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Anno 12 - numero 2438 di martedì 13 luglio 2010
Il rischio chimico in edilizia: indumenti e occhiali protettivi I dispositivi di protezione individuale dagli agenti chimici in un manuale sulla valutazione dei rischi nelle costruzioni edili. La normativa, gli indumenti di protezione, gli occhiali, le visiere, i guanti e le calzature.
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Riprendiamo a parlare di rischio chimico nel comparto
edile attraverso il documento "La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", manuale che nasce
dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.
Dopo aver affrontato, in un precedente
articolo, i riferimenti al rischio
chimico del Decreto
legislativo 81/2008, i rischi per la salute e la sicurezza e la valutazione
del rischio, ci soffermiamo sulle indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale dagli
agenti chimici.

Il manuale ne parla diffusamente ricordando innanzitutto
che i DPI
“devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del
lavoro”.
Nell’introduzione a questi
dispositivi si indica che la produzione dei DPI
è disciplinata dal D.Lgs.
475/1992, “in parte modificato dal D.Lgs.
10/1997” e nel testo si accenna:
- alle norme tecniche di riferimento;
- alle tre categorie di DPI secondo il D.Lgs. 475/1992;
- alla marcatura CE e alla nota informativa del fabbricante;
- agli obblighi del datore
di
lavoro e dei lavoratori;
- ai criteri generali per l’individuazione e la scelta dei DPI.
Tutti temi che PuntoSicuro ha già trattato in passato. Ci soffermiamo
dunque
sulle indicazioni relative ai singoli DPI, ricordando che ai dispositivi
di
protezione delle vie
respiratorie dedicheremo un articolo a parte.
Indumenti
Le indicazioni del manuale tengono conto dell’Allegato IV del D.M. 2
maggio
2001, “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi
di
protezione individuale (DPI)”, che riporta la norma UNI 9609:1990.
Norma
ritirata, ma non ancora sostituita.
I criteri di scelta degli indumenti
protettivi si devono basare su:
- “la natura, la forma e la quantità dell’agente chimico rilevandone, se
necessario, le concentrazioni nell’aria (ad esempio, acido, spruzzi di
liquido);
- le possibili modalità di esposizione;
- l’individuazione degli elementi che costituiscono il pericolo (ad
esempio,
contenitori, erogatori);
- la gravità della possibile esposizione (entità del possibile danno);
- le possibili situazioni di emergenza;
- le parti del corpo esposte;
- la possibilità di percepire la contaminazione;
- la durata dell’esposizione”.
In particolare la scelta deve ricadere sul “tipo d’indumento necessario a
proteggere la parte del corpo esposta, fino ad arrivare a proteggere
tutto il
corpo, dotato dei requisiti adeguati alla forma e al tipo di agente
chimico da
cui deve proteggere”. Sempre ricordando che “gli indumenti
non devono costituire intralcio”.
Il manuale sottolinea che i materiali
tessili permeabili all’aria “offrono una protezione limitata contro
liquidi
e polveri e insufficiente contro i gas”. Tuttavia gli indumenti possono
essere
prodotti anche con “materiali semipermeabili o microporosi che
permettono il
passaggio di aria e vapor acqueo ma impediscono, in genere, la
penetrazione dei
liquidi”.
I materiali tessili impermeabili
all’aria “sono composti di una base tessile fittamente tessuta con
un’adeguata
pellicola polimerica” e resistono alla penetrazione di liquidi o gas.
“Le
pellicole sono di diversa natura e sono utilizzate in funzione del tipo
di
sostanza da cui devono proteggere (ad esempio, gomma di butile contro
solventi
aromatici, oli minerali e petrolio)”.
È evidente che con “l’aumentare dello spessore dell’indumento aumenta la
protezione contro la permeazione, ma anche la difficoltà dei movimenti
dell’utilizzatore e la scomodità in genere”.
Gli indumenti di protezione possono
essere suddivisi in:
- indumenti per protezione localizzata: “utilizzati quando il
rischio è limitato a
una parte del corpo. Un classico esempio
è rappresentato dai guanti, che proteggono le mani
e a volte l’avambraccio; se utilizzati con una tuta, è necessaria la
verifica
della compatibilità tra manica e guanto”. Inoltre le calzature “tipiche
contro
le aggressioni chimiche sono gli stivali, che garantiscono la protezione
dei
piedi e parte delle gambe da contaminazioni presenti nei pavimenti”.
