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L’esposizione alle sostanze pericolose e la transizione ecologica
Urbino, 27 Gen – Non c’è dubbio che, in questa fase storica, le varie sfide ambientali, connesse, ad esempio, al cambiamento climatico, si intreccino sempre di più con la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Ad affrontare questo intreccio e a soffermarsi anche sulle modifiche costituzionali agli articoli 9 e 41 Cost. è un breve saggio, dal titolo “L’esposizione a sostanze tossiche, emblema della transizione ecologica: dai limiti costituzionali a quelli tecnico-operativi” pubblicato sul numero 1/2025 della rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro”, pubblicazione online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.
Il saggio, a cura di Stefania Buoso, ricercatrice di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, costituisce una rielaborazione di un contributo destinato ad un volume di prossima pubblicazione dal titolo “Esposizione lavorativa a sostanze tossiche. Percorsi multidisciplinari tra prevenzione e responsabilità”.
L’articolo, che presenta brevemente il saggio, si sofferma sui seguenti argomenti:
- Esposizione a sostanze tossiche e transizione ecologica: l’abstract
- Sostanze pericolose, tecniche di regolazione e transizione ecologica
- Ambiente e sicurezza sul lavoro: un processo di cambiamento già avviato
Esposizione a sostanze tossiche e transizione ecologica: l’abstract
Per poter raccontare in breve il saggio di Stefania Buoso possiamo riprendere innanzitutto quanto contenuto nell’abstract.
Si indica che il testo – partendo dal tema dell’esposizione a sostanze tossiche – indaga “le questioni più attuali sul piano dei principi, delle regole e della giurisprudenza relativamente alla tutela della salute dei lavoratori e della salubrità ambientale nella delicata fase della transizione ecologica”.
In particolare, l’analisi si concentra sulla modifica costituzionale degli articoli 9 e 41 Cost., che hanno rafforzato il ruolo della salute e dell’ambiente come limiti all’iniziativa economica, anche alla luce della recente sentenza costituzionale n. 105/2024, successiva alla modifica della l. cost. n. 1/2022.
L’autrice si sofferma anche sulle innovazioni promosse dal diritto sovranazionale, sugli sviluppi del diritto europeo che introducono direttive stringenti in materia di sostanze pericolose e valori limite di esposizione.
La riflessione pone, infine, in luce i passi avanti indicando nella convergenza tra dimensione sociale e ambientale una chiave di miglioramento.
Sostanze pericolose, tecniche di regolazione e transizione ecologica
Riguardo a questi temi il saggio ricorda che l’intreccio tra ambiente interno ed esterno all’impresa “si può cogliere non solo dal d.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro ma anche dal d.lgs. n. 152/2006 in materia ambientale e n. 105/2015 sugli incidenti rilevanti”.
Le modalità per favorire un auspicato e sempre maggiore contatto possono essere diverse, “dalla definizione di un quadro generale volto a raccogliere fondamenti, principi e istituzioni comuni nonché meccanismi di coordinamento tra i diversi ambiti regolativi alla ‘conversione’ della sicurezza sul lavoro quale specialità della legislazione ambientale”. E nel nostro ordinamento, “attualizzare il testo della legislazione prevenzionistica in chiave di sostenibilità, con riferimenti espliciti alla transizione ecologica potrebbe essere la soluzione da preferire, qualora non si ritenesse sufficiente percorrere la strada già in parte praticata della prevenzione integrata mediante i modelli di organizzazione e gestione”.
Si indica anche che voci autorevoli auspicano «una revisione delle regole storiche del d.lgs. n. 81/2008, insieme con la modifica delle norme di tutela dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) e di prevenzione dei disastri ambientali (d.lgs. n. 105/2015)», proprio «nella prospettiva della circolarità dei rischi» (T. Treu, Le trasformazioni del lavoro: discontinuità e interdipendenze. Scritti di un quarto di secolo).
A questo proposito si indica che nel contesto dell’auspicata “transizione ecologica ‘della’ sicurezza sul lavoro, la revisione dei valori limite dell’esposizione a determinate sostanze tossiche costituisce un avanzamento interessante” e le più recenti direttive dell’Unione Europea in materia di sostanze pericolose “illustrano normativamente i differenti livelli sui quali si imbastisce la trama della nocività e, quindi, del suo contrasto”.
