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Registro infortuni e cancerogeni


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Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Pubblichiamo un approfondimento sulle novità relative ai Registri degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici e degli infortuni (ai sensi del DLGS 81 del 2008 s.m.), a cura di Cinzia Frascheri (Giulavorista Responsabile nazionle CISL Salute e sicurezza sul lavoro).

 

Registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici

Le disposizioni normative e procedurali, a carico del datore di lavoro, relative alla tenuta dei registri dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni (art.243, DLGS 81 del 2008 s.m.), così come dei lavoratori esposti agli agenti biologici (art. 280, DLGS 81 del 2008 s.m.) hanno trovato per lungo tempo completa sovrapposizione con quanto previsto per il registro degli infortuni (sul tema, art.18, comma 1, lett. r, DLGS 81 del 2008 s.m.).

 

Difatti, riferendosi a quanto disposto all’art.53, comma 6, prima delle significative modifiche apportate nel 2015, nei riguardi dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici (al pari del registro degli infortuni) era previsto rimanessero in vigore fino a «sei mesi» dopo l’adozione del decreto interministeriale con il quale si sarebbe istituito il Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione (SINP). Un Sistema innovativo (che ricordiamo, non previsto nel DLGS 626 del 1994), finalizzato non solo alla costituzione di una banca dati informatizzata nazionale prevista per raccogliere tutte le comunicazioni dei datori di lavoro relative agli infortuni sul lavoro, a fini statistici e assicurativi, ma quale sistema più ampio di gestione e di confronto dei flussi informativi, nonché dei dati relativi al quadro occupazionale e di rischio, utili al promuovere interventi mirati di prevenzione. Un utilissimo strumento che avrebbe dovuto essere istituito, secondo quanto disposto ai sensi dell’art.8, comma 4, «entro 180 giorni» dalla data di entrata in vigore del DLGS 81 del 2008 s.m..

 

Pur considerando l’evidente ritardo accumulato nella costituzione del SINP (varato solo nel 2016), negli anni quando disposto a carico del datore di lavoro in merito alla tenuta dei registri ha proseguito la sua vigenza, dando piena concretezza anche all’obbligo, sempre a suo carico, di far accedere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (nelle sue diverse tipologie: aziendale e territoriale) ai dati in essi contenuti (ai sensi degli artt.243, comma 1 e 280, comma 2), quale diritto finalizzato all’espletamento della funzione. Non intervenute modifiche normative, sul punto specifico, all’art.53, comma 6 del DLGS 81 del 2008 s.m. (cosa ben diversa per i registri degli infortuni), le modalità di tenuta dei registri degli esposti agli agenti cancerogeni e biologi sono perdurate in modo immutato fino al varo del Decreto Interministeriale n.183, del 25 maggio 2016, con il quale è stato varato il SINP (a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU, avvenuta il giorno 27 settembre 2016). 

 

Trascorsi «sei mesi» da quest’ultima data, secondo quanto dettato dall’art.53, comma 6, le disposizioni in merito alla tenuta dei registri degli esposti agli agenti cancerogeni e biologi avrebbero dovuto essere abrogate, sostituendo la registrazione dei dati con una comunicazione effettuata dal datore di lavoro in modalità telematica, gestita dall’INAIL, finalizzata a consentire, per il suo tramite, il trasferimento delle informazioni al SINP. 

 

Vedendo sopraggiungere tale scadenza, non essendoci le condizioni per poter sostituire la registrazione con una comunicazione telematica dei dati riferiti agli esposti, cogliendo l’opportunità offerta dal Decreto Milleproroghe del 2016 (DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella L. 27 febbraio 2017, n.19), con l’art.3, comma 2, è stata introdotta una modifica al termine temporale dei «sei mesi», raddoppiandone il tempo, e indicando un  nuovo termine pari a «12 mesi». Alla luce di tale modifica, la data del 12 ottobre 2017, quale vigilia del compimento dei dodici mesi previsti dall’avvio dell’operatività del SINP, segna concretamente l’inizio per i datori di lavoro di effettuare la comunicazione relativa ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e agli agenti biologici attraverso la modalità telematica, predisposta dall’INAIL. Una comunicazione che, per il tramite dell’Istituto, confluendo nel SINP, permetterà agli ispettori delle ASL di poter accedere in qualsiasi momento a tali informazioni, ampliando così il sistema di prevenzione e monitoraggio dei lavoratori esposti.

