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Anno 12 - numero 2416 di venerdì 11 giugno 2010

Il Piano Operativo di Sicurezza nelle costruzioni edili


Informazioni sul Piano Operativo di Sicurezza nel comparto edile tratte da un manuale sulla valutazione dei rischi nelle costruzioni. La normativa, un modello proposto, le considerazioni, i doveri dell’impresa esecutrice e gli esempi pratici.

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Dopo aver presentato nei giorni scorsi i soggetti responsabili della sicurezza nell’edilizia, continuiamo con gli approfondimenti del documento "La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.

In particolare ci soffermiamo sul Piano Operativo di Sicurezza (POS), un documento che il datore di lavoro redige, in riferimento al cantiere interessato, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008.






Il modello di POS proposto nel manuale tiene conto di diverse indicazioni del Testo Unico:
- art. 96 ,comma 1, “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h). [...]”;
- art. 89, comma 1, lettera h): “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.

Dunque il POS è un vero e proprio documento di valutazione dei rischi dell’impresa inerente il cantiere in analisi e “deve contenere sicuramente tutti gli elementi indicati al punto 3.2.1.
 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008”.

Non ci soffermiamo ad illustrare ulteriormente  i contenuti del POS, già altre volte tema di nostri articoli, ma presentiamo alcune considerazioni riportate dal manuale per un uso corretto del modello proposto – allegato alla pubblicazione - ed una corretta comprensione del documento:

- “il POS è per definizione documento di valutazione dei rischi, pertanto, anche se non espressamente richiesto dai contenuti minimi della normativa attuale, sono stati inseriti i criteri seguiti per l’analisi e la valutazione dei rischi”;
- “la valutazione dettagliata dei rischi e le conseguenti misure preventive e protettive adottate nei confronti dei lavoratori sono contenute nelle singole schede di gruppo omogeneo (SGO) dei lavoratori, allegate al POS, che possono essere di due tipi: ‘generale’ se la scheda deriva dal DVR dell’impresa e utilizzata perché i contenuti corrispondono alle condizioni lavorative dello specifico cantiere; ‘cantiere’ qualora la specificità del cantiere determini condizioni di esposizioni diverse rispetto alla scheda “generale” (ad esempio, esposizioni ai rischi, attività o relativi tempi dedicati) e abbia quindi reso necessaria una nuova valutazione”;
- le schede di gruppo omogeneo, quando necessario, “devono essere completate dalla valutazione dei rischi rumore, vibrazioni, chimico e cancerogeno/mutageno”; dalle quali si deducono anche i rispettivi indici di attenzione (inesistente, basso, significativo, medio, rilevante, alto) attraverso le tabelle di valutazione “cantiere” di tali rischi da riportare nelle schede SGO;
- “la redazione del POS secondo il modello proposto consente l’aggiornamento costante per ogni cantiere del DVR dell’impresa, per mezzo delle eventuali nuove schede di gruppo omogeneo, delle tabelle di valutazione dei rischi rumore, vibrazioni, agenti chimici ed agenti cancerogeni/mutageni, contrassegnate “cantiere”; qualora la situazione documentata nella scheda di “cantiere” dovesse ripetersi nel tempo, è necessario aggiornare il DVR” riportandola in qualità di SGO “generale”;
-  “l’uso delle schede di gruppo omogeneo consente di fornire l’elenco completo di tutti i DPI in dotazione ai lavoratori (espressamente previsto dall’Allegato XV del D.Lgs 81/2008) dettagliatamente e per ogni mansione svolta nel cantiere”;
- “affinché il POS possa essere considerato aggiornamento del DVR devono essere allegate le schede bibliografiche di riferimento (SBR) relative alle dotazioni di lavoro che non potevano essere considerate al momento della redazione del DVR (ad esempio, macchine a noleggio);
- “l’impresa deve realizzare le misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC); tuttavia l’impresa ha la facoltà di proporre al coordinatore per l’esecuzione delle integrazioni al PSC (D.Lgs. 81/2008 art. 100 comma 5) laddove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza”. Il POS è da “considerare come piano complementare di dettaglio del PSC”. All’interno del modello proposto sono previste due sezioni dove è possibile indicare procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC, misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle già previste nel PSC;
- “il modello di POS proposto non prevede il cronoprogramma dei lavori in quanto già contenuto nel PSC ed al quale l’impresa si deve attenere”. La normativa prevede però che la successione dei lavori di demolizione, laddove ve ne siano, risulti da apposito programma contenuto nel POS (art.151 del D.Lgs. 81/2008);
- il modello proposto, infine, prevede due sezioni relative alla documentazione a corredo del POS (allegati e documenti tenuti a disposizione).

Inoltre è bene ricordare che l’impresa esecutrice deve:
- “attuare quanto previsto dal PSC e dal POS (l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al cantiere in oggetto, adempimento agli obblighi previsti agli artt.
 17 comma 1a, 26 commi 1b, 2, 3 e 5 e all’art. 29 comma 9 del D.Lgs. 81/2008);
- trasmettere il POS, prima dell’inizio dei propri lavori, all’impresa affidataria che, previa verifica della congruenza con il proprio, lo trasmette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): i lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che devono essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008);
- mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza il PSC e il POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100 comma 4 del D.Lgs. 81/2008)”.
 Inoltre:
- “l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi;
- le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS”.
Il documento – che vi invitiamo a visionare direttamente per la sua ricchezza di informazioni – offre anche informazioni relative a come comportarsi con lavoratori autonomi, imprese sub-appaltanti e con i propri lavoratori autonomi sub affidatari.
Si ricorda infine che il POS “dovrà essere aggiornato in seguito ad eventuali variazioni del PSC, delle attività lavorative, dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza da adottare.

Nel manuale è contenuta una utile tabella di confronto per facilitare la verifica del rispetto dei contenuti minimi previsti dall’attuale normativa, nonché il modello di POS vero e proprio con spiegazioni e integrazioni dei contenuti riportati.

Inoltre sono riportati alcuni esempi di Piani Operativi di Sicurezza dedicati:
- ESEMPIO 1 - “Realizzazione canalizzazione”;
- ESEMPIO 2 - “Edificio civile abitazione: realizzazione murature”;
- ESEMPIO 3 - “Edificio civile abitazione: realizzazione strutture in c.a.”.

Nella sezione “modelli” dell’intero manuale sono disponibili:
- delle istruzioni per compilare il modello di POS;
– il modello di Piano Operativo di Sicurezza proposto.


CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:

- Capitolo 12: Il Piano Operativo di Sicurezza (formato PDF, 4.14 MB);
- Istruzioni per la compilazione del modello di POS (formato PDF, 516 kB);
- Modello di Piano Operativo di Sicurezza (formato DOC, 393 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.


Tiziano Menduto




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Commenti alla pagina.

Autore: Federici Dante31/10/2010 (10:19:14)
Buon giorno, chiedevo gentilmente una informazione: nel caso avessi domande da fare inerenti alla normativa del POS, esiste un indirizzo mail al quale poter chiedere.
La mia mail è la seguente: dante.federici@liberi.it
Nel caso volesse gentilmente rispondermi.
Colgo l'occasione per porgere i miei cordiali saluti.
Dante Federici

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