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Sicurezza nelle scuole: responsabilità e obblighi del dirigente scolastico

Sicurezza nelle scuole: responsabilità e obblighi del dirigente scolastico
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

20/03/2019

Indicazioni sul ruolo del dirigente scolastico nel rispetto dei compiti in materia di sicurezza nelle scuole e di formazione del personale e degli studenti. Gli obblighi secondo la normativa, il rapporto con gli enti locali e la manutenzione.

 

Milano, 20 Mar – Se pensiamo nel mondo della scuola alla concomitanza dei percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, alle attività di gestione e promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e alle problematiche correlate alla manutenzione e all’eventuale degrado strutturale degli edifici scolastici, diventa evidente quanto rilevanti siano le responsabilità e gli obblighi che possono essere in capo ai dirigenti scolastici.  

 

Per fornire una panoramica di questi obblighi, con riferimento alla normativa, riportiamo alcuni contenuti di un intervento presentato al convegno “La cultura della sicurezza nelle scuole. Gli impatti e la responsabilità nella gestione quotidiana ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della norma applicabile”, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano il 18 gennaio 2019 a Milano.

 

Datore di lavoro e dirigente scolastico

L’intervento “Il ruolo del Dirigente Scolastico nel rispetto degli obblighi di formazione di docenti, studenti e altro personale”, a cura dell’Ing. Nicoletta Ciprandi (Segretaria SILC - Sicurezza Igiene del Lavoro e Cantieri, Membro del GdL Sicurezza nelle Scuole, Ordine Ingegneri della Provincia di Milano), riporta diverse indicazioni sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nella scuola e fa il punto delle responsabilità e obblighi del Dirigente Scolastico



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Ad esempio si ricorda quanto contenuto nella Circolare Ministeriale 29 aprile 1999 n. 119 che è in relazione sia all’allora vigente Decreto Legislativo 626/94 che al D.M. 29 settembre 1998, n. 382.

Nella circolare ministeriale si indica:

  1. Datore di lavoro «Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come ‘datori di lavoro’, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 626/ 1994 e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto faranno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento». 

E, riguardo alla definizione di datore di lavoro, si segnala il contenuto del Decreto Legislativo 81/2008:

- Articolo 2 – Definizioni comma 1 b) «DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. 

 

E sempre la Circolare Ministeriale n. 119 indica:

  1. Datore di lavoro «Ribadita la normale, tradizionale, competenza prevista da norme previgenti […] al Datore di lavoro […] è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili.»;

D) Organizzazione del servizio «Definito il documento di valutazione del rischio, il dirigente elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione degli interventi di competenza graduati in relazione alle obiettive priorità ed alle disponibilità finanziarie.» 

 

Gli obblighi del dirigente secondo il D.Lgs. 81/2008

Sono riportati sinteticamente nell’intervento gli obblighi indicati dall’Art.18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Decreto Legislativo 81/2008 con riferimento al comma 1:

  • “Costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
  • Nominare:
    • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
    • Ove necessario, il Medico competente (MC) ed assicurare l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
    • Gli addetti alla gestione delle emergenze;
  • Valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure;
  • Contribuire alla valutazione dei rischi dovuti alle interferenze con ditte esterne;
  • Organizzare e gestire le situazioni d’emergenza;
  • Effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione;
  • Informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico;
  • Assicurare la formazione e l’aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all’emergenza” 

Viene poi ricordato il contenuto del comma 3 dello stesso articolo: «Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico». 

 

Enti locali, dirigenti scolastici e manutenzione

Sono poi riportati, con fonte Inail, alcune indicazioni sugli obblighi di ente locale e dirigente scolastico.

