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SISTRI: le risposte alle domande di Confindustria

 SISTRI: le risposte alle domande di Confindustria
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

18/11/2013

E' Stato pubblicato sul sito del Sistri il Quadro Sinottico relativo agli aspetti normativi: le risposte alle domande avanzate da Confindustria.

Pubblichiamo la parte del Quadro Sinottico relativa alle domande sugli aspetti normativi del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, avanzate da Confindustria alla Direzione del Contact Center tratta dal sito SISTRI.
 
Sono obbligati all’operatività del Sistri, prevista per il 1° ottobre i “nuovi produttori”, solo nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi?
I nuovi produttori sono obbligati ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi.
Possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi – in queste ipotesi sarà obbligatorio aderire al SISTRI, come gestori e anche come produttori;
- trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi: in questa ipotesi non sarà obbligatorio aderire al SISTRI.
 
La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1° ottobre il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)?
In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti al sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell’accettazione telematica del rifiuto di cui all’art. 20 del dm 52/2011)?
Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario. Per i produttore iniziali sono mantenuti al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014).
 
L’obbligo di adesione al Sistri riguarda tutti i rifiuti pericolosi, o solo gli speciali pericolosi?
La nuova formulazione dell’art. 11 del d.l. 101/2013 dettaglia con precisione le categorie dei soggetti obbligati, distinguendo gli obblighi con riferimento ai Rifiuti speciali pericolosi e ai Rifiuti urbani pericolosi.
(« 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano
operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.)
Per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi, tuttavia, il SISTRI potrà essere applicato soltanto all’esito di una fase di sperimentazione, che prenderà avvio dal 30 giugno 2014, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 11 del d.l. 101/2013, aggiunto dalla legge di conversione 125/2013.
 
Per “trasportatori a titolo professionale” obbligati a partire dal 1 ottobre si intendono i soggetti di cui all’art. 212 comma 5?
Va osservato che l’operatore che trasporta i rifiuti da lui prodotti come ente o impresa è senza dubbio un trasportatore professionale sotto il profilo della normativa comunitaria, ma in materia di Sistri la definizione comunitaria non sembra essere vincolante. In ogni caso si tratta di un trasportatore professionale particolare. Le procedure Sistri non gli consentono infatti di operare come i trasportatori in conto terzi. Si consideri che il produttore deve prendere in carico i rifiuti nello speciale registro cronologico del produttore/trasportatore in conto proprio, che viene rilasciato dal Sistri sulla sede legale dell’impresa (e non sull’unità locale dove il rifiuto viene prodotto) e predisporre la scheda movimentazione da questo registro. Se non procede in questo modo non può effettuare il trasporto. Ne consegue che questo operatore, se deve utilizzare il sistri per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a partire dal 1 ottobre 2013, è obbligato dalla stessa data a operare sul Sistri anche come produttore. Gli operatori interessati sono 25.700, che andrebbero ad aumentare le 17000 imprese dichiarate dal Ministro come obbligate a partire dal primo ottobre. Va ricordato che stiamo parlando di trasporti inferiori a 30Kg.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi.
Pertanto, per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno
prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo
2014 (termine stabilito per la generalità degli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi).
 
Il DL 101/2013 ha modificato l’art.188 ter comma 1, sopprimendo le parole “Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. A): […] f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi; g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.” Le sezioni del Manuale operativo relative a tutti i soggetti ora esclusi non trovano applicazione. A chi spetta la compilazione della scheda movimentazione relativa a questi operatori?
La legge di conversione n. 125/2013 ha reinserito la fattispecie relativa al trasporto intermodale, al comma 1 dell’art. 11 del d.l. 101/2013: "1. […] Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale”.
I raccomandatari marittimi delegati da armatore o noleggiatore che intervengono nel trasporto navale sono comunque ricompresi nella nozione di trasporto a titolo professionale. Armatori e
noleggiatori che effettuano il trasporto e che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per effettuare gli adempimenti SISTRI.
 
Come annotato nel Manuale operativo, il trasporto transfrontaliero è regolato dal Reg. 1013/2006, che garantisce giuridicamente la tracciabilità in Europa. Perché il Manuale Operativo esenta dalla procedura i soli trasportatori esteri? Il Reg. 1072/2009 disciplina il trasporto in regime di cabotaggio, stabilendo che sono applicate ai trasportatori non residenti le medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello stato ospitante. Quale procedura deve essere applicata al vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio di rifiuti pericolosi in Italia?
Il vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio in Italia segue le procedure applicate dal Sistri. Il vettore estero che effettua trasporti transfrontalieri in partenza dall’Italia segue altresì le procedure SISTRI.
I vettori che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero verso l’Italia o che attraversano il
territorio italiano non sono soggetti al SISTRI (la tracciabilità è assicurata dal Regolamento n.
1013/2006).
 
Soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono soggetti a Sistri dal 1 ottobre come nuovi produttori?
Si. I soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono tenuti ad aderire al SISTRI dal 1 ottobre 2013, come recuperatori o smaltitori, o come nuovi produttori, secondo l’attività che svolgono.
 
Un produttore iniziale di rifiuti che in alcune unità locali svolge anche attività secondarie di gestione di propri rifiuti pericolosi (attività asservita alla produzione) deve utilizzare il SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013? In caso affermativo, l’applicazione del SISTRI riguarderà solo le proprie attività di trattamento, recupero e smaltimento?
Si, si tratta infatti di gestore prima ancora che produttore. La risposta al quesito discende dalla
rilevanza, quale criterio distintivo ai fini dell’obbligo di adesione al SISTRI, della natura soggettiva e quindi dell’attività astrattamente esercitabile dall’operatore (anziché della natura
dell’attività svolta in concreto pro-tempore). Resta inteso che l’applicazione del SISTRI attraverso la compilazione delle schede riguarderà in questa fase solo le attività di gestione.
 
Le procedure di gestione interna dei rifiuti, non previste dalla normativa Sistri, ma riportate nel Manuale operativo al capitolo 7.3, non possono essere rese operative senza un chiarimento. Attualmente gli impianti tracciano i movimenti interni sulla base delle diversificate prescrizioni delle singole autorizzazioni. In assenza di specifiche procedure di interoperabilità, tali prescrizioni non sono attuabili con quanto previsto dal citato capitolo del Manuale. Queste prescrizioni vengono assolte attraverso la tracciabilità interna prevista al Capitolo 7.3 del Manuale?
L’applicazione del par. 7.3. del Manuale è stata sospesa, come indicato nella Circolare n. 1 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
 
Quali sono i riferimenti normativi e procedurali (indicati nel manuale operativo) che disciplinano gli obblighi per il soggetto intermediario, nell’utilizzo di Sistri? L’intermediario interviene solo se coinvolto dal gestore o dal trasportatore? Quale responsabilità ricade sull’intermediario nel caso non venisse coinvolto nella movimentazione da parte del trasportatore o del gestore?
La procedure dovranno essere riviste alla luce della nuova normativa.
 
Considerato che il DL 101/2013 crea un’interruzione sistematica tra produttori e trasportatori a partire dal 1° ottobre, e che già esiste una procedura per gestire questa casistica di disallineamento (micro raccolta), è possibile generalizzare questa procedura, indicata al comma 4bis dell’art. 18 del DM 52/2011 a tutte le movimentazioni dal 1° ottobre?
No, in quanto l’applicazione generalizzata dell’art. 18, comma 4-bis, del d.m. 52/2011 (in sintesi: intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per effettuare gli adempimenti SISTRI.
 
Come annotato nel Manuale operativo, il trasporto transfrontaliero è regolato dal Reg. 1013/2006, che garantisce giuridicamente la tracciabilità in Europa. Perché il Manuale Operativo esenta dalla procedura i soli trasportatori esteri? Il Reg. 1072/2009 disciplina il trasporto in regime di cabotaggio, stabilendo che sono applicate ai trasportatori non residenti le medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello stato ospitante. Quale procedura deve essere applicata al vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio di rifiuti pericolosi in Italia?
Il vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio in Italia segue le procedure applicate dal Sistri.
Il vettore estero che effettua trasporti transfrontalieri in partenza dall’Italia segue altresì le procedure SISTRI.
I vettori che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero verso l’Italia o che attraversano il
territorio italiano non sono soggetti al SISTRI (la tracciabilità è assicurata dal Regolamento n.
1013/2006).


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Soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono soggetti a Sistri dal 1 ottobre come nuovi produttori?
Si. I soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono tenuti ad aderire al SISTRI dal 1 ottobre 2013, come recuperatori o smaltitori, o come nuovi produttori, secondo l’attività che svolgono.
 
Un produttore iniziale di rifiuti che in alcune unità locali svolge anche attività secondarie di gestione di propri rifiuti pericolosi (attività asservita alla produzione) deve utilizzare il SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013? In caso affermativo, l’applicazione del SISTRI riguarderà solo le proprie attività di trattamento, recupero e smaltimento?
Si, si tratta infatti di gestore prima ancora che produttore. La risposta al quesito discende dalla
rilevanza, quale criterio distintivo ai fini dell’obbligo di adesione al SISTRI, della natura soggettiva e quindi dell’attività astrattamente esercitabile dall’operatore (anziché della natura
dell’attività svolta in concreto pro-tempore). Resta inteso che l’applicazione del SISTRI attraverso la compilazione delle schede riguarderà in questa fase solo le attività di gestione.
 
