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Sulla responsabilità per un sinistro stradale

Sulla responsabilità per un sinistro stradale
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

22/10/2018

Per un sinistro stradale originato da un’inidonea segnalazione di un cantiere in corso nessuna responsabilità si può attribuire all’autista che lo ha provocato se risulta che una migliore segnaletica avrebbe diminuito il rischio che lo stesso accadesse.


La sentenza in commento si è occupata di un sinistro stradale provocato dall’autista di una autovettura nel corso del quale la stessa si è scontrata con un’altra autovettura proveniente in senso inverso la cui conducente è deceduta. L’incidente era avvenuto per una insufficiente segnaletica di alcuni lavori di riparazione della rete idrica in corso in corrispondenza di un tombino posto al centro della carreggiata. Più in particolare il conducente dell’autovettura investitrice, dopo un sorpasso effettuato ad una velocità superiore a quella consentita, rientrando nella propria carreggiata, si è venuto a trovare davanti il tombino malamente segnalato. Il conducente stesso per evitare l’ostacolo ha sterzato a sinistra lasciando sulla destra il tombino andando a scontrarsi frontalmente con l’altra autovettura.

 

L’autista che ha provocato il sinistro è stato condannato, all’esito di un giudizio abbreviato, mentre per quanto riguarda l’amministratore dell’impresa incaricata dei lavori presso il tombino la suprema Corte, citando espressioni emanate per precedenti analoghi, ha confermata la condanna inflitta nei primi due gradi di giudizio e ha precisato in merito che nel caso di un sinistro stradale originato dall’inidonea segnalazione di un cantiere in corso sulla strada nessuna responsabilità si può attribuire all’imprudente velocità dell’autista che lo ha provocato se risulta che una migliore segnaletica del cantiere avrebbe diminuito il rischio che l’incidente accadesse.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale il responsabile legale di un’impresa era stato riconosciuto colpevole dell'omicidio colposo del conducente di un’autovettura, con violazione della disciplina di cui al regolamento di attuazione del codice della strada e delle norme in materia di sicurezza dei cantieri mobili, e, per l'effetto, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.

 

Con riferimento alla dinamica del sinistro era accaduto in particolare che l’autista di un’autovettura  conducendo di notte il proprio mezzo ad una velocità di gran lunga superiore al limite consentito (non meno di 108 km orari rispetto ad un limite di 30 km orari) lungo una strada provinciale a doppio senso di marcia sulla quale erano in corso lavori di allargamento della sede stradale segnalati da cartelli e da strisce gialle a terra, dopo avere sorpassato un'auto che procedeva a circa 50-60 km orari, nel rientrare, in un tratto rettilineo, si è trovato di fronte, al centro della carreggiata, un segnale che indicava una buca (corrispondente al tombino sul quale erano in corso lavori di riparazione della rete idrica autonomi rispetto a quelli per l'allargamento della carreggiata), costituente un piccolo cantiere che era segnalato solo da quattro paletti infissi a terra attorno ai quali era stato appeso un nastro di colore bianco rosso. L’autista, anziché sfilare a destra lasciandosi l'ostacolo a sinistra, si dirigeva verso sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia e andando a collidere frontalmente con un’altra autovettura la cui conducente decedeva poco dopo in ragione delle gravi lesioni riportate nel violentissimo impatto.

 

Il conducente dell’auto investitrice è stato condannato all'esito del giudizio abbreviato mentre il rappresentante legale dell’impresa esecutrice incaricata dei lavori di riparazione della condotta idrica, che erano in corso sulla strada in questione, veniva rinviato a giudizio per omicidio colposo con violazione della disciplina di cui al regolamento di attuazione del codice della strada e delle norme in materia di sicurezza dei cantieri mobili su strada, per non avere segnalato o curato che venissero segnalati i lavori con le modalità fissate dalla normativa vigente all'epoca, e veniva condannato nel doppio grado di merito.

 

Il ricorso in cassazione e le decisioni della Corte suprema

L’amministratore dell’impresa esecutrice è ricorso in cassazione tramite il proprio difensore di fiducia che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata denunziando una "mancanza di motivazione". Lo stesso si è lamentato che la Corte di Appello non si era espressa in merito all’irrilevanza sul fatto della presenza del cantiere al centro della strada non correttamente segnalato nei pressi del tombino peraltro di limitate dimensioni, ed ha sostenuto altresì che, esistendo un divieto assoluto di sorpasso, non si poteva affermare che se il cantiere fosse stato segnalato correttamente l'evento non si sarebbe verificato.

 

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha posto in evidenza che nella sentenza impugnata è stato indicato chiaramente che la ragione della morte dell’automobilista era da attribuire ad un concorso di cause colpose indipendenti quali le plurime omissioni, accertate tramite consulenza, da parte della ditta incaricata della riparazione del tombino quanto alla segnaletica (mancanza di cartelli e di segnali, luminosi o catarifrangenti) che indicassero un "cantiere nel cantiere", attribuendo anche una responsabilità nella causazione dell'incidente alla velocità ed alla condotta di guida dell’autista dell’auto investitrice ma che è stato sottolineato, nel contempo, che il medesimo si è trovato all'improvviso di fronte ad un ostacolo, che con la sola luce dei propri fari, non poteva che vedere quando era ormai troppo vicino allo stesso, mentre una adeguata e dovuta segnalazione del cantiere avrebbe potuto determinare nel conducente maggiore cautela e diverse condotte di guida. Da ciò è derivata quindi, secondo i giudici, la diretta responsabilità dell’amministratore dell’impresa esecutrice che avrebbe dovuto operare il necessario controllo sulla corretta esecuzione dei lavori dei suoi operai.

 

Del resto, ha evidenziato la Sez. IV, la decisione della Corte di merito è risultata in linea con le plurime puntualizzazioni della Corte di legittimità, sia pure rese in fattispecie non del tutto coincidenti con quella in esame. «In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulle circolazione stradale”, ha così concluso la suprema Corte, “in caso di incidente originato dall'assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente” Rigettato, in definitiva, il ricorso la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 29291 del 26 giugno 2018 (u.p. 8 marzo 2018) - Pres. Piccialli – Est. Cenci –- P.M. Tampieri - Ric. A. V.. - Per un sinistro stradale originato da un’inidonea segnalazione di un cantiere in corso nessuna responsabilità si può attribuire all’autista che lo ha provocato se risulta che una migliore segnaletica avrebbe diminuito il rischio che lo stesso accadesse.

 



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