a prevenire gli eventi lesivi”.

 

È esclusa, quindi, qualsiasi lettura che consenta al datore di lavoro di far iniziare l’attività lavorativa pericolosa e di completare la formazione “nei primi giorni”.

 

La formazione deve precedere il rischio non può inseguirlo. Prima, mai dopo.

 

4. Il tempo della formazione è tempo di lavoro

L’art. 37, comma 12, parla chiaro: la formazione deve avvenire “durante l'orario di lavoro” e “non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

 

La Cassazione civile, ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024, ha fornito un’interpretazione rigorosa dell’espressione “durante l’orario di lavoro”, affermando che essa deve essere intesa “in senso ampio, come comprensiva di qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

 

La Corte ha ulteriormente precisato che tale espressione “include anche l'orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale”.

 

Il principio è inequivoco: “il datore di lavoro può esigere la partecipazione del lavoratore ai corsi di formazione sulla sicurezza anche in orario non corrispondente al turno ordinario del singolo dipendente, qualificandosi tale partecipazione come prestazione di lavoro straordinario, fermo restando l'obbligo di retribuzione con le relative maggiorazioni e senza oneri economici a carico del lavoratore”.

 

La formazione è tempo di lavoro.

Se svolta oltre l’orario ordinario, è lavoro straordinario.

Va retribuita con le relative maggiorazioni.

 

5. Il caso dei lavoratori a tempo parziale

La Cassazione civile, sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023, ha affrontato il caso di un lavoratore part-time che aveva rifiutato di completare un corso obbligatorio in orario non coincidente con quello concordato.

 

La Corte ha affermato che il datore può richiedere la formazione anche in orario diverso, nei limiti del lavoro supplementare, “fermo restando il diritto del lavoratore alla relativa maggiorazione retributiva”.

 

È dunque confermato che l’obbligo formativo è inderogabile, ma non può comprimere il diritto alla retribuzione.

 

6. Indicazioni operative

Dalla rassegna normativa e giurisprudenziale proposta emergono principi chiari e ormai consolidati: “In occasione della costituzione del rapporto di lavoro” significa nella fase iniziale del rapporto, prima dell’esposizione ai rischi specifici.

 

L’obbligo formativo ha natura permanente e “la cessazione della permanenza si verifica esclusivamente con la concreta formazione del lavoratore” (Cass. pen. 26271/2019).

 

Gli obblighi di formazione “non si esauriscono nell'adempimento di formalità ma devono essere sostanzialmente idonei a prevenire gli eventi lesivi” (Cass. pen. 3898/2017).

 

Il tempo dedicato alla formazione è “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro” (Cass. civ. 12790/2024).

 

Se svolta oltre l’orario ordinario, integra lavoro straordinario, con obbligo di maggiorazione retributiva.

 

È principio pacifico che la sicurezza non sia un obbligo formale ma un dovere sostanziale e continuo (formazione obbligatoria alla salute e sicurezza come educazione permanente).

 

Il lavoratore non può essere esposto ai rischi prima della formazione.

Il tempo della formazione è tempo di lavoro.

La retribuzione è dovuta integralmente.

 

Ogni diversa prassi espone il datore di lavoro a conseguenze gravose in termini responsabilità penale e civile, e l'azienda alla responsabilità parapenale di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

 

La prevenzione non è un’opzione organizzativa.

È un fondamentale obbligo giuridico imprenditoriale inderogabile.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

Scarica le ordinanze citate nell’articolo:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 – Sentenza n. 26271 del 14 giugno 2019 - Infortunio e omessa formazione. Reato permanente

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 – Sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017 - Attenzione alla formazione dei lavoratori. Ricognizione normativa fino ad arrivare all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

 

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 maggio 2024 n. 12790 - Il lavoratore non può rifiutarsi di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza neppure se sono organizzati al di fuori del proprio normale orario di lavoro.