Altri
indumenti sono “i grembiuli o le pettorine (che proteggono da possibili
contaminazioni frontali del corpo) le maniche, i gambali, le
soprascarpe, i
cappucci, i cappucci combinati con cappe e i pantaloni”;
- indumenti a copertura limitata: ad
esempio le giacche o i cappotti, sono utilizzati in caso di basso
rischio e
indossati sopra altri indumenti;
- indumenti a copertura totale, tra
cui quelli alimentati con aria e quelli impermeabili al gas: “i primi
beneficiano di una pressurizzazione che non consente la penetrazione del
contaminante attraverso le piccole aperture mentre il flusso d’aria
permette la
respirazione; i secondi devono essere assolutamente privi di fori”.
Nel documento – che vi invitiamo a visionare - si affrontano anche i
limiti di
utilizzo e le procedure per la manutenzione e immagazzinamento.
Occhiali e visiere
Gli occhiali di protezione dagli agenti
chimici “servono a impedire il contatto con gli occhi, mentre le
visiere
estendono la protezione a tutto il volto”. E gli agenti chimici da cui
proteggersi possono essere le polveri, i fumi, le nebbie e i liquidi.
In particolare gli occhiali che “garantiscono la protezione necessaria
degli
occhi contro tutti gli agenti
chimici sono quelli ‘a maschera’
perché la loro conformazione, ermetica e stagna, determina
l’impenetrabilità di
tali agenti; con gli occhiali semplici, anche se provvisti di schermi
laterali,
non è possibile raggiungere tale livello di protezione, risultando
questi più
adatti a proteggere gli occhi dal rischio di lesione dovuta alla
proiezione di
particelle solide (ad esempio, schegge)”.
Se le visiere offrono una protezione
più estesa, non sono tuttavia ermetiche, “per cui la polvere, i fumi e
le
nebbie potrebbero ugualmente entrare in contatto con gli occhi e il
volto”.
In certe lavorazioni può essere necessario utilizzare oltre un DPI
del volto anche una maschera respiratoria: “in questi casi può essere
utile
indossare un respiratore con maschera intera che garantisce, tra
l’altro,
l’impenetrabilità dell’agente”.
Nel manuale vengono indicati i requisiti di base nella scelta dei DPI
(campo
visivo ampio, resistenza agli urti, alla combutione e alla corrosione,
trasparenza, …);
Guanti
Molte delle indicazioni relative ai guanti,
indumenti per la protezione localizzata, sono già state trattate nella
sezione
“Indumenti di protezione”.
Si ricorda tuttavia che i guanti “devono garantire, compatibilmente con
il
livello di rischio, l’articolazione delle mani e un’adeguata capacità di
prensione”.
E la loro scelta deve tenere conto
di “eventuali intolleranze dell’utilizzatore ai materiali di
fabbricazione per
evitare fenomeni allergici: l’uso contemporaneo di un altro guanto di
protezione, di filo o cotone, o di una crema barriera può prevenire tali
fenomeni”.
I materiali utilizzati per fabbricarli sono diversi e dipendono
dall’agente chimico
da cui devono proteggere. Questi materiali “possono essere dotati di
supporto
(guanti rinforzati) in tessuto sintetico o naturale (ad esempio, cotone,
viscosa)”.
Come per gli indumenti, il livello di
protezione dipende dalla resistenza alla permeazione e quindi dal
tempo di
penetrazione (tempo necessario a un liquido per penetrare attraverso la
protezione).
Calzature
Infine qualche cenno sulle calzature di protezione dagli agenti
chimici.
Come abbiamo visto le “tipiche calzature contro gli agenti chimici sono
gli
stivali, anche se in genere le normali scarpe di protezione offrono la
resistenza agli idrocarburi (ad esempio, composti organici come
l’asfalto, il
bitume, il petrolio grezzo) o altri particolari tipi di scarpe
possono resistere ad acidi deboli”.
Anche in questo i caso i materiali utilizzati per la fabbricazione
dipendono
dall’agente chimico da cui devono proteggere. In particolare il
fabbricante “deve fornire
informazioni sulla durata minima delle calzature, sul tipo di protezione
dagli
agenti chimici e sulle altre possibili eventuali resistenze offerte,
quali ad
esempio: resistenza agli urti e schiacciamento (in genere necessaria in
edilizia), resistenza alla perforazione (in genere necessaria in
edilizia),
resistenza della tomaia alla perforazione, antistaticità”.
Le calzature e i guanti di protezione dagli agenti
chimici appartengono alla III
categoria; pertanto per il loro utilizzo “oltre all’informazione e
alla
formazione è obbligatorio l’addestramento”.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo
10
: Il rischio chimico (formato PDF, 639 kB);
- La
valutazione
dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato
ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni
edizione
2009 (formato PDF, 496 kB): contiene
alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da
consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di
valutazione dei rischi.
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