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Sulla posizione di garanzia alla luce del principio di effettività

Sulla posizione di garanzia alla luce del principio di effettività
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

11/02/2019

In base al principio di effettività assume la posizione di garante colui che di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto anche se sono state appaltate a terzi le opere che hanno dato origine a un infortunio.

La Corte di Cassazione, interessata in questa sentenza da un ricorso avanzato dal datore di lavoro di un’azienda e dal preposto dallo stesso incaricato, condannati nei primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice rimasto infortunato nell’eseguire un lavoro su disposizione del preposto utilizzando una attrezzatura di proprietà della ditta committente, ha avuto modo di richiamare, in quanto applicabile al caso in esame, gli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 di informazione e cooperazione da ottemperare da parte del committente che ha la disponibilità operativa dei luoghi in cui si stanno svolgendo i lavori nonché il principio di effettività in base al quale, ha evidenziato la suprema Corte, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto anche se formalmente sono state appaltate a terzi le opere che hanno dato origine a un evento infortunistico.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale ha ridotta la pena applicata a un datore di lavoro e al preposto di un’azienda a 20 giorni di reclusione confermando nel resto le statuizioni civili in favore della persona offesa (condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale di euro 10.000).  i due erano stati imputati del reato di cui all'art. 590 comma 1, 2 e 3 del codice penale in relazione agli artt. 2087 del codice civile 19 e 71 del D. Lgs n.81/2008 perché, nella loro rispettiva qualità, hanno cagionato per colpa a un lavoratore dipendente di una ditta alla quale era stato appaltato il servizio di pulizia e riordino di un capannone industriale, lesioni personali consistenti in ustioni di 2° e 3° estese al collo, tronco e arti superiori, da cui era derivata una malattia e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per complessivi 186 giorni. Agli stessi è stata contestata la colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia e violazione delle norme di prevenzione e, in particolare, per aver il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una frusta elettrica non idonea al lavoro di pulitura di una cisterna contenente vernice antiruggine e il preposto per avere omesso di controllare e vigilare l'osservanza delle normative antinfortunistiche, motivo per il quale il lavoratore stesso, mentre, dopo aver utilizzato un solvente, effettuava la pulizia della cisterna con la frusta meccanica, ha cagionato l'innesco di un incendio dei vapori del solvente procurandosi le ustioni sopra descritte.

 

L'infortunato era un dipendente della ditta appaltatrice ma già da un anno svolgeva quotidianamente la sua attività lavorativa presso la ditta committente, inizialmente come addetto alle pulizie e poi successivamente come operaio addetto, nel settore produttivo, alla conduzione di un carroponte. Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di primo e secondo grado, la mattina dell’evento infortunistico, il lavoratore, incaricato dal preposto capo reparto di coadiuvare un altro operaio, nel mentre puliva con il solvente la cisterna trasportata su un camion in quanto presentava delle incrostazioni di vernice utilizzando, come gli era stato indicato, una frusta elettrica che si trovava nella sua diretta disponibilità a pochi metri di distanza ma che invece normalmente serviva solo a miscelare le vernici, è stato investito da una fiammata che lo ha colpito al volto e al busto. Dall'istruttoria era risultato altresì che la frusta elettrica non era uno strumento idoneo all'uso poiché generava scintille che, venendo in contatto con materiale infiammabile quale era il vapore creato dall'uso del solvente, potevano provocare l'innesco di un incendio.

 

I giudici di merito hanno individuato le posizioni di garanzia a carico degli imputati, avendo accertato che la ditta committente si ingeriva nell'attività svolta dai lavoratori della ditta appaltatrice in quanto il preposto impartiva disposizioni direttamente anche a questi ultimi. Era stato accertato altresì che il giorno dell'incidente non era presente sul posto di lavoro nessun responsabile incaricato della ditta appaltatrice e che era stato il capo reparto a comandare il lavoratore di aiutare un altro operaio. Gli stessi giudici hanno addebitato al preposto la mancata vigilanza in ordine all'uso della frusta elettrica da parte del lavoratore per pulire la cisterna in cui era stato versato il solvente infiammabile tanto più che era stato adibito ad una mansione non propria, che non aveva mai fatto, per cui quindi doveva essere specificatamente informato sui rischi e sulle modalità di sicurezza necessarie allo svolgimento dell'operazione stessa.

