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Anno 12 - numero 2443 di martedì 20 luglio 2010
Salvalavita dall'alto: la manutenzione in quota in sicurezza Una campagna informativa della Regione Veneto sulle misure da predisporre per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota. Accesso e caratteristiche delle coperture, gli elementi di protezione e l’effetto pendolo.
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PuntoSicuro ha presentato nei mesi scorsi la deliberazione della Regione
Veneto n° 2774 del 22 settembre 2009 (in attuazione dell'art. 79 bis della
L.R. 61/85, articolo aggiunto dalla L.R. n. 4/2008 ), contenente le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive
e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione
dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".

Per far conoscere queste istruzioni
e le conseguenti novità normative la
Regione Veneto ha promosso una campagna
informativa, dal titolo "Salvalavita
dall'alto", che parte dalla considerazione che “non è sufficiente
emanare una legge, affinché le persone la rispettino”.
Nel sito relativo alla campagna, curata dallo Spisal dell’Azienda
Ulss 15 Alta Padovana, sono dunque
inseriti diversi documenti che ci permettono di entrare nel dettaglio di
queste
istruzioni – entrate in vigore il 5 novembre 2009 - che hanno
l’obiettivo porre le condizioni
perché gli interventi di verifica e/o riparazione di un edificio
avvengano in
condizioni di sicurezza.
Nel documento dal titolo “La
nuova
normativa regionale sulla manutenzione in sicurezza degli edifici”,
a
cura del Dott. Giuliano Caccin e del Dott. Danilo Cazzaro, vengono
presentate
nel dettaglio diverse indicazioni tecniche.
In merito, ad esempio, alle caratteristiche
delle coperture (nel progetto deve essere presente un analisi delle
caratteristiche con relativa esito) si indica che una copertura
può essere: nuova, esistente, praticabile e non praticabile. E la sua
consistenza strutturale può essere invece portante, parzialmente
portante o non
portante.
Seguendo la norma UNI 8088 (lavori inerenti le coperture dei fabbricati)
sono
riportate alcune definizioni:
- “copertura praticabile: copertura
sulla quale è possibile l’accesso e il transito di persone, anche con
attrezzature portatile, senza la predisposizione di particolari mezzi
e/o
misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di
persone e/o
di cose dall’alto, né rischi di scivolamento in condizioni normali;
- copertura non praticabile:
copertura sulla quale non è possibile l’accesso e il transito…”.
Le istruzioni tecniche si occupano poi dell’accesso alla copertura,
in riferimento a percorsi, aperture e scale.
Ad esempio le aperture per l’accesso in
quota possono essere:
- “orizzontali- inclinate (botole): dimensioni adatte ai prevedibili
ingombri
di materiali e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non
inferiore a 0,50 mq. Qualora l’apertura sia di forma rettangolare, il
lato
inferiore deve essere ≥ 0,70 metri” e se “l’apertura è a sezione
circolare il
diametro deve essere ≥ 0,80 metri”;
- “verticali (porte): larghezza ≥ 0,70 metri e altezza ≥ 1,20 metri.
Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli
costruttivi
non eliminabili, possono essere prese in considerazione dimensioni
diverse,
tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei
materiali”.
Molto spazio nelle istruzioni è lasciato agli obblighi inerenti le scale.
Ad esempio le scale fisse a gradini,
sviluppo rettilineo o a chiocciola, devono avere:
– “parapetto
normale o altra difesa equivalente, in corrispondenza di lati aperti con
rischio di caduta dall’alto;
– corrimano ad una altezza compresa tra 0,90 e 1 metri su almeno uno dei
due
lati delimitati da pareti;
– larghezza pari a 0,60 metri. Se a chiocciola, il diametro deve essere
pari a
1 metro. E’ preferibile, comunque, scegliere scale a sezione quadrata;
– gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d’arte. In presenza
di
vincoli costruttivi non eliminabili, l’alzata e la pedata possono avere
dimensioni rispettivamente non superiori a 0,22 metri e non inferiori a
0,25
metri;
– profili dei gradini a spigolo arrotondato;
– pianerottoli di riposo almeno ogni 20 gradini”.
