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La prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo

La prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

26/05/2015

Un intervento si sofferma sui locali di pubblico spettacolo in riferimento agli adempimenti normativi per la prevenzione incendi. Le definizioni, le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, le indicazioni del decreto del 19 agosto 1996.

 
Aosta, 26 Mag – L’evoluzione e la ricchezza normativa nel settore della prevenzione incendi e lo sviluppo tecnico-normativo dei sistemi di protezione passiva e di protezione attiva, rendono necessario un percorso formativo di aggiornamento continuo che spesso viene offerto dagli ordini professionali.
 
Per avere ad esempio informazioni sulla prevenzione incendi relativa agli edifici per le attività ricettive e per i locali di pubblico spettacolo possiamo sfogliare gli atti di un seminario organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta, che si è tenuto il 23 aprile 2014 e dal titolo “Prevenzione incendi negli edifici ad uso turistico e ricreativo (attività ricettive e locali di pubblico spettacolo)”. Un seminario che si è soffermato su alberghi e attività ricettive in genere (D.M. 22-02-2006 e s.m.i.), su locali di pubblico spettacolo (D.M. 19-08-96), impianti sportivi utilizzati per spettacoli (D.M. 06-03-2001) e attività di spettacolo viaggianti (D.M. 18-05-2007).
 
Ci soffermiamo oggi proprio sullaprevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo, attraverso le slide elaborate dal Corpo dei Vigili del Fuoco per l’intervento “Locali di pubblico spettacolo”.
 


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L’intervento indica che questi locali sono definibili come “insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad esso annessi” (art. 16 circ. 16/51). E per spettacoli e/o trattenimenti “possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la podestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità etc. (Circolare MI.SA. N. 52 del 20/11/1982)”. E la differenza tra spettacoli e trattenimenti “consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatri), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, etc.)”, come riportato nella Circolare n. 25 MI.SA. del 2 giugno 1982 in relazione a chiarimenti sul DM del 16 febbraio 1982.
 
Dopo aver riportato altre indicazioni su questi locali, l’intervento ricorda che in questo ambito vi sonoattività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011. Infatti nell’elenco delle attività soggette, figura l’attività n. 65: “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.
 
Nell’intervento è elencata una lunga serie di casi particolari e di riferimenti a particolari locali (casinò, sale Bingo, disco bar, video bar, fiere, mostre, circoli, ...) e sono riportate diverse norme tecniche di riferimento con particolare attenzione al Decreto del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996 concernente la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
 
Il campo di applicazione di questa normativa riguarda:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Sono invece esclusi: “luoghi all’aperto privi di strutture per il pubblico e con palchi di altezza non superiore a 0,8 metri; locali per riunioni operative; pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante; karaoke senza sale appositamente allestite e con capacità non superiore a 100 persone; sale giochi”.
 
Veniamo agli obiettivi di sicurezza:
- “minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.
 
Sono riportati poi molti dettagli su vari aspetti: definizioni, ubicazione dei locali, luoghi sicuri, separazioni, resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, posti a sedere, affollamento, capienza, capacità di deflusso, vie d’uscita, scale, ascensori, scene, sipario di sicurezza, sistemi di evacuazione, ...
 
Ad esempio si ricorda che la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento “costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti” (Lettera Circolare del Ministero dell’Interno del 27 marzo 1997).
 
Concludiamo ricordando che le misure di sicurezza sono basate sui seguenti principi generali:
- “resistenza al fuoco delle costruzioni;
- suddivisione degli spazi (compartimentazione) per attività omogenee;
- protezione delle aperture verticali;
- protezione delle aree a rischio;
- limitazioni nell’uso di materiali combustibili di arredamento e di rivestimento;
- previsione di adeguate ‘ vie di uscita’;
- controllo della diffusione dei fumi;
- appropriate misure impiantistiche;
- rigorose misure di gestione della sicurezza”.
 
Concludiamo con un breve riferimento agli impianti antincendio ed in particolare ai naspi, costituiti da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità con una lancia erogatrice.
Il numero e la posizione dei naspi “devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell’area protetta. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L’alimentazione deve assicurare un’autonomia non inferiore a 60 min”. Nel documento sono riportati altri esempi e casi particolari in riferimento alle caratteristiche e alla capienza dei locali.
 
 
Locali di pubblico spettacolo”, slide elaborate dal Corpo dei Vigili del Fuoco in relazione al seminario “Prevenzione incendi negli edifici ad uso turistico e ricreativo (attività ricettive e locali di pubblico spettacolo)” (formato PDF, 5.94 MB).
 
 
 
 
 
 
RTM
 



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Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
26/05/2015 (14:45:00)
buongiorno, vorrei far notare che non si può scaricare il documento dei VV.F. "Locali di pubblico spettacolo"
grazie
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0
26/05/2015 (14:48:10)
Buongiorno, il documento è un po' pesante quindi consigliamo di salvarlo e aprirlo successivamente.

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