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei loro difensori deducendo alcune motivazioni. Gli stessi hanno sostenuto che nessuna ingerenza era stata accertata nell’attività degli addetti alle pulizie di cui faceva parte il lavoratore infortunato e che pertanto era viziata la motivazione della Corte di Appello nel momento in cui ha individuata la qualifica di datori di lavoro e di preposto a carico loro e ravvisata la violazione degli obblighi di coordinamento e sinergia previsti dall'art. 26 del D Lgs n. 81/2008, peraltro mai contestato. I ricorrenti hanno fatto presente che, a loro avviso, la norma in questione prevede obblighi di informazione e coordinamento e non obblighi di formazione e prevenzione del personale dipendente di altre ditte e precisato altresì che gli addetti alle pulizie prendevano ordini da un loro specifico preposto che coordinava le operazioni di pulizia.

 

Gli imputati hanno sostenuto altresì che la frusta elettrica era stata prelevata dal lavoratore di sua iniziativa e che la stessa era in una posizione distante dal luogo della pulizia della cisterna di circa 10 metri oltre al fatto che di norma la stessa non veniva utilizzata per la pulizia delle cisterne proprio per la sua pericolosità. L'imprevedibile ed eccezionale uso di tale attrezzatura pertanto, pericoloso e inidoneo, aveva costituito un fatto interruttivo del nesso causale sia con riferimento alla condotta del datore di lavoro che a quella del preposto.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, ha fatto presente che la decisione impugnata della Corte di Appello non presentava nessuno dei vizi sostenuti. Era stato accertato, infatti, che il committente si ingeriva nell'attività svolta dai lavoratori della cooperativa appaltatrice del servizio di pulizie, dando disposizioni e direttive e intervenendo costantemente nella loro esecuzione, mettendo a disposizione le attrezzature e curando l'organizzazione del lavoro proprio attraverso il capo reparto e che il lavoratore infortunato lavorava presso la ditta committente da circa un anno, inizialmente come addetto alle pulizie poi adibito addirittura al settore produttivo come conduttore di un carroponte.

 

Riguardo poi alle posizioni di garanzia di fatto ricoperte dagli imputati la suprema Corte ha ricordato che “in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, anche se formalmente ha appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all'infortunio”. La stessa Corte ha poi logicamente e coerentemente argomentato la responsabilità penale degli imputati, oltre ogni ragionevole dubbio, richiamando anche la disposizione di cui all'art. 26 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.81/2008 e traendo ulteriori elementi di convincimento proprio dalla interferenza di più organizzazioni di impresa nel medesimo luogo di lavoro.

 

La ratio della norma, ha anche aggiunto la Corte suprema, è evidente specie quando il datore di lavoro committente ha la disponibilità effettiva, nel senso di disponibilità giuridico/operativa, dei luoghi in cui si svolgono i lavori, disponibilità che gli consente di avere (o comunque di essere tenuto ad avere) compiuta conoscenza delle specifiche caratteristiche degli stessi luoghi e quindi dei rischi ad essi connessi. Da ciò consegue l'obbligo di cui alla lett. b) dell'art. 26 citato di fornire ai soggetti terzi (operanti nei propri "spazi" di lavoro) «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività», informazioni che, ha così concluso la Sez. IV non potevano nel caso in esame, come ha affermato coerentemente la Corte territoriale, che essere fornite dal preposto al controllo e all'organizzazione tanto dei lavoratori della cooperativa che dei lavoratori della committente e dal responsabile dell'unità produttiva.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 49373 del 29 ottobre 2018 (u.p. 5 ottobre 2018) - Pres. Fumu – Est. Ferranti - P.M. Spinaci - Ric. B.N e S.M.. - In base al principio di effettività assume la posizione di garante colui che di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto anche se sono state appaltate a terzi le opere che hanno dato origine a un infortunio.

 



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