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Sull’inidoneità dei dispositivi di protezione consegnati al lavoratore

Sull’inidoneità dei dispositivi di protezione consegnati al lavoratore
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

28/02/2018

Le responsabilità per un'ustione ai piedi causata dallo scoppio nel locale caldaia di una ditta.  L’azienda non aveva messo a disposizione dell’infortunato i dispositivi di protezione pur previsti nel documento di valutazione rischi.

Roma, 28 Feb – PuntoSicuro si è soffermato più volte sul tema dell’eventuale inidoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare riferimento, nella rubrica “ Imparare dagli errori”,  agli infortuni in cui i dispositivi erano stati utilizzati ma erano risultati non adeguati al rischio da cui proteggersi o inidonei a causa delle dimensioni, del deterioramento del dispositivo e della mancata manutenzione.


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Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i dispositivi di protezione individuale (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

E per tornare a parlare oggi di inadeguatezza strutturale dei DPI e delle correlate responsabilità in caso di infortunio, ci soffermiamo brevemente su una recente sentenza della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 1254 del 12 gennaio 2018, che riguarda il caso di un dipendente che, presso il locale caldaia della ditta, rimane ustionato ai piedi a causa di scoppi di bombolette spray.  In questo infortunio il tribunale ha rilevato l’ inidoneità dei dispositivi di sicurezza individuali utilizzati.

 

L’evento infortunistico e le sentenze di primo e secondo grado

Nel documento si ricorda che la Corte di Appello di Brescia “ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Mantova, con cui M.A. è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 590, primo, secondo e terzo comma, cod.pen.” per avere, in qualità di legale rappresentante della XXX s.p.a., in violazione degli artt. 66, 18, comma 1, lett. d, 37, comma 1, del d.lgs. n.81 del 2008, “cagionato lesioni colposi gravi, con prognosi di 75 giorni, a P.B., dipendente presso il locale caldaia della ditta, ustionato ai piedi a causa di due scoppi delle bombolette spray in data 18 giugno 2010”.

In particolare nella sentenza di primo grado, “l'infortunio patito da P.B. è stato ricondotto all'inconsulto comportamento di un terzo che, gettando delle bombolette spray nella caldaia, mentre la persona offesa era intenta in operazioni di sgrigliatura, ha provocato uno scoppio nella camera di combustione; al datore di lavoro è stata attribuita la responsabilità dell'evento in quanto, in violazione dell'art. 2087 cod.civ., non ha dotato la macchina di dispositivi di chiusura manovrabili solo dagli addetti e non ha previsto la presenza di un ausiliario dell'operaio addetto alla sgrigliatura che potesse sorvegliare lo sportello in modo da impedire comportamenti impropri da parte di estranei. Al contrario, nella ricostruzione della Corte di Appello, si è escluso che l'infortunio sia derivato dal comportamento di un terzo non identificato, consistente nel gettare le bombolette spray nella caldaia, e lo si è attribuito all'imputato per non aver messo a disposizione della persona offesa i dispositivi di protezione pur previsti nel documento di valutazione rischi (e, cioè, di stivali o di ghette da abbinare alle scarpe), che avrebbero impedito alla cenere di penetrare all'interno delle calzature”.

Inoltre il giudice di secondo grado ha “escluso che P.B. stesse lavorando a piedi nudi o con scarpe da ginnastica, ritenendo, invece, che egli indossasse le scarpe polacchino con suole HRO, che gli risultano consegnate dalla scheda personale di fornitura”.

 

Il ricorso alla Cassazione

M.A. ha poi proposto ricorso per cassazione in data 6 giugno 2017 adducendo quattro motivazioni.

I primi tre motivi riguardano:

  •  “l'omessa motivazione in ordine all'eccepita violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., pur ravvisata dal giudice di secondo grado nella sentenza di primo grado”;
  •  “la violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., atteso che, avendo il giudice di secondo grado sostituito la motivazione della condanna, rendendo il reato accertato conforme alla contestazione, ha privato l'imputato di un grado di giudizio”;
  •  “l'inosservanza dell'art. 597 cod.proc.pen., essendosi riconosciuta una circostanza aggravante esclusa dal Tribunale in difetto di appello del pubblico ministero (omessa fornitura dei dispositivi di protezione individuale indicati nel documento di valutazione rischi)”.

Mentre con il quarto motivo si è “dedotta la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla previsione nel documento di valutazione rischi, al tempo dell'infortunio, di utilizzo di ghette o stivali, che sono state previste solo nel documento di valutazione rischi adottato successivamente all'infortunio, ed alla inidoneità dei dispositivi di protezione individuale effettivamente previsti, anche se correttamente indossati (scarponcini e pantaloni a copertura del collo del piede), ad evitare l'infortunio”.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione indica che il ricorso non merita accoglimento.

Rimandiamo alla lettura integrale della sentenza riguardo alla risposta relativa ai primi due motivi e ci soffermiamo, invece, sul terzo e quarto motivo.

 

Secondo la Corte il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto “anche nella sentenza di primo grado era stata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 590, secondo comma, cod.pen. conformemente all’orientamento secondo cui, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 cod. civ., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011 ud., dep. 19/07/2011, rv. 250761)”. E l’aggravante riconosciuta in secondo grado “risponde pienamente alla contestazione originariamente formulata”.

 

Infine presentiamo la risposta al quarto motivo di ricorso che entra un po’ più nello specifico del tema dell’idoneità dei DPI.

 

Infatti secondo la Corte non merita accoglimento anche il quarto motivo, che, “da un lato, si traduce nella denuncia di un asserito travisamento della prova relativamente al contenuto del documento di valutazione dei rischi adottato prima dell’infortunio e, dall’altro, nella censura della valutazione effettuata dal giudice di merito circa la inidoneità dei dispositivi di sicurezza individuali, consistenti nei soli scarponcini senza ghette, anche se abbinati a pantaloni ignifughi”.

Il motivo – continua la sentenza – “da un lato, si riferisce ad una circostanza non decisiva ai fini della decisione e, dall’altro, si traduce in una valutazione di fatto diversa da quella operata dal giudice di merito. In proposito occorre sottolineare che il travisamento della prova è rilevante solo laddove investa elementi in grado di incidere sulla decisione adottata, ribaltandola, mentre, nel caso di specie, ciò che è risolutivo non è il contenuto del documento di valutazione rischi, vigente all’epoca dell'Infortunio, ma l’inidoneità dei dispositivi di sicurezza individuali consegnati al lavoratore, su cui il giudice di merito si è espresso con una motivazione congrua e assolutamente logica (‘l’utilizzo della sola scarpa era tale da non poter impedire che il materiale incandescente trattato dal lavoratore potesse insinuarsi nel bordo superiore della scarpa stessa e raggiungere così le carne dell’operaio’)”.

Inoltre si aggiunge che, “in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482)”.

 

Le conclusioni della Corte di Cassazione

In definitiva con la Sentenza n. 1254 del 12 gennaio 2018 la Corte di Cassazione indica che “il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza 12 gennaio 2018, n. 1254 - Dipendente presso il locale caldaia della ditta ustionato ai piedi a causa di due scoppi delle bombolette spray. Inidoneità dei dispositivi di sicurezza individuali



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