 

Ente locale:

  • “Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme
  • Adeguamento alle norme degli edifici esistenti
  • Realizzazione di edifici conformi alle norme
  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti
  • Richiesta di CPI” 

 

Dirigente scolastico:  

  • “Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico
  • Segnalazione tempestiva all’Ente locale delle situazioni di rischio dovute a strutture o impianti
  • Secondo l'art 5 del DM 382/98 e la Circolare Ministeriale 119/99 non dovrà limitarsi alla mera segnalazione, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative 
  • Adotta ogni misura precauzionale (compensativa) atta ad impedire qualsiasi forma di pericolo per la salute e la sicurezza degli occupanti”  

 

L’intervento riporta poi indicazioni relative al Decreto del 28 agosto 2018, n. 129Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e agli Orientamenti interpretativi del 05 gennaio 2019 del MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Riguardo all’articolo 39 del decreto 129/2018 si indica che il comma 2 “contempla la possibilità per le Scuole di affidare autonomamente a terzi, anche in assenza di specifiche e preventive intese con gli Enti territoriali competenti, interventi relativi agli immobili e alle loro pertinenze nel caso in cui gli stessi appaiano indifferibili e urgenti:

  • di «piccola manutenzione e riparazione»;
  • «strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche» 

 

E negli orientamenti del MIUR si indica che a titolo esemplificativo, “possono considerarsi ricompresi, tra gli interventi di piccola manutenzione e riparazione effettuabili, i lavori di seguito indicati:

  • piccole riparazioni di falegnameria (porte, persiane, finestre, sostituzione di vetri rotti, maniglie e serrature, cerniere avvolgibili, cardini ecc.);
  • piccole riparazioni edili e affini, che non richiedano interventi specialistici o che non implichino la produzione di specifiche certificazioni (fissaggio di arredi alle pareti, ripristino di piccole porzioni di pavimenti, piastrellature, ecc.);
  • piccole riparazioni idrauliche (sostituzione guarnizioni, rubinetti, ecc.);
  • manutenzione arredi scolastici danneggiati (banchi, sedie ecc.);
  • riparazione/sostituzione di apparecchi ed impianti igienico‐sanitari;
  • sostituzione di lampade, lampadari o parti di corpi illuminanti, reattori, neon e diffusori, che, di norma, non implichino la produzione di certificazioni di conformità dell'impianto;
  • servizi vari (rimozione di muffe o infiltrazione dalle pareti, disinfestazioni, derattizzazioni ecc.)”.

 

L’intervento riporta poi alcuni obblighi correlati all’applicazione di due altri decreti importanti in tema di sicurezza:

  • D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 
  • D.M. 21 marzo 2018 - Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

 

Riprendiamo dalle slide anche uno schema generale sugli obblighi del dirigente scolastico in materia di salute e sicurezza:

 

Responsabilità e obblighi del Dirigente Scolastico

 

La relazione riporta anche il contenuto del comma 3-bis dell’articolo 18 del Testo Unico: «Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Preposto), 20 (Lavoratori), 22 (Progettisti), 23 (Fabbricanti e Fornitori), 24 (Installatori) e 25 (Medico Competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».

E si ricorda che per “la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli allievi presenti a scuola (nonché degli eventuali ospiti), il dirigente scolastico si avvale dell’opera del Servizio di Prevenzione e Protezione”.

    

Segnaliamo, in conclusione, che l’intervento si sofferma ampiamente anche sul tema della formazione con riferimento sia alla normativa (Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119; D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Accordi Stato-Regioni) che agli aspetti pratici della formazione specifica di vari soggetti (dirigenti, preposti, RLS, lavoratori, addetti primo soccorso e prevenzione incendi) e dei percorsi  di alternanza scuola-lavoro.

 

 

RTM

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Decreto 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.



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Rispondi Autore: Daniela mariantoni - likes: 0
07/10/2019 (13:32:03)
Grazie, l’articolo è scritto da persona competente ed esperta.
Rispondi Autore: Fausto Stocco - likes: 0
29/06/2020 (11:41:58)
Polo Tecnico di Adria provincia di Rovigo, plesso di via Dante Fatiscente.

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