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Sulla responsabilità per un incidente ad un estraneo in una azienda

Sulla responsabilità per un incidente ad un estraneo in una azienda
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

09/11/2015

La responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire un evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza che impongano la tutela di un diritto altrui. Di G.Porreca

 
 
Per un incidente accaduto non ad un lavoratore ma ad una persona estranea ad una azienda che all’interno di un deposito della stessa di materiali per l’edilizia è deceduta nell’atto di sfilare dei tondini di ferro dalla balla nella quale erano inseriti venendo investito mortalmente da essa, il Tribunale ha individuata la responsabilità del titolare dell’azienda proprietaria del deposito con una decisione la quale è stata poi ribaltata dalla Corte di Appello che ha addebitato invece l’accaduto al comportamento imprudente dell’infortunato. La Corte di Cassazione, alla quale è stata fatto ricorso non si è trovato d’accordo con le decisioni della Corte territoriale annullando la sua sentenza e rinviando gli atti ad essa per un nuovo esame in diversa composizione.
 
E’ importante il principio sulla base del quale la Corte di Cassazione ha presa la sua decisione sostenendo che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire un evento dannoso ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza che impongano la tutela di un diritto altrui. Tale principio, ha sostenuto ancora la Sez. III trova applicazione sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno.
 
Con riferimento poi alla sostenuta imprevedibilità del comportamento del soggetto rimasto vittima dell’accaduto la suprema Corte non ha condivisa questa circostanza essendo stato accertato che l’infortunato si era recato in azienda e si era trattenuto nel deposito per lungo tempo proprio alla ricerca dei tondini per cui era del tutto prevedibile che lo stesso, avendo visto esposta la merce da luì originariamente richiesta, si fosse prodigato per prenderla.
 

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Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Convenuto in giudizio davanti al Tribunale, perché ritenuto responsabile in via esclusiva per un incidente avvenuto in un deposito di materiali per l’edilizia di sua proprietà all’interno del quale è deceduta una persona intenta a sfilare dei tondini di ferro da una balla che l’ha poi investita, il titolare di una azienda è stato condannato in solido con l’ente assicuratore al pagamento della somma di € 25.882,84 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e di € 37.764,27 per quelli non patrimoniali, oltre che delle spese.
 
Su ricorso dei condannati la Corte di Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale, ritenendo che l'evento dannoso si fosse verificato per esclusiva responsabilità dell’infortunato il quale aveva contravvenuto alla specifica autorizzazione del titolare dell’azienda di sciogliere la balla e di prelevare i tondini, ha rigettato tutte le richieste fatte dagli attori i quali si sono quindi rivolti alla Cassazione adducendo diverse motivazioni. Gli stessi nel loro ricorso hanno sostenuto in particolare che la causa dell'evento dannoso fosse da ricollegare alla condotta omissiva della società convenuta in quanto, se in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge ed alle regole di buon senso e prudenza si fosse impedito l'accesso dell’infortunato all'area dove erano depositate le balle di tondini o, per lo meno, non si fosse consentito allo stesso di prelevare il materiale che gli necessitava, autorizzandolo di fatto a manomettere la balla o, ancora, di vietarne i comportamenti che hanno causato una situazione di pericolo, sicuramente l'evento non si sarebbe verificato per cui era da individuare un chiaro rapporto di causalità tra la condotta omissiva del titolare e l'evento dannoso.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso riferito alla individuazione della responsabilità del titolare dell’azienda. “La responsabilità civile per omissione”, ha sostenuto in merito la suprema Corte, “può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui.  Tale principio trova applicazione sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227 comma I, cc.”.
 
La sentenza impugnata, ha fatto notare altresì la Sez. III, si è limitata ad esaminare esclusivamente la condotta imprudente dell’infortunato e non ha esaminato invece la condotta del titolare dell’azienda che ha consentito l'accesso ad un luogo che doveva essere vietato ai non addetti ai lavori e quindi di prelevare i tondini posti nella balla ed ha omesso infine di sorvegliarlo, allontanandosi dal luogo dove quest'ultima era collocata. “Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”, ha aggiunto ancora la Sez. III, “devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro ed in secondo luogo, non è logico ritenere che, nella specie, l'azione della vittima fosse imprevedibile da parte del titolare”. “Quanto a quest'ultimo profilo”, ha concluso la suprema Corte, “va posto in evidenza che il giudice ha accertato che la vittima s'era recato in azienda proprio alla ricerca di tondini grandi e s'è trattenuto nel deposito per lungo tempo, sicché era prevedibile che egli, avendo visto esposta la merce da luì originariamente richiesta, si fosse prodigato per prenderla”.
 
La Corte di Cassazione ha in definitiva cassata la sentenza della Corte di Appello in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato gli atti alla stessa perché, in diversa composizione, riesamini il caso attenendosi ai principi sopra indicati.
 
Gerardo Porreca
 



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