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Anno 12 - numero 2416 di venerdì 11 giugno 2010
Il Piano Operativo di Sicurezza nelle costruzioni edili Informazioni sul Piano Operativo di Sicurezza nel comparto edile tratte da un manuale sulla valutazione dei rischi nelle costruzioni. La normativa, un modello proposto, le considerazioni, i doveri dell’impresa esecutrice e gli esempi pratici.
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Dopo aver presentato nei giorni scorsi i soggetti
responsabili della sicurezza nell’edilizia,
continuiamo con gli approfondimenti del documento "La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", un manuale che
nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.
In particolare ci soffermiamo sul Piano
Operativo di Sicurezza (POS), un documento che il datore
di lavoro redige, in riferimento al cantiere interessato, ai sensi del Decreto
legislativo 81/2008.
Il modello di POS proposto nel manuale tiene conto di diverse
indicazioni del
Testo Unico:
- art. 96 ,comma 1, “I datori di lavoro
delle imprese affidatarie
e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] g) redigono
il
piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera
h).
[...]”;
- art. 89, comma 1, lettera h): “il
documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato,
ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono
riportati
nell’allegato XV”.
Dunque il POS
è un vero e proprio documento di valutazione dei rischi dell’impresa
inerente
il cantiere in analisi e “deve contenere sicuramente tutti gli elementi
indicati al punto 3.2.1.
dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008”.
Non ci soffermiamo ad illustrare ulteriormente
i contenuti del POS, già altre volte tema di nostri articoli, ma
presentiamo alcune considerazioni riportate dal manuale per un uso
corretto del
modello proposto – allegato alla pubblicazione - ed una corretta
comprensione
del documento:
- “il POS
è per definizione documento di
valutazione dei rischi, pertanto, anche se non espressamente
richiesto dai
contenuti minimi della normativa attuale, sono stati inseriti i criteri
seguiti
per l’analisi e la valutazione dei rischi”;
- “la valutazione dettagliata dei rischi e le conseguenti misure
preventive e
protettive adottate nei confronti dei lavoratori sono contenute nelle
singole schede di gruppo omogeneo (SGO) dei
lavoratori, allegate al POS, che possono essere di due tipi: ‘generale’ se la scheda deriva dal DVR
dell’impresa e utilizzata perché i contenuti corrispondono alle
condizioni
lavorative dello specifico cantiere; ‘cantiere’
qualora la specificità del cantiere determini condizioni di esposizioni
diverse
rispetto alla scheda “generale” (ad esempio, esposizioni ai rischi,
attività o
relativi tempi dedicati) e abbia quindi reso necessaria una nuova
valutazione”;
- le schede di gruppo omogeneo, quando necessario, “devono essere
completate
dalla valutazione dei rischi rumore, vibrazioni, chimico e
cancerogeno/mutageno”; dalle quali si deducono anche i rispettivi indici di attenzione (inesistente,
basso, significativo, medio, rilevante, alto) attraverso le tabelle di
valutazione “cantiere” di tali rischi da riportare nelle schede SGO;
- “la redazione del POS
secondo il modello proposto consente l’aggiornamento
costante per ogni cantiere del DVR dell’impresa, per mezzo delle
eventuali
nuove schede di gruppo omogeneo, delle tabelle di valutazione dei rischi
rumore, vibrazioni, agenti chimici ed agenti cancerogeni/mutageni,
contrassegnate “cantiere”; qualora la situazione documentata nella
scheda di
“cantiere” dovesse ripetersi nel tempo, è necessario aggiornare il DVR”
riportandola in qualità di SGO “generale”;
- “l’uso delle schede di gruppo omogeneo
consente di fornire l’elenco completo di
tutti i DPI in dotazione ai lavoratori (espressamente previsto
dall’Allegato XV del D.Lgs 81/2008) dettagliatamente e per ogni mansione
svolta
nel cantiere”;
- “affinché il POS possa essere considerato aggiornamento del DVR devono
essere
allegate le schede bibliografiche di
riferimento (SBR) relative alle dotazioni di lavoro che non potevano