 

A fronte di tale importante novità, è opportuno comunque precisare che non muta, e si conferma, quanto previsto agli artt. 243, comma 1 e 280, comma 2 del DLGS 81 del 2008 s.m., in base ai quali a carico dei datori di lavoro sussiste l’obbligo di far accedere gli RSPP e gli RLS (nella loro duplice tipologia: aziendali e territoriali) alle comunicazioni effettuate relative ai lavoratori esposti, sia per quanto riguarda gli agenti cancerogeni che biologici. A garanzia di tale disposizione, difatti, l’INAIL ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di stampare i moduli contenenti le comunicazioni, tenuto conto che il codice telematico di accesso azienda è riservato al datore di lavoro. 

 

Il passaggio dalla modalità cartacea dei registri degli esposti a quella informatizzata non prevede alcuna perdita di informazioni, tenuto conto che quanto disposto non ha subito modifica alcuna. Pertanto nelle schede di comunicazione informatizzate è previsto che il datore di lavoro indichi per ciascun esposto l’attività svolta, l’agente cancerogeno (o mutageno) e biologico utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Fattore positivo, in questo senso, favorito dalla modalità informatizzata, l’elenco già preordinato nel modulo da compilare degli agenti cancerogeni o mutageni e biologici per i quali le disposizioni normative prevedono il sottoporre gli esposti a sorveglianza sanitaria e, pertanto, a relativa comunicazione. 

 

A rimanere invariato è anche l’obbligo a carico del medico competente di istituire e aggiornare per ciascun esposto una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lett. c). A cura, invece, del datore di lavoro resta confermato l’obbligo di comunicare ai lavoratori interessati, dietro loro richiesta, le relative annotazioni individuali trasmesse e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

 

Registro degli infortuni sul lavoro

Secondo quanto disposto all’art.53, comma 6 del DLGS 81/2008 s.m., prima delle significative modifiche apportate nel 2015, il registro degli infortuni (assieme al registro dei cancerogeni o mutageni e biologici) era previsto rimanesse in vigore fino a «sei mesi» dopo l’adozione del decreto interministeriale, con il quale si sarebbe istituito il Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione (SINP).  Un Sistema innovativo che, come ricordato nel paragrafo precedente (non previsto nel DLGS 626 del 1994), fondamentale ai fini di un migliore sistema di prevenzione, avrebbe dovuto essere istituito, secondo quanto disposto ai sensi dell’art.8, comma 4, «entro 180 giorni» dalla data di entrata in vigore del DLGS 81 del 2008 s.m..

 

Pur considerando, anche in questo caso, l’evidente ritardo accumulato nella costituzione del SINP (varato solo nel 2016), negli anni quando disposto a carico del datore di lavoro in merito alla tenuta del registro degli infortuni ha proseguito la sua vigenza, dando piena concretezza anche all’obbligo, sempre a suo carico, di far accedere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (nelle sue diverse tipologie: aziendale e territoriali) ai dati contenuti nel registro (ai sensi dell’art.18, comma 1, lett o), quale diritto finalizzato all’espletamento della sua funzione.

 

Ad irrompere in tale assetto, determinato da tutt’altre ragioni, è giunto, in data 14 settembre 2015, il DLGS n.151 che, volto a semplificare e razionalizzare le procedure di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, ha introdotto alcune modifiche nell’articolato del DLGS 81/2008, interessando, tra gli altri, quanto disposto in merito al registro degli infortuni. 

 

Mediante l’art.21, comma 4 del DLGS 151 del 2015 (decreto attuativo, delle più ampia legge delega 10 dicembre 2014, n.183, più conosciuta come Jobs Act) è stato disposto che «a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni» e, con l’art.20, comma 1, lett. h, la soppressione del riferimento «al registro degli infortuni», previsto all’art.53, comma 6 del DLGS 81/2008, a partire dall’entrata in vigore del decreto di riforma (prevista per il 24 settembre 2015).

 

La data del 23 dicembre 2015 (novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DLSG 151/15) avrebbe, pertanto, rappresentato l’inizio di un periodo, in attesa del varo del SINP, di grande confusione sussistendo l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di denuncia degli infortuni, ma allo stesso tempo, l’abolizione del registro. Nello stesso giorno, però, colmando un vuoto normativo rilevante, l’INAIL, mediante una propria circolare n.92 del 23 dicembre 2015, non sostituendosi al legislatore, ma offrendo una soluzione concreta, introdusse per la prima volta il «Cruscotto infortuni». 

