Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
Le responsabilita' in edilizia: lavoratori e addetti alle emergenze
I soggetti responsabili della sicurezza nell’edilizia: responsabilità e obblighi dei lavoratori, diritti e doveri dei lavoratori autonomi. Gli addetti alla gestione delle emergenze e i soggetti con altri incarichi in materia di sicurezza.
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In relazione al documento "La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un manuale che
nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte – continuiamo
l’approfondimento dei ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti responsabili della sicurezza.
In precedenti articolo, con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto
legislativo 81/2008, ci siamo occupati di datori
di lavoro, dirigenti e preposti, di RSPP,
medico competente e RLS.
Per concludere l’analisi delle figure
relative all’impresa - in un prossimo articolo parleremo delle figure
relative alla committenza
– ci occupiamo ora dei lavoratori, con specifico riferimento anche ai lavoratori
autonomi, ai lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e dei
soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza.
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Lavoratori Il manuale ci ricorda che il lavoratore
è “la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore
di
lavoro, con rapporto subordinato anche speciale”.
Il documento raccoglie un elenco con le diverse figure
aziendali equiparabili a quella di lavoratore, ad esempio il
socio lavoratore di cooperativa o società, l’associato in
partecipazione, il
tirocinante, ….
L’applicazione del Decreto
legislativo
81/2008 riguarda espressamente anche particolari categorie di
lavoratori per i quali è bene capire chi siano i soggetti responsabili
della
sicurezza:
- “nei confronti dei prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (D.Lgs. 276
del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
sono a
carico dell’utilizzatore;
- per i lavoratori a distacco
(D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a
carico del
distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene
distaccato;
- nei confronti dei lavoratori a
progetto (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) e dei collaboratori
coordinati e continuativi (art. 409 del Codice di
procedura civile) le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.
Individuata la figura del lavoratore,
l’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 ci ricorda che “ogni lavoratore deve
prendersi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal
datore di lavoro”.
Gli obblighi dei lavoratori secondo
il Testo Unico:
“a) contribuire, insieme al datore di
lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro
disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d),
nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)
per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone
notizia al RLS;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati
dal
datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal
medico
competente”.
Si ricorda infine che i lavoratori devono “esporre apposita tessera
di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore
di lavoro”.
Per i componenti delle imprese
familiari (articolo 230-bis del Codice civile) si applicano gli
artt. 21 e 26 del Testo Unico.
Lavoratori autonomi Il lavoratore autonomo è “la persona fisica la cui attività
professionale
contribuisce alla realizzazione dell’opera senza
vincolo
di subordinazione”.
Se lavora nei cantieri si adegua alle indicazioni fornite dal
Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori (CSE) ai fini della sicurezza e deve metter in
atto
quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC),
trasmessogli
dall’impresa affidataria, e nel Piano Operativo di Sicurezza
(POS).
In particolare i lavoratori autonomi
che “concorrono alla realizzazione dell’opera devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di
cui al
Titolo III del D.Lgs. 81/2008”;
- munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al Titolo III del D.Lgs.
81/2008;
- “munirsi di tessera
di
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie
generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di
lavoro
dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto”.
E, in relazione ai rischi delle attività svolte e “con oneri a proprio
carico”,
hanno facoltà di:
- “beneficiare della sorveglianza
sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le
previsioni
dell’attuale normativa”.
Si ricorda poi che questi lavoratori “devono conoscere le
caratteristiche, le
misure di sicurezza e le modalità d’uso degli impianti, delle opere
provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature
eventualmente messe a loro disposizione”.
Lavoratori incaricati della gestione
delle emergenze
Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro “all’interno
dell’azienda,
previa consultazione del RLS,
per svolgere specifici compiti operativi connessi all’attività di
prevenzione e
di emergenza, quali:
- prevenzione incendi (gestione e
controllo delle attività programmate per evitare l’insorgere del rischio
incendio);
- lotta antincendio (interventi atti
a evitare o limitare le conseguenze di un incendio);
- evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato;
- salvataggio (ad esempio, il
recupero lavoratori impossibilitati ad allontanarsi dal pericolo);
- primo soccorso;
- gestione delle emergenze in
genere”.
Questi lavoratori devono risultare “in numero sufficiente ed essere
dotati di
attrezzature adeguate, in funzione della dimensione dell’azienda, delle
tipologie di rischio e della collocazione geografica”.
Inoltre l’incarico “deve avvenire per iscritto e i lavoratori non
possono
rifiutare la designazione se non con giustificato motivo”.
Il manuale, a cui rimandiamo il lettore, si sofferma molto sugli aspetti formativi con particolare
riferimento alla formazione, alla idoneità e all’aggiornamento:
- dei lavoratori designati per la prevenzione incendi, lotta antincendio
e
gestione delle emergenze (D.M. del 10 marzo 1998);
- degli addetti
al
pronto soccorso aziendale (D.M. 388 del 15 luglio 2003).
Si ricorda infine che il datore di
lavoro “può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di
prevenzione incendi e di evacuazione nelle imprese o unità produttive
fino a
cinque lavoratori”.
In questo caso deve:
- “informare preventivamente il RLS/RLST;
- frequentare i corsi di formazione per il primo soccorso e per la
prevenzione
incendi ed evacuazione, previsti per i lavoratori incaricati;
- frequentare i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori
incaricati di
cui al punto precedente”.
Soggetti con altri incarichi e mansioni
in materia di sicurezza Concludiamo ricordando che, in aggiunta ai ruoli indicati e agli
obblighi
indicati dal D.Lgs. 81/2008, è possibile
- soprattutto nei cantieri - che alcuni lavoratori siano incaricati di
espletare
altri compiti legati alla sicurezza.
“L’indicazione di questi soggetti e delle loro mansioni fanno parte dei
contenuti minimi del POS,
previsti al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008”.
Generalmente fanno parte del Servizio
di
Prevenzione e Protezione (SPP)
e, a titolo esemplificativo, possono essere incaricati:
- “del controllo periodico delle armature nei lavori di scavo;
- del coordinamento per l’utilizzo delle gru interferenti;
- del controllo della segnaletica di sicurezza, anche stradale”.