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Unità produttiva: la definizione ai fini della sicurezza sul lavoro

Unità produttiva: la definizione ai fini della sicurezza sul lavoro
Emilio Del Bono

Autore: Emilio Del Bono

Categoria: Luoghi di lavoro

17/01/2013

Definire l’unità produttiva consente di determinare il numero di RSPP, dirigenti, preposti, RLS e di individuare uno o più datori di lavoro: i requisiti per identificarla presenti nei riferimenti legislativi e nella giurisprudenza. Di Emilio Del Bono.

 
Brescia, 17 Gen - Definire ed individuare una Unità produttiva è tema assai rilevante in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare troviamo ricadute dirette nella individuazione del datore di lavoro, nella istituzione di un unico o più Servizi di prevenzione e protezione con conseguente presenza di più RSPP, nella organizzazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
Infatti in una unica società/persona giuridica è possibile come è noto il frazionamento datoriale, ovvero la presenza di più datori di lavori per un unico soggetto giuridico quando questo si articola in più unità produttive.
Come chiaramente indica l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro è non solo quello che ha la titolarità del rapporto di lavoro ma anche eventualmente colui che “ha la responsabilità della organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività o della unità produttiva”, purché ovviamente eserciti “i poteri decisionali e di spesa”.
Quindi il definire la unità produttiva determina la possibilità e la fattualità di un frazionamento datoriale o alternativamente la presenza di un solo datore di lavoro con più dirigenti  o preposti nelle articolazioni aziendali.
 

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E ancora troviamo, in relazione al Servizio di prevenzione e protezione, che l’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 afferma che il datore di lavoro “organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva,. aggiungendo al comma 8 che “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione”. Quindi chiarendo che tale opzione è quindi  una scelta organizzativa dei datori di lavoro che a quel punto saranno più di uno perché presenti più unità produttive. Infatti il comma 8 aggiunge che “i datori di lavoro (al plurale) possono rivolgersi a tale struttura per la istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.
Quindi tali norme rendono possibile la presenza di più datori di lavoro e di un unico servizio di prevenzione protezione e quindi di un unico Responsabile del servizio stesso. Unico accorgimento è che tale servizio sia “adeguato a garantire la effettività dello svolgimento dei compiti previsti” (art. 33 come richiamato anche dal recente interpello del Ministero del lavoro del 22 novembre 2012).
 
Quali siano i requisiti per definire una unità produttiva ad oggi si evincono da qualche riferimento legislativo e da alcuni indirizzi di natura giurisprudenziale.
 
La unità produttiva nella definizione del D.Lgs. n. 81/2008
Il testo Unico in materia di sicurezza definisce la unità produttiva come “lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Ora è bene quindi capire cosa sia la autonomia finanziaria e l’autonomia tecnico-funzionale.
 
La Giurisprudenza dal D.Lgs. n. 626/1994 al D.Lgs. n. 81/2008
La Giurisprudenza ci offre qualche chiave di lettura, basti ricordare la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, n. 45068 del 22/11/2004.
In questo pronunciamento si afferma che l’organismo, pur restando una emanazione di una stessa impresa, deve avere “una fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio” ed abbia in condizioni di indipendenza “un proprio riparto di risorse disponibili” così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive della unità.
Addirittura la Cassazione afferma che la “rilevante autonomia” di cui è deve essere dotata la unità produttiva “deve anche essere espressamente prevista negli atti della impresa o della società”.
 