 

Con tale novità l’ente assicurativo mirava, secondo il dettato della stessa circolare, ad «offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo» al registro degli infortuni, realizzando un sistema finalizzato a fornire quei dati e quelle informazioni utili all’attività ispettiva, a fronte dell’invariato obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro degli eventi infortunistici occorsi ai propri prestatori d’opera. Disposizione quest’ultima, invariata e pienamente vigente, ai sensi dell’art.53 del d.P.R. n.1124 del 1965 che, pur modificato anch’esso dallo stesso DLGS 151/2015 (con l’art.21, comma 1, lett. b), manteneva sul punto quanto previsto.

 

Il 25 maggio 2016, con il Decreto Interministeriale n.183, veniva definitivamente varato il SINP, avviandosi così finalmente (a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU, avvenuta il giorno 27 settembre 2016) la costruzione di quella tanto auspicata banca dati informatizzata nazionale volta a raccogliere un insieme di dati utili fondamentali, al fine di promuovere interventi mirati di prevenzione. Avviatosi il SINP, e constatando la rilevante portata del poter avere a disposizione un sistema unico informatizzato di dati, nei mesi a seguire apparve però evidente che l’interazione di così tanti flussi informativi avrebbe richiesto un tempo più lungo di realizzazione di quanto ipotizzato. 

 

Avvicinandosi così, da un lato la scadenza dei «sei mesi» per il passaggio dalla tenuta dei registri degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici (ai sensi dell’art.53, comma 6) alla comunicazione telematica dei dati all’INAIL e, pertanto, al SINP, ma non meno anche la scadenza per rendere concreto l’obbligo della comunicazione, ai fini statistici, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. r e comma 1-bis), cogliendo l’opportunità offerta dal Decreto Milleproroghe del 2016 (DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella L. 27 febbraio 2017, n.19), con l’art.3, comma 2 e comma 3-bis, è stata introdotta una necessaria proroga temporale; acquisendo così, nel passaggio da «sei mesi» a «12 mesi», un più ampio margine per la messa a regime del sistema.

 

Giungendo a scadenza i dodici mesi, nella data del 12 ottobre 2017, l’INAIL ha inteso onorare tale termine, dando avvio complessivo alle modalità di comunicazione relative agli infortuni sul lavoro con quelle riferite ai lavoratori esposti agli agenti cancerogeni e biologici, celebrando un anno di operatività del SINP, inaugurando i due modelli informatizzati di raccolta delle comunicazioni. Con il varo defintivo del sistema informatizzato di comunicazione riferito agli infortuni sul lavoro, a partire dalla data del 12 ottobre, ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. r) del DLGS 81/2008 s.m., tutto quanto disposto andrà interamente a regime.

- Per quanto riguarda la comunicazione degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, per i quali attualmente era prevista la modalità del “Cruscotto degli infortuni”, varato dall’INAIL, per i datori di lavoro non cambierà alcunché, sul piano del merito, ma esclusivamente sul piano delle modalità operative, considerato che anche per tale comunicazione è previsto un nuovo portale dedicato.

- Per quanto concerne, invece, la comunicazione degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), a fini statistici e informativi, novità introdotta dal DLGS 81 del 2008 e per la prima volta resa operativa, sarà anch’essa, a carico del datore di lavoro, obbligatoria. 

 

Alla luce delle novità, anche in questo caso, si conferma che permane il diritto in capo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendale e territoriale) relativo all’accesso alle comunicazioni svolte dal datore di lavoro, in merito agli infortuni sul lavoro, sia a fini statistici che assicurativi (ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. o, del DLGS 81/2008 s.m.). A tale fine, difatti, i moduli informatizzati da compilare, nel portale dell’INAIL, sono stati tutti resi stampabili, tenuto conto che il codice identificativo aziendale di accesso è previsto sia riservato unicamente al datore di lavoro. 



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Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
01/12/2017 (09:05:20)
Un chiarimento cortesemente.
Fermo restando che, a quanto mi risulta (ma potrei anche sbagliare), per quanto riguarda il registro infortuni alle relative procedure telematiche possono accedere solo i consulenti del lavoro i quali sono in possesso delle relative credenziali e non anche i consulenti della sicurezza e/o gli RSPP, lo stesso vale anche per la compilazione telematica del registro "telematico" degli esposti ai cancerogeni il quale, invece, spesso e volentieri era predisposto dal consulente della sicurezza? Grazie
Rispondi Autore: CARMELO GIANNI' - likes: 0
01/12/2017 (10:27:33)
Ribadisco quanto già affermato dal sig. Angelini. Sono RSPP consulente esterno di alcune aziende e mi chiedo da dove potrò attingere le informazioni che mi sono necessarie per la redazione del DVR in tema di