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Verbali di coordinamento: integrazione e modifica dei PSC
Ci sono sentenze della Corte di Cassazione, come quella di cui parliamo oggi, che risultano particolarmente importanti e significative, anche a distanza di qualche anno.
Per questo motivo torniamo a parlare della Sentenza n. 57974 del 29 dicembre 2017, che avevamo già presentato nell’articolo “ Sulle funzioni di alta vigilanza del CSE” attraverso un contributo dell’avv. Carolina Valentino dal titolo “Verbali di coordinamento: integrazione e modifica dei PSC” che oltre ad alcune riflessioni sulla sentenza presenta delle interessanti considerazioni finali.
Verbali di coordinamento: integrazione e modifica dei PSC
Il presente approfondimento trae spunto da un corso di formazione, durante il quale il relatore Avv. Rolando Dubini – tra i massimi esperti a livello nazionale della materia antinfortunistica – trattando dell’aggiornamento dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, citava la sentenza della Suprema Corte n. 57974, del 29/12/2017, richiamando il principio espresso dai Supremi Giudici secondo il quale i verbali di coordinamento costituiscono aggiornamento del PSC, senza che sia necessaria alcuna specificazione di dettaglio in tal senso.
Tale pronuncia, sebbene trattasi di un unicum nel panorama giurisprudenziale italiano in materia, rimane in ogni caso ad oggi incontrastata e, quindi, espressione di un principio del tutto valido in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In sintesi, i Supremi Giudici annullavano la sentenza impugnata, con riferimento alla posizione del CSE, per non avere, egli, commesso il fatto – dicasi, in altre parole, per avere, egli, correttamente adempiuto agli obblighi che la normativa in materia antinfortunistica ricollega a tale posizione di garanzia – proprio per avere adeguatamente aggiornato il PSC mediante verbale di coordinamento.
La Sentenza dei Supremi Giudici: il fatto e i Giudizi di merito
In primo e secondo grado, i Giudici del merito condannavano – inter alia – il CSE alla pena e alle statuizioni civili ritenute di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione all’infortunio occorso ai danni di un lavoratore.
Il fatto oggetto del processo si verificava nel corso di lavori in un cantiere edile, presso il quale lavoravano più ditte: il lavoratore de quo stava eseguendo, all'interno di un cavedio, il lavaggio di una persiana smontata con una idropulitrice, mentre, contestualmente, si svolgevano operazioni di uso di un montacarichi posizionato sulla sommità di un ponteggio metallico eretto all'interno del cavedio ove il medesimo lavoratore stava eseguendo la suddetta operazione.
Dal montacarichi, durante la fase di salita, si staccava e cadeva un trapano miscelatore, non adeguatamente assicurato al montacarichi stesso da parte di un dipendente di altra ditta; l'attrezzo colpiva al capo il lavoratore, procurandogli lesioni.
Al CSE si rimproverava di non avere compiuto alcuna delle attività prescritte dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle interferenze fra lavoratori delle diverse imprese, in particolare con riguardo alle modalità di accesso e di sosta nel cavedio.
Per quanto in questa sede interessa evidenziare, con specifico riferimento alla posizione del CSE i Giudici del merito dichiaravano la sua responsabilità per l’infortunio occorso in quanto ritenevano che egli avesse predisposto un piano di sicurezza e coordinamento che non poteva dirsi aggiornato dal verbale di coordinamento del 17 ottobre 2008 (di seguito, anche il “Verbale di coordinamento”).
Il ricorso del CSE
Ricorreva in Cassazione la difesa del CSE, sulla base dei seguenti motivi.
Con un primo motivo, il CSE lamentava erroneità della sentenza impugnata in relazione alla posizione di garanzia che la normativa attribuisce al coordinatore per l’esecuzione.
“[La] posizione [di garanzia del CSE] comporta obblighi di alta vigilanza e di verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici, nonché dell'idoneità del piano operativo e dell'eventuale necessità di procedere a un aggiornamento del piano stesso”.
Il ricorrente deduceva che il verbale della riunione di coordinamento del 17 ottobre 2008 costituiva una vera e propria integrazione del piano di sicurezza, che all'allegato 1 - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito - faceva espresso richiamo del precetto contenuto nell'art. 92 lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
Tale Verbale di coordinamento prendeva espressamente in esame anche le lavorazioni da eseguirsi all'interno di cortili (e, dunque, anche del cavedio) come quella ove avvenne l'infortunio: con riguardo a tali luoghi, il CSE aveva introdotto nel documento il divieto di sovrapposizione di lavorazioni, con la sola eccezione del calo a basso delle persiane, da mantenersi sui ponteggi a cura della società [omissis] e da calarsi a cura della società [omissis]: operazione durante la quale, per espressa previsione del Verbale di coordinamento, tutte le lavorazioni dovevano essere sospese.