La Unità produttiva  e lo Statuto dei lavoratori
Un altro parametro ci viene offerto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e dalla giurisprudenza che ne è seguita.
La Legge n. 300/1970 si trova ad affrontare tale tema incidentalmente trattando la tutela del lavoratore da licenziamento senza giusta causa ed afferma che:
“il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro”. Tali disposizioni si applicano ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro”.
Vi è quindi in questo caso per definire la unità produttiva un riferimento a parametri quantitativi legato al numero dei dipendenti o dei prestatori di lavoro della singola unità. Vi è peraltro da aggiungere che tale riferimento quantitativo deve essere preso non rigorosamente in materia di sicurezza sul lavoro ma semmai come elemento che sottolinea la dimensione autonoma della unità produttiva stessa. Peraltro la giurisprudenza in applicazione della stessa legge 300/1970  ha affermato anche che “Agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, purché  caratterizzati per condizioni imprenditoriali da indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale".
Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa. (Cass. civ., sez. Lavoro 04-10-2004, n. 19837; Cass. civ., sez. Lavoro, 14-06-1999, n. 5892; Cass. 19 luglio 1995 n. 7848).
 
La Unità produttiva e l’art. 2103 del Codice civile
Un altro parametro di riferimento lo troviamo nell’art 2103 c.c., come sostituito dall’art. 13 della legge n. 300/70,: “ Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (…). Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.  L’assegnazione ad una nuova posizione di lavoro all’interno della stessa unità produttiva, non costituisce quindi trasferimento. Ora esattamente in relazione a tale categoria concettuale, la giurisprudenza ha elaborato una indicazione utile a definire la “Unità”. A questo riguardo la giurisprudenza considera  una unità produttiva “ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale” (Cass. civ., sez. Lavoro 29-07-2003, n. 11660)
L'unità produttiva va quindi individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, restando invece esclusi quegli organismi minori che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa (Cass. civ., sez. Lavoro 21-07-2000, n. 9636, Cass. civ., sez. Lavoro 14-06-1999, n. 5892).
 
La Unità produttiva e l’inquadramento Inail
Da ultimo anche per ciò che riguarda la denuncia di iscrizione all’Inail la Circolare dell’ente stesso del 18 giugno 2001 ha affermato che la impresa deve fare una sola denuncia intendendosi la sede, quella dove “si svolge la produzione dei beni e dei servizi oggetto dell’attività aziendale”, salvo l’azienda svolga la propria attività in più luoghi di lavoro purché dotati di “autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. In mancanza di questa autonomia “l’eventuale diversa struttura dell’azienda anche se fisicamente separata dalla struttura principale non va considerata quale autonoma e distinta sede di lavoro e deve essere ricondotta a fini assicurativi alla sede dalla quale dipende (circ. n. 9 del 2002 e Nota 18 giugno 2007).  Anche l’unico inquadramento o la pluralità di denunce di iscrizione all’Inail si rileva quindi elemento determinante per stabilire sotto il profilo dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 se vi sia o meno una unità produttiva.
 
In conclusione quindi per dichiarare l’esistenza di una unità produttiva sono necessari requisiti di autonomia assai stringenti che rendono l’ipotesi della sua esistenza non certo frequente ed è quindi auspicabile non darne una superficiale e distorsiva interpretazione estensiva.
 
