Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
Le responsabilita' in edilizia: lavoratori e addetti alle emergenze
I soggetti responsabili della sicurezza nell’edilizia: responsabilità e obblighi dei lavoratori, diritti e doveri dei lavoratori autonomi. Gli addetti alla gestione delle emergenze e i soggetti con altri incarichi in materia di sicurezza.
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In relazione al documento "La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un manuale che
nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) e l’ INAIL Piemonte – continuiamo
l’approfondimento dei ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti responsabili della sicurezza.
In precedenti articolo, con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto
legislativo 81/2008, ci siamo occupati di datori
di lavoro, dirigenti e preposti, di RSPP,
medico competente e RLS.
Per concludere l’analisi delle figure
relative all’impresa - in un prossimo articolo parleremo delle figure
relative alla committenza
– ci occupiamo ora dei lavoratori, con specifico riferimento anche ai lavoratori
autonomi, ai lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e dei
soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza.
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Lavoratori Il manuale ci ricorda che il lavoratore
è “la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore
di
lavoro, con rapporto subordinato anche speciale”.
Il documento raccoglie un elenco con le diverse figure
aziendali equiparabili a quella di lavoratore, ad esempio il
socio lavoratore di cooperativa o società, l’associato in
partecipazione, il
tirocinante, ….
L’applicazione del Decreto
legislativo
81/2008 riguarda espressamente anche particolari categorie di
lavoratori per i quali è bene capire chi siano i soggetti responsabili
della
sicurezza:
- “nei confronti dei prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (D.Lgs. 276
del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
sono a
carico dell’utilizzatore;
- per i lavoratori a distacco
(D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a
carico del
distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene
distaccato;
- nei confronti dei lavoratori a
progetto (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) e dei collaboratori
coordinati e continuativi (art. 409 del Codice di
procedura civile) le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.
Individuata la figura del lavoratore,
l’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 ci ricorda che “ogni lavoratore deve
prendersi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal
datore di lavoro”.
Gli obblighi dei lavoratori secondo
il Testo Unico:
“a) contribuire, insieme al datore di
lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro
disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d),
nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)
per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone
notizia al RLS;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati
dal
datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal
medico
competente”.
Si ricorda infine che i lavoratori devono “esporre apposita tessera
di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore
di lavoro”.
Per i componenti delle imprese
familiari (articolo 230-bis del Codice civile) si applicano gli
artt. 21 e 26 del Testo Unico.
Lavoratori autonomi Il lavoratore autonomo è “la persona fisica la cui attività
professionale
contribuisce alla realizzazione dell’opera s enza
vincolo
di subordinazione”.
Se lavora nei cantieri si adegua alle indicazioni fornite dal
Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori (CSE) ai fini della sicurezza e deve metter in
atto
quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC),
trasmessogli
dall’impresa affidataria, e nel Piano Operativo di Sicurezza
(POS).
In particolare i lavoratori autonomi
che “concorrono alla realizzazione dell’opera devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di
cui al
Titolo III del D.Lgs. 81/2008”;
- munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al Titolo III del D.Lgs.
81/2008;
- “munirsi di tessera
di
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie
generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di
lavoro
dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto”.
E, in relazione ai rischi delle attività svolte e “con oneri a proprio
carico”,
hanno facoltà di:
- “beneficiare della sorveglianza
sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le
previsioni
dell’attuale normativa”.
Si ricorda poi che questi lavoratori “devono conoscere le
caratteristiche, le
misure di sicurezza e le modalità d’uso degli impianti, delle opere
provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature
eventualmente messe a loro disposizione”.
Lavoratori incaricati della gestione
delle emergenze
Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro “all’interno
dell’azienda,
previa consultazione del RLS,
per svolgere specifici compiti operativi connessi all’attività di
prevenzione e
di emergenza, quali:
- prevenzione incendi (gestione e
controllo delle attività programmate per evitare l’insorgere del rischio
incendio);
- lotta antincendio (interventi atti
a evitare o limitare le conseguenze di un incendio);
- evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato;
- salvataggio (ad esempio, il
recupero lavoratori impossibilitati ad allontanarsi dal pericolo);
- primo soccorso;
- gestione delle emergenze in
genere”.
Questi lavoratori devono risultare “in numero sufficiente ed essere
dotati di
attrezzature adeguate, in funzione della dimensione dell’azienda, delle
tipologie di rischio e della collocazione geografica”.
Inoltre l’incarico “deve avvenire per iscritto e i lavoratori non
possono
rifiutare la designazione se non con giustificato motivo”.
Il manuale, a cui rimandiamo il lettore, si sofferma molto sugli aspetti formativi con particolare
riferimento alla formazione, alla idoneità e all’aggiornamento:
- dei lavoratori designati per la prevenzione incendi, lotta antincendio
e
gestione delle emergenze (D.M. del 10 marzo 1998);
- degli addetti
al
pronto soccorso aziendale (D.M. 388 del 15 luglio 2003).
Si ricorda infine che il datore di
lavoro “può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di
prevenzione incendi e di evacuazione nelle imprese o unità produttive
fino a
cinque lavoratori”.
In questo caso deve:
- “informare preventivamente il RLS/ RLST;
- frequentare i corsi di formazione per il primo soccorso e per la
prevenzione
incendi ed evacuazione, previsti per i lavoratori incaricati;
- frequentare i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori
incaricati di
cui al punto precedente”.
Soggetti con altri incarichi e mansioni
in materia di sicurezza Concludiamo ricordando che, in aggiunta ai ruoli indicati e agli
obblighi
indicati dal D.Lgs. 81/2008, è possibile
- soprattutto nei cantieri - che alcuni lavoratori siano incaricati di
espletare
altri compiti legati alla sicurezza.
“L’indicazione di questi soggetti e delle loro mansioni fanno parte dei
contenuti minimi del POS,
previsti al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008”.
Generalmente fanno parte del Servizio
di
Prevenzione e Protezione ( SPP)
e, a titolo esemplificativo, possono essere incaricati:
- “del controllo periodico delle armature nei lavori di scavo;
- del coordinamento per l’utilizzo delle gru interferenti;
- del controllo della segnaletica di sicurezza, anche stradale”.