Brevemente l’autrice ricorda che “si può classificare una sostanza con ‘soglia’ qualora sia scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute; l’amianto, per esempio, è sostanza priva di soglia così come il piombo è sostanza tossica per la riproduzione, priva di soglia”. Invece, il c.d. «valore limite» rappresenta “il rapporto esposizione/rischio stabilito tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio (così il considerando 7 della direttiva (Ue) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro)”. Si ricorda poi che la direttiva della Commissione 2019/1831 sull’esposizione professionale ad agenti chimici “riprende la definizione della più datata direttiva 98/24/Ce secondo la quale per «valore limite di esposizione professionale» si intende il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore con riguardo a un periodo di riferimento specificato”.
D’altronde anche la disciplina ambientale è “disseminata di valori limite di emissione – sempre di matrice europea – incastonati in trame procedurali il cui corretto esperimento è stato di recente affrontato dalla Corte di giustizia, interpretando la direttiva 2010/75/Ce sulle emissioni industriali”.
Ambiente e sicurezza sul lavoro: un processo di cambiamento già avviato
Il saggio, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi sulla, già ricordata, modifica costituzionale degli articoli 9 e 41 Cost., sulle prime attuazioni nella giurisprudenza costituzionale, con riferimento al caso di un polo petrolchimico di raffinazione del petrolio, e sulla direttiva UE 2023/2668 in tema di amianto.
Per concludere questa breve presentazione del saggio passiamo, tuttavia, direttamente ad alcune conclusioni dell’autrice, relative - questo è il titolo dell’ultimo paragrafo - ad un “processo di cambiamento ormai avviato”.
Si indica che “attestandosi sul piano dei valori e del bilanciamento tra beni giuridici, i nuovi sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana – proprio con riguardo a un caso di stabilimento produttivo con potenzialità lesive della salute e dell’ambiente – consentono di rinsaldare il legame tra detti beni”. In piena consonanza, tra l’altro – continua il saggio - col diritto primario dell’Unione europea che è affrontato, poi, nell’ambito del case law della Corte di Giustizia (pronuncia C-626/22) sul caso Ilva “in cui si sono apprezzate le congiunte finalità dell’Autorizzazione integrata ambientale nonché il rilievo dei valori limite, in termini di prevenzione ambientale”.
Si segnala poi che “le direttive (di prossimo recepimento) sull’esposizione a sostanze pericolose – e, in particolare, quella sull’amianto – segnano la strada della sempre più raffinata minimizzazione del rischio che acquisisce valore non solo per i lavoratori in senso stretto ma anche per la salute della popolazione e la salubrità ambientale”. E riguardo alle “proiezioni di innovazione e raccordo nella tutela dei beni giuridici citati, sembra che – seppur lentamente – il processo di cambiamento sia avviato e che, da qui, non si possa più tornare indietro”.
E la revisione costituzionale che “ha sancito salute e ambiente come limiti all’iniziativa economica privata non può, né deve essere declassata al rango dell’irrilevanza: la sentenza costituzionale n. 105/2024 lo esprime in modo chiaro”.
In questo senso la l. cost. n. 1/2022 “rappresenta il «fondamento su cui erigere nuovi e sempre più avanzati orientamenti giurisprudenziali, che recepiscano e risultino, quindi, in sintonia con una maggiore sensibilità collettiva» nonché «condizione essenziale» affinché l’ambiente venga preso sempre più sul serio, in una prospettiva in cui le decisioni pubbliche e private siano autenticamente orientate alla sostenibilità (R. Pinardi, La revisione)”.
E, in conclusione, la responsabilità dei giuristi “non può che essere, allora, quella di «ricercare, in un dialogo diretto con altre discipline, un nuovo equilibrio tra produzione, lavoro e ambiente per una sostenibilità integrale, che tenga insieme gli aspetti economici e sociali con quelli dell’ambiente» (T. Treu, Il diritto del lavoro alla prova dell’emergenza climatica).
Ricordiamo, infine, il sommario del saggio:
1. Il contrasto tra circolarità e limiti
1.1 Transizione ecologica e tecniche di regolazione
2. Salute e ambiente come “limiti” all’iniziativa economica ex art. 41 Cost.: il rafforzamento dell’orientamento valoriale
2.1 Una prima attuazione nella giurisprudenza costituzionale? La sentenza n. 105/2024 sul caso Priolo
3. Profili evolutivi e di consolidamento della circolarità: nella sicurezza sul lavoro, la direttiva (Ue) 2023/2668 in tema di amianto
3.1 …(segue) nella sicurezza ambientale, la sentenza della Corte di giustizia nella C-626/22 sul caso Ilva
4. Un processo di cambiamento ormai avviato.
RTM
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