essere
considerate al momento della redazione del DVR (ad esempio, macchine a
noleggio);
- “l’impresa deve realizzare le misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);
tuttavia
l’impresa ha la facoltà di proporre al coordinatore per l’esecuzione
delle integrazioni al PSC (D.Lgs. 81/2008 art. 100 comma 5) laddove
ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza in cantiere sulla base della propria
esperienza”. Il POS è da “considerare
come piano complementare di
dettaglio del PSC”. All’interno del modello proposto sono previste
due
sezioni dove è possibile indicare procedure complementari e di dettaglio
richieste dal PSC, misure preventive e protettive integrative rispetto a
quelle
già previste nel PSC;
- “il modello di POS proposto non prevede il cronoprogramma dei lavori in quanto già contenuto nel PSC ed al
quale l’impresa si deve attenere”. La normativa prevede però che la
successione
dei lavori di demolizione, laddove ve ne siano, risulti da apposito
programma contenuto nel POS (art.151 del D.Lgs. 81/2008);
- il modello proposto, infine, prevede due sezioni relative alla documentazione a corredo del POS
(allegati e documenti tenuti a disposizione).
Inoltre è bene ricordare che l’impresa
esecutrice deve:
- “attuare quanto previsto dal PSC e dal POS (l’accettazione del PSC e
la
redazione del POS costituiscono, limitatamente al cantiere in oggetto,
adempimento agli obblighi previsti agli artt.
17 comma 1a, 26 commi 1b, 2, 3 e 5 e
all’art. 29 comma 9 del D.Lgs. 81/2008);
- trasmettere il POS, prima dell’inizio dei propri lavori, all’impresa
affidataria che, previa verifica della congruenza con il proprio, lo
trasmette al Coordinatore
per
la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):
i
lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che
devono
essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall’avvenuta
ricezione (art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008);
- mettere a disposizione dei Rappresentanti
dei
Lavoratori per la Sicurezza il PSC e il POS almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori (art. 100 comma 4 del D.Lgs. 81/2008)”.
Inoltre:
- “l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici
ed ai lavoratori
autonomi;
- le imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto
nel PSC e nel POS”.
Il documento – che vi invitiamo a visionare direttamente per la sua
ricchezza
di informazioni – offre anche informazioni relative a come comportarsi
con lavoratori
autonomi, imprese sub-appaltanti e con i propri lavoratori autonomi
sub
affidatari.
Si ricorda infine che il POS “dovrà essere aggiornato in seguito ad
eventuali
variazioni del PSC,
delle attività lavorative, dei rischi e delle conseguenti misure di
sicurezza
da adottare.
Nel manuale è contenuta una utile tabella
di confronto per facilitare la verifica del rispetto dei contenuti
minimi
previsti dall’attuale normativa, nonché il modello di POS vero e proprio
con
spiegazioni e integrazioni dei contenuti riportati.
Inoltre sono riportati alcuni esempi di
Piani Operativi di Sicurezza dedicati:
- ESEMPIO 1 - “Realizzazione canalizzazione”;
- ESEMPIO 2 - “Edificio civile abitazione: realizzazione murature”;
- ESEMPIO 3 - “Edificio civile abitazione: realizzazione strutture in
c.a.”.
Nella sezione “modelli” dell’intero
manuale sono disponibili:
- delle istruzioni per compilare il
modello di POS;
– il modello di Piano Operativo di
Sicurezza proposto.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo
12:
Il Piano Operativo di Sicurezza (formato PDF, 4.14 MB);
- Istruzioni
per
la compilazione del modello di POS (formato PDF, 516 kB);
- Modello
di
Piano Operativo di Sicurezza (formato DOC, 393 kB);
- La
valutazione
dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato
ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni
edizione
2009 (formato PDF, 496 kB): contiene
alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da
consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di
valutazione dei rischi.
Tiziano Menduto
Commenti alla pagina.
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