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Anno 12 - numero 2356 di mercoledì 17 marzo 2010

La FAD e la formazione di RSPP, addetti all’emergenza e RLS


Un chiarimento sulla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).

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La Direzione Prevenzione della Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, ha pubblicato nella sezione del sito regionale dedicato alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un chiarimento in merito alla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), addetti antincendio e gestione dell’emergenza, addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).


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Le linee interpretative pubblicate dalla Direzione Prevenzione sono indirizzate agli SPISAL (Servizi per la Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ma “intendono comunque orientare nel lavoro quotidiano i soggetti della prevenzione negli ambienti di lavoro, secondo metodologie validate” in ordine alle criticità interpretative della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro vigente.

Secondo il chiarimento della Regione Veneto sono numerosi i corsi di formazione che allo stato attuale della legislazione* possono essere svolti attraverso l’utilizzo della formazione a distanza (FAD), sia nella completezza del percorso formativo (come i corsi per lavoratori o per RLS), sia parzialmente per la parte relativa alla formazione teorica ( addetti antincendio e primo soccorso).

Ai corsi indicati della Regione Veneto che possono essere svolti attraverso la formazione a distanza sono poi da aggiungere i corsi di aggiornamento per RSPP espressamente previsti in questa modalità dal punto 3 dell’Allegato 1 dell’ Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (richiamato dall’articolo 32 del decreto legislativo 81/2008).

Inoltre, per quanto riguarda la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza, è da ricordare che l’utilizzo di sussidi audiovisivi nella parte pratica dei corsi di formazione per aziende a rischio di incendio basso (sussidi che sono quindi erogabili anche attraverso la formazione a distanza) è prevista dall’Allegato IX del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 1998.

Pietro de’ Castiglioni

* In attesa dei futuri accordi Stato Regioni che dovranno definire le modalità di erogazione della formazione per queste figure ma la cui approvazione è stata rimandata alla fine dell’anno.

Il chiarimento della Regione Veneto
Domanda:
Sono validi i corsi on line (FAD) per la formazione di Responsabili (RSPP) e  Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS)?

Risposta:
1. nei corsi di formazione per ASPP e RSPP, disciplinati dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26.01.06 non è ammesso l’erogazione della formazione a distanza  Rimangono al di fuori del menzionato divieto i corsi di  per RSPP/ Datori di lavoro (art.34 D.lgs. 81/08);

2. per quel che concerne la formazione degli Addetti al servizio antincendio, di cui al DM 10 marzo 1998 (art. 7 e All. IX), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni di teoria possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, non sussistendo espresso divieto, mentre la fase di esercitazione pratica - in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano il ruolo in esame - debba essere effettiva e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi;

3. in ordine alla formazione degli Addetti al pronto soccorso aziendale, alla luce della disciplina dettata dal DM 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 e All. III), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni teoriche possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, mentre risulta oltremodo opportuno che la capacità di intervento sul campo sia acquisita mediante esercitazioni pratiche (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato);

4. riguardo ai corsi di formazione per i lavoratori e gli RLS (art. 37 D.Lgs. 81/08)  non sussistono impedimenti allo svolgimento con modalità FAD.

N.B. In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori. 
 
 
 

Pietro de' Castiglioni


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Commenti alla pagina.

Autore: giacomo calvi18/03/2010 (10:14)
in sintesi

mi sembra molto limitante e poco significativo
un approfondimento sul metodo formatico della fad
estraniandolo dalla normativa vigente:

ovvero certo è che
la legge non vieta per molti casi la stessa,
come sopra scritto.

certo è che la legge richiede la programmazione della formazione aziendale e il rispetto di altri importanti vincoli qui non citati.

sarebbe bene ricordare inoltre
che prima della scelta del metodo
è fondamentale, in estreme sintesi:

1. l'analisi dei bisogni aziendali
(registro infortuni, mancati infortuni, interviste lavoratori, preposti ecc...);

2. la programmazione di tutta la formazine aziendale
(quali corsi, quali minsioni da formare, quando effettuare i corsi, quali i sogetti formatori,
la collaborazione con gli OO.PP);

3.la progettazione di un corso
(re, moduli, docenti, partecipant, registro, programmazione esecutiva, obiettivi, argomenti, metodi e strumenti, tempi; qui si può ipotizzare l'utilizzo della fad)

qui si può inserire il testo ..."In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori."

3. l'erogazione e l'esecuzione del corso
(contratto d'aula, diattica attiva, supporti d'aula, coerenze materiali e contenuti, ecc...);

4. la fase di verifica e valutazione
(delle presenze, dei test di apprendimento, questionario di gradimento, attestato, libretto formativo, relazione finale del coso, verifica delle competenze acquisite all'interno del corso nella pratica lavorativa quotidiana).

estrapolato dal contesto (legislatvo)
ciò che avete scritto
potrebbe essere mal interpretato.

buon lavoro
giacomo calvi


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