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Claudio Pontiggia immagine like - likes: 0
10/03/2026 (09:28:47)
Tutto molto lineare, anche logico formalmente ma assolutamente inapplicabile (ed inapplicato) nella stragrande maggioranza dei casi almeno in Italia. Pensare di poter fare un corso di formazione SPECIFICO (ovvero calato sugli effettivi rischi presenti in azienda - macchine, sostanze chimiche, DPI ...) che consiste per le aziende manifatturiere in ben 12h ad ogni nuova assunzione istantaneamente al momento dell'ingresso in azienda è pura utopia. Nessuna azienda ha risorse per poterlo fare. I corsi SPECIFICI sono sempre più generali e se va bene possono essere centrati a mala pena sul settore. O ne prendiamo atto (sia il legislatore prima e i giudici poi - nonchè tutti gli operatori del settore) e quindi cambiamo le regole oppure continueremo a raccontarci queste utopie senza far fare un vero passo avanti alla sicurezza dei lavoratori. La soluzione sarebbe quella di pianificare i corsi in azienda, con molto meno ore, meno formalismi (il nuovo ASR è addirittura peggiorativo) e più pratica oppure continueremo a esporre i lavoratori ai rischi di infortuni e incidenti e il DdL a denunce e sanzioni penali.
Rispondi Autore: Massimo Iori immagine like - likes: 0
10/03/2026 (11:53:32)
Devo aggiungere inoltre che tutte le associazioni di categoria che hanno associati i datori di lavoro che prima organizzavano corsi per un minimo di persone 9/10 adesso si ritrovano a non poterlo più fare e dovrebbero fare il corso singolo per ogni soluzione. Questa è una situazione di cui dobbiamo fare l’interpello per capire come poter fare e che nessuna associazione categoria farà mai un corso a me non è non programmati con molto tempo di anticipo per una persona singola.
Rispondi Autore: Gianfranco Giuliano Albo immagine like - likes: 0
10/03/2026 (14:42:39)
Concordo pianamente con Claudio Pontiggia la formazione specifica per essere efficacie come prevede l'accordo deve essere fatta solo in azienda analizzando nel dettaglio i rischi delle varie mansioni presenti. Questa è l'unica cosa sensata che avrebbe dovuto fare il legislatore! Quasi tutto il resto della riforma è solo burocrazia. Ma gli esperti questo non lo dicono perché?
Rispondi Autore: Damiano Guerra immagine like - likes: 0
10/03/2026 (21:20:35)
Concordo con gli interventi precedenti. Aggiungo però, è giusto ricordare questa possibilità, che il datore di lavoro può personalmente formare il proprio personale. I requisiti di cui necessità sono pochi. Certo la qualità della formazione potrebbe risentirne e occorre poi verificare l'efficacia della formazione eseguita, ma potrebbe sempre farsi coadiuvare da un consulente formatore.
Rispondi Autore: LISA LANDI immagine like - likes: 0
11/03/2026 (14:04:04)
E' vero che la formazione in tema di sicurezza può essere fatta anche in orario straordinario retribuito, però, penso che il lavoratore possa rifiutarsi di fare lo straordinario: in questo caso il Datore di Lavoro non può costringerlo
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli immagine like - likes: 0
12/03/2026 (06:53:26)
In linea generale, il dipendente non può rifiutare il lavoro straordinario, nei limiti del contratto e senza un giustificato motivo, soprattutto se si tratta di formazione di sicurezza obbligatoria (lo per il Datore ma anche per il dipendente).
Rispondi Autore: Giovanni Bersani immagine like - likes: 0
12/03/2026 (20:21:43)
Come già dice Pontiggia, è davvero difficile realizzare quanto previsto. Ormai di esperienza ne ho un bel po' e, anche i Clienti più volenterosi, vedo che purtroppo non riescono a starci dietro.
E poi a mio parere la legislazione affida troppa importanza a queste 4-8-12 ore, rispetto alla "vera" capacità di lavorare bene (in sicurezza) che si acquisisce molto di più con l'affiancamento, l'addestramento, l'esperienza...
Si dovrebbe poter formalizzare quanto già fatto da Tizio nella sua vita professionale, quanto già fatto relativamente alle attrezzature che dovrà utilizzare, e aggiungere una verifica aggiuntiva in azienda, più breve, più calata sulla (nuova) realtà aziendale.