Emilio Del Bono


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Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
17/01/2013 (09:04:03)
Tutto chiaro !
Ma è possibile avere più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ad esempio (interessato) nel caso in cui una azienda di milano, ha cantieri periferici stabili e duraturi di manutenzione di grossi impianti(ma non identificabili come unità produttiva)in diversi punti d'Italia ?
Ringrazio e saluto
Rispondi Autore: enzo t - likes: 0
17/01/2013 (09:57:58)
E' ovvio, in tal caso occorre prevedere nel Serivizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, anche degli ASPP, ovvero persone delegate a svolgere quel servizio in tale luogo, distaccato, sempre avendo cura di interfacciarsi con il RSPP, che organizza il servizio.
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
17/01/2013 (10:07:45)
Sig. Raneri, mi permetto di risponderLe perchè ho avuto modo di avere uno scambio di battute con l'avv. Dubini (che ringrazio) proprio in commento ad un Suo editoriale.
La risposta è che non si può (anche se lo trovo poco ragionevole); può però utilizzare la figura dell'Adetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Quindi, può mettere uno o più ASPP a supporto del RSPP che comunque resta unico.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
19/01/2013 (11:56:14)
Grazie Gabriele Brion, infatti al momento la situazione è proprio questa.
Ma non è chiaro quali siano i confini fra RSPP e ASPP: non ho trovato nulla che riesca a definire specificatamente i compiti dell'ASPP, fra quelli rientranti nell'Articolo 33 del D.Lgs. 81/2008, nè immagino che ASPP possa significare l'RSPP di stabilimento oppure come delegato dall'unico RSPP.
Non è mai stato trattato con precisione chi è effettivamente un ASPP: in giro si trova solo qualcosa che gli assegna compiti, che io reputo prettamente dei dirigenti e dei preposti, per cui ciò non mi sembra corretto.
Grazie per la sua disponibilità
Rispondi Autore: Alessandro Claudio Orefice - likes: 0
20/01/2013 (11:13:19)
In Breve anche gli ASSP hanno i compiti del RSPP e favoriscono il gioco di squadra, come consulenti ausiliari del DdL nelle U.P. e non; sono coordinati dal RSPP e si coordinano funzionalmente a questi [la comunicazione, attestata, è importante]. Come staff tecnico che propongono e portano avanti i compiti d'intesa con il RSPP, non hanno a nulla a che vedere con i diversi statuti mansionari [compiti ed attribuzioni di dirigenti e preposti]. Spesso si riscontra confusione, così come la si riscontra notoriamente nella vulgata che recita 'Ah si,il RSPP: il responsabile della sicurezza...". Insomma: l'Assp è autonomo, ma non indipendente dal RSPP. Se poi il rapporto di lavoro è subordinato, le cose superficialmente si complicano [spesso è anche uomo SG, dipendente gerarchicamente dalla struttura tecnica. In questi casi, dall'esterno, d'acchito si fa fatica a percepire la distinzione tra competenza tecnica [come ASPP] dalle azioni svolte come attribuzioni gestionali di funzione. Se si scivola su questo versante è quindi usuale trovare [pur senza delega di funzioni] lo svolgimento di compiti dirigenziali della prevenzione, come dirigente di fatto [ma non in quanto ASSP, in sè e per sè]. E spesso senza consapevolezza.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
21/01/2013 (09:44:09)
Grazie per la risposta:mi ha riordinato alcune idee.
Ma sono convinto che bisognerebbe elaborare una procedura di gestione di un SPP articolato con vari ASPP, sebbene i compiti di questi ultimi potrebbero essere quelli di effettuare misurazioni per la valutazione dei rischi e per successive revisioni; elaborazione di singole parti di valutazione dei rischi molto specialistiche, assistenza diretta alla line circa le decisioni da prendere e le modifiche del documento di valutazione da apportare, stesura di relazioni (simili a quelle del medico) per la partecipazione dell RSPP alla unica riunione periodica ex art 35, ecc,
Seppure mi sembra troppo poco ...
Rispondi Autore: Alessandro Claudio Orefice - likes: 0
29/01/2013 (09:15:58)
E questa, che indichi, mi sembra un'idea buona operativa.Anche se devo dire che 'costoro' già fanno sapendo normalmente; è chi fa senza sapere di essere [tutti gli altri,quelli in gerarchia, per capirci]che preoccupano di più...
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
29/01/2013 (17:12:25)
ovviamente
Grazie ancora per la disponibilità
Rispondi Autore: meneghini tatiana - likes: 0
16/01/2014 (15:06:49)
Buongiorno, in relazione alla definizione di unità produttive, noi gestiamo solo aziende con unità produttive prive di autonomia e ci è stato detto di fare un unico documento di valutazione rischi per l'unità principale ed inserire gli indirizzi delle varie unità locali che stanno in capo a questa, dato che fornisce lo stesso servizio. E' giusto? bisogna tenere copia dello stesso dvr anche nelle altre unità? e deve essere nominato un preposto? Preciso che mi riferisco solo al settore commercio e turismo (quindi negozi, bar e ristoranti)
grazie
tatiana
Rispondi Autore: S - likes: 0
17/11/2021 (19:57:07)
Non credo che sia sufficiente se non si tiene anche conto dei contesti strutturali dell'attività.

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