Quanto alla contestazione circa il fatto che il Verbale di coordinamento non era stato reso noto alle maestranze, come sostenuto nell’impugnata sentenza, in realtà, argomentava la difesa, questo era stato sottoscritto dai rappresentanti delle ditte operanti nel cantiere.
“L'opera di alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione lavori è rivolta non già ai lavoratori, ma ai datori di lavoro delle ditte esecutrici”.
Di talché, questi ultimi erano gravati dall’obbligo di diffondere i contenuti del Verbale di coordinamento al proprio personale, affinché fosse assicurata l’adozione delle misure di prevenzione e protezione nel medesimo individuate.
La pronuncia della Cassazione
Si premettono alcune massime tratte dalla pronuncia in esame.
- Quando nascono gli obblighi di coordinamento e cooperazione?
“Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ora previsti dall'art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte […] la Corte ha precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità”.
- Quali lavoratori sono beneficiari della tutela antinfortunistica?
“Con riguardo alla dedotta assenza di un rapporto di lavoro intercorrente fra il C.A. e il B.F. il ricorso di quest'ultimo si appalesa infondato, atteso che – soprattutto nell'ambito di lavorazioni con la concomitante presenza di più ditte e di lavoratori dipendenti da ciascuna di esse – la formale qualificazione del rapporto non rileva ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia in relazione al c.d. rischio interferenziale. Sotto il profilo generale, del resto, e sulla scia di un costante orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito che la definizione di "lavoratore", di cui all'art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994); ne consegue che, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore”.
- Con specifico riferimento alla posizione del CSE, i Supremi Giudici affermano quanto segue.
Il ricorso del CSE è fondato, con particolare riguardo al motivo di ricorso originario. “Per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo; nel solco della richiamata giurisprudenza si è, altresì, recentemente precisato che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza”.
Ciò posto, i Supremi Giudici ritengono che il CSE abbia puntualmente svolto i propri compiti, nonché documentato la propria attività con modalità idonee, puntuali ed esaustive, contrariamente rispetto a quanto affermato dai Giudici del merito.
E, difatti, il Verbale di coordinamento, che aveva effettivamente funzione integrativa del piano di sicurezza, escludeva la sovrapposizione di attività lavorative anche con riguardo allo svolgimento di operazioni nella parte di ponteggio dentro il cortile (verosimilmente intendendosi, per tale, il "cavedio" ove era avvenuto l'incidente), salvo che per le operazioni di calo a basso delle persiane, durante le quali le altre operazioni di lavoro dovevano rimanere sospese.
Quanto, poi, alla ritenuta responsabilità del CSE per non aver diffuso suddetto Verbale di coordinamento alle maestranze, anche in tale passaggio i Supremi Giudici ritengono che la sentenza impugnata risulti viziata, atteso che i compiti di alta vigilanza affidati al CSE implicavano che egli interagisse non già con le maestranze, ma con i titolari delle ditte esecutrici nel vigilare e coordinare l'osservanza, da parte di costoro, delle misure di sicurezza.
Per quanto precede, con riguardo alla posizione del CSE, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per non avere il suddetto ricorrente commesso il fatto.
Un breve commento…
Nella richiamata vicenda, dunque, i Supremi Giudici hanno annullato l’impugnata sentenza di condanna del CSE per non avere, egli, commesso il fatto.
Ma cosa significa?
In altre parole, i Supremi Giudici hanno ritenuto che, a dispetto dell’accusa, che ravvedeva un’omissione, da parte del CSE, dei propri compiti, in quanto egli non avrebbe correttamente aggiornato il PSC, invero, sanciva la Suprema Corte, tale aggiornamento era avvenuto proprio per avere, l’imputato, indetto apposita riunione di coordinamento e redatto il relativo verbale.
Conseguentemente, non gli era addebitabile alcuna omissione: in questo senso, egli “non aveva commesso il fatto”.
Considerazioni finali
Nella mia esperienza professionale, ho potuto verificare che sono numerose le aziende che hanno adottato procedure più o meno strutturate e complesse aventi lo scopo di verificare a vari livelli i verbali di coordinamento prima della loro firma e diffusione.
Ebbene, alla luce della richiamata sentenza, secondo cui non deve ricorrere alcuna formalità affinché il verbale di coordinamento possa ritenersi aggiornamento del PSC, essendo ex se atto a tale scopo, potrebbe ritenersi – e, dicasi sin da subito, erroneamente – che l’adozione di una procedura – come si diceva, più o meno strutturata – a livello aziendale, affinché il verbale assurga a tale, sia un eccessivo ed ingiustificato aggravio del processo.
Ancor più se detta procedura dovesse prevedere che il verbale di coordinamento venga sottoposto al controllo di più strutture aziendali, che ne verifichino il contenuto prima della firma e trasmissione.
Tale deduzione è, invero, errata: e, difatti, la circostanza per cui un’azienda abbia adottato una procedura articolata e che, eventualmente, preveda il coinvolgimento di diversi soggetti / strutture aziendali è finalizzata sicuramente a garantire:
- maggior controllo circa la correttezza delle modifiche / integrazioni apportate al PSC;
- maggior tutela ai soggetti titolari di una posizione di garanzia.
Porsi dal punto di vista patologico del processo può rendere più chiaro il concetto di cui sopra: in altri termini, che succede se il verbale di coordinamento viene (può succedere) redatto distrattamente e vengono inserite delle informazioni non del tutto corrette o mancanti rispetto alle esigenze di aggiornamento del PSC?
Poniamo un esempio.
In un cantiere X, a seguito dell’evoluzione delle lavorazioni, emerge la necessità di modificare ed integrare il PSC prevedendo la sostituzione dei DPI “X” con i DPI “Y” e “Z”.
Tizio, CSE, redige apposito verbale di coordinamento, ma, per distrazione, menziona solo i DPI “Y”, omettendo i DPI “Z”.
Poniamo le seguenti ipotesi:
- Tizio è CSE di Alfa, che ha adottato apposita procedura, che Tizio segue pedissequamente sottoponendo la modifica / integrazione del PSC contenuta nel verbale a tutti gli step di verifica previsti dalla medesima:
in questo caso si può ragionevolmente immaginare che, in uno degli step previsti dalla procedura aziendale, i soggetti / le strutture coinvolte si rendano conto dell’errore e si proceda senza indugio alla correzione del verbale, cosicché, in caso di ispezione, l’Autorità prenderà visione del verbale di coordinamento con le corrette misure di prevenzione e protezione previste a modifica del PSC;
- Tizio è CSE della società Beta, che non ha adottato, al proprio interno, una procedura per la modifica / integrazione del PSC:
in caso di ispezione, l’Autorità prenderà visione del verbale erroneamente redatto e, alla luce del principio espresso dalla richiamata sentenza, considerarlo integrazione / modifica del PSC; posto l’errore contenuto nel verbale di cui in premessa, il CSE sarà passibile di sanzione per aver omesso di adempiere adeguatamente il proprio compito di integrare / aggiornare il PSC;
- Tizio è CSE di Alfa – che ha adottato la procedura per l’aggiornamento del PSC – ma, per negligenza, non segue tale procedura, non consentendo alcuna verifica / controllo sui contenuti del verbale di coordinamento:
anche in questo caso, in caso di ispezione, l’Autorità potrebbe, sempre in applicazione del principio della sentenza in commento, considerare il verbale di coordinamento erroneamente redatto quale inadeguato aggiornamento del PSC ed il CSE, al pari rispetto al punto (ii) che precede, sarà passibile di sanzione per aver omesso il corretto adempimento dei propri compiti. E, difatti, ben potrebbe, l’Autorità, non dare alcuna rilevanza al mancato rispetto della procedura aziendale, che cederebbe il posto al principio espresso dai Supremi Giudici per cui il mero verbale costituisce modifica / integrazione del PSC.
Alla luce di tutto quanto precede, emerge che:
- come affermato dai Supremi Giudici nella richiamata sentenza, il Verbale di coordinamento costituisce ex se aggiornamento / modifica del PSC;
- fermo restando quanto sopra, l’adozione di una procedura a livello aziendale che preveda un maggior e più strutturato controllo sui contenuti del verbale prima della sua firma e trasmissione garantisce una maggior tutela nei soggetti coinvolti (in primis, il CSE).
Avv. Carolina Valentino
Scarica la sentenza di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Matteo Tomaiuolo | 26/02/2025 (16:24:51) |
| Buongiorno, mi permetto una osservazione alle "considerazioni finali". Le ipotesi "tizio è CSE di ALFA", possono valere se e solo se Alfa è anche Committente e quindi giustamente il CSE è inserito in un flusso "procedurale". Diversamente se, come nella maggior parte dei casi, il CSE è espressione della Committenza e l'impresa Affidataria/esecutrice è soggetto terzo, le condivisione (e/o approvazione) del Verbale del CSE (nel senso più stretto "step by step") non si dovrebbe neanche porre, se non limitatamente ad aspetti di di buon senso e/o di errore palese. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Ringrazio e saluto, MT | |