Le istruzioni tecniche e il documento in oggetto (ricco di immagini che
vi
invitiamo a visionare), fornisce informazioni anche sulle scale:
- fisse a pioli (se verticali o con inclinazione ≥ 75° e altezza > 5
metri
devono essere dotate, lungo tutto il loro sviluppo, di sistemi per
l’aggancio
di idonei DPI
anticaduta o di sistemi
di
sicurezza alternativi);
- retrattili a gradini.
La nuova normativa, in riferimento al transito
ed esecuzione dei lavori in quota, riporta precise indicazioni in
merito
agli elementi
permanenti
di protezione (parapetti, passerelle, camminamenti, andatoie, reti
permanenti di sicurezza) e agli elementi che favoriscono la posa in
opera e
utilizzo dei dispositivi
di
sicurezza. Ricordando che la “presenza di parti non praticabili
(con
particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di
calpestio),
quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente
segnalate con
appositi cartelli chiaramente visibili”.
Riguardo agli elementi permanenti ci
soffermiamo sulle caratteristiche delle passerelle,
camminamenti e andatoie che devono:
– “resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il
passaggio
di persone e per la movimentazione dei materiali,
– avere larghezza ≥ 0,60 metri se destinate al solo transito di persone e
≥
1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;
– essere dotate sui lati aperti di parapetti
aventi le caratteristiche sopra riportate;
– essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è
possibile
la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera
di 20
mm;
– le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio
listellati
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in
funzione
della lunghezza dell’andatoia”.
Riguardo invece agli elementi che favoriscono la posa in opera e
l’utilizzo di
dispositivi di sicurezza (linee di ancoraggio, dispositivi
di
ancoraggio), riportiamo le indicazioni normative relative ai ganci
da tetto che devono:
– “essere dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte
della
copertura, a partire dal punto di accesso, fino al punto più lontano;
– essere chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro
mezzo
analogo;
– essere accessibili in modo da consentire l’ancoraggio senza rischio di
caduta;
– possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795: «Protezione
contro le
cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove» e
successivi
aggiornamenti;
– garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e
solidità;
– essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del
proprietario
dell’immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi
eseguiti
deve essere effettuata regolare registrazione”.
Infine alcune informazioni relative ai dispositivi
di ancoraggio (UNI EN 795) che possono essere di:
- classe A1: ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a
superfici
verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio pareti, colonne,
architravi;
- classe A2: ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti
inclinati;
- classe B: dispositivi di ancoraggio provvisori portatili;
- classe C: dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio
flessibili orizzontali. “Ai fini della presente norma per linea
orizzontale si
intende una linea che devia dall'orizzontale per non più di 15°”;
- classe D: dispositivi
di
ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali;
- classe E: ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici
orizzontali.
“Per l'uso di ancoraggi a corpo morto, una superficie si intende
orizzontale se
devia dall'orizzontale per non più di 5°”.
Ricordando che nel sito della campagna informativa è presente anche una “Griglia
valutativa” - che riporta oltre alle istruzioni tecniche una
semplice griglia
di valutazione secondo l’Allegato A del Dgr. n° 2774 del 22 settembre
2009 –
concludiamo con alcune indicazioni in merito alle soluzioni per
evitare l’effetto pendolo:
-“quando l’operatore si trova nei pressi di un angolo di un fabbricato
dove il
pericolo di caduta esiste, oltre che lungo la direzione della fune di
trattenuta, anche di fianco, in caso di caduta si verifica un movimento a
pendolo con uno spazio verticale di caduta molto elevato”. Per prevenire
questoeffetto
pendolo è possibile “accorciare la fune o predisporre dei parapetti
in
prossimità delle estremità del fabbricato”;
-“quando l’operatore si trova agganciato vicino all’estremità di una
linea di
ancoraggio flessibile, in caso di caduta, a causa della flessione della
linea,
egli si sposterà verso il centro della linea ad un punto di equilibrio
più
basso”. Riguardo a questo caso è bene “utilizzare, assieme
all’ancoraggio
principale, un secondo punto di ancoraggio”.
Regione Veneto, “La
nuova
normativa regionale sulla manutenzione in sicurezza degli edifici”,
a
cura del Dott. Giuliano Caccin e del Dott. Danilo Cazzaro (formato PDF,
1.73
MB).
Regione Veneto, “Griglia
valutativa” (formato compresso ZIP, 59 kB).
Regione
Veneto
- Deliberazione n° 2774 del 22 settembre 2009 - Istruzioni tecniche
sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in
quota in
condizioni di sicurezza
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