Le procedure di gestione interna dei rifiuti, non previste dalla normativa Sistri, ma riportate nel Manuale operativo al capitolo7.3, non possono essere rese operative senza un chiarimento. Attualmente gli impianti tracciano i movimenti interni sulla base delle diversificate prescrizioni delle singole autorizzazioni. In assenza di specifiche procedure di interoperabilità, tali prescrizioni non sono attuabili con quanto previsto dal citato capitolo del Manuale. Queste prescrizioni vengono assolte attraverso la tracciabilità interna prevista al Capitolo 7.3 del Manuale?
L’applicazione del par. 7.3. del Manuale è stata sospesa, come indicato nella Circolare n. 1 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
 
Quali sono i riferimenti normativi e procedurali (indicati nel manuale operativo) che disciplinano gli obblighi per il soggetto intermediario, nell’utilizzo di Sistri? L’intermediario interviene solo se coinvolto dal gestore o dal trasportatore? Quale responsabilità ricade sull’intermediario nel caso non venisse coinvolto nella movimentazione da parte del trasportatore o del gestore?
La procedure dovranno essere riviste alla luce della nuova normativa.
 
Considerato che il DL 101/2013 crea un’interruzione sistematica tra produttori e trasportatori a partire dal 1° ottobre, e che già esiste una procedura per gestire questa casistica di disallineamento (micro raccolta), è possibile generalizzare questa procedura, indicata al comma 4bis dell’art. 18 del DM 52/2011 a tutte le movimentazioni dal 1° ottobre?
No, in quanto l’applicazione generalizzata dell’art. 18, comma 4-bis, del d.m. 52/2011 (in sintesi: itinerario non vincolante, elenco dei soggetti che conferiscono non rigido, termine di 48 ore per la compilazione delle schede) risulta giustificata soltanto dalle particolari caratteristiche della micro raccolta.
 
Come si può sostituire un set di dispositivi Usb con un unico dispositivo per tutte le attività svolte nella medesima unità locale? La normativa non lo consente ma il manuale si.
La normativa individua i casi in cui in fase di iscrizione può essere richiesto un dispositivo unico
(All. IA DM 52/2011) Operativamente, tale richiesta può essere evasa avvalendosi del servizio di Contact Center richiedendo l’accorpamento dei dispositivi USB afferenti alla stessa unità locale (sono esclusi i dispositivi relativi alla categorie di trasporto).
Alternativamente è possibile, utilizzando l’applicazione Gestione Azienda (nello specifico la funzione denominata “Richiesta accorpamento dispositivo USB”), accorpare un set di dispositivi
con le rispettive attività, all’interno di un unico dispositivo. L’applicazione è raggiungibile utilizzando il dispositivo USB assegnato e selezionando il collegamento “Gestione Azienda” nel menù principale.
 
La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1° ottobre il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)?
In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti al sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell’accettazione telematica del rifiuto di cui all’art. 20 del dm 52/2011)?
Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda non
sostituisce il formulario.
 
Nel caso in cui il trasportatore/gestore/intermediario, ecc. di rifiuti pericolosi non sia in grado di operare nel sistema Sistri (per problemi tecnici o per inadempienza), il produttore iniziale si libera di ogni responsabilità consegnando i formulari cartacei e compiendo le ordinarie registrazioni?
Si, fino alla cessazione del periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI.
 
Le tempistiche di riallineamento dei dati a sistema erano state individuate con l’art. 2 del DM 20 marzo 2013 ed erano state fissate in base all’avvio dell’operatività del SISTRI (definito dall’art. 1 dello stesso decreto).
Dato che l’art. 1 è stato abrogato dal DL 101/2013 e l’art. 2 non è stato modificato (nonostante i riferimenti all’art. 1) sarebbe utile capire entro quale data debbano essere effettuate le verifiche di allineamento dei dati per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi per i quali l’avvio dell’operatività è fissata al 3/3/14.
L’allineamento dei dati è propedeutico al corretto utilizzo del sistema; di conseguenza dovrebbe essere ultimato prima dell’avvio operativo per ciascuna categoria di appartenenza. Si provvederà tempestivamente ad adeguare il d.m. 52/2011 alle modifiche legislative.
 
Il produttore che conferisce i propri rifiuti pericolosi a un trasportatore, deve verificarne il rispetto alla normativa Sistri? Se sì, in che modo?
No. E’ soltanto tenuto a conservare la copia stampata della scheda SISTRI – Area Movimentazione, che gli trasmette il gestore e che attesta l’assolvimento dell’obbligo, oppure (in caso di disfunzione) a segnalare che la scheda non gli è pervenuta.
 
 
Fonte: SISTRI.
 


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