Questo è ciò che conta e che, nella testa di chiunque, serve nei fatti a valutare quanto ci si può fidare di Tizio che mi entra in azienda e inizia a lavorare.
Il resto è ahimè quasi sempre puro adempimento obbligatorio: l'unica consolazione è quando si può fare in azienda, stando in aula e poi andando in giro a commentare insieme il lavoro, i rischi ecc. Cosa che poi nei fatti, grazie ai discenti, mi porta sempre ad accorgermi di dettagli decisamente utili per migliorare l'analisi aziendale dei rischi, e vengono fuori ottimi spunti di miglioramento.
Rispondi Autore: Gennaro immagine like - likes: 0
14/03/2026 (08:26:30)
È dall'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 che svolgo il ruolo di formatore e ho assistito negli anni ad una degenerazione assoluta delle modalità e contenuti di svolgimento dei corsi di formazione.
Ogni volta che accade un infortunio sul lavoro i pseudo esperti parlano di necessità di fare formazione, ma non sanno di ciò che parlano.
Nell'ultimo ASR più dell'80 percento della formazione è erogabile con modalità e-learning.
Sono inutili i tempi di connessione, i test finali e quant'altro.
Dietro a quel tablet o PC può esserci chiunque: un amico, un familiare, un collega.
E poi mi domando: se la nuova normativa sulla formazione è frutto di un Accordo Stato Regioni, perché alcune regioni (v. Lombardia) stanno già emanando delle delibere interne con proprie regole? Tipo la piattaforma informatica, etc.... Ma che accordo è?
Rispondi Autore: Bruno immagine like - likes: 0
18/03/2026 (08:49:00)
... prima di esporlo al rischio ... ; il rischio zero non esiste. Qualsiasi persona appena assunta è esposta ad un rischio, anche durante l'addestramento. Il caso più semplice (figuriamoci quelli più alti): un addetto ufficio che ha anche attività all'esterno con l'auto aziendale, per non esporla al rischio non dovrebbe usare attrezzature elettriche, non dovrebbe usare l'auto per gli spostamenti, ma anche con i mezzi pubblici sarebbe esposto ad un rischio, non dovrebbe essere esposto ai videoterminali ecc...; ripeto se vogliamo letteralmente applicare la legge non sarebbe possibile neanche farlo entrare in azienda. Ma prima di scrivere le leggi, hanno mai fatto un DVR o sono mai entrati in un'azienda? a me pare di no!
Rispondi Autore: paolo66 immagine like - likes: 0
18/03/2026 (11:25:55)
Sono un Rspp interno in uno stabilimento a Rischio di incidente rilevante.
L'arretrato formativo, gli incontri trimestrali obbligatori ( D Lgs105), la formazione continua, e i nuovi assunti li ho risolti con un formatore interno (io) e un'agenzia formativa.
Senza docente interno era impossibile.......

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

La nuova formazione del BarCamp: le due edizioni nel mese di maggio 2026

FAQ Accordo Stato Regioni 2025: formazione su attrezzature di lavoro

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

Formazione sicurezza lavoro: le indicazioni delle FAQ sull’ASR 2025


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

22APR

Convegno SAFAP 2026

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
24/04/2026: Inail – Quaderno esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni - versione 2026
24/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 34535 del 07 agosto 2023 - Infortunio con il carroponte. Comportamento abnorme del lavoratore o omissioni del datore di lavoro? La Corte annulla con rinvio.
23/04/2026: Imparare dagli errori – Gli infortuni nelle attività di sanificazione e pulizia – le schede di Infor.mo. 5256 e 7421.
23/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.50095 del 15 dicembre 2023 - Appalto per l'assemblaggio di carpenteria in ferro e morte dell'operaio saldatore durante l'utilizzo di un carroponte presente in azienda
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Esplosione da polveri: le misure tecniche per la prevenzione e protezione


PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


INFORTUNI IN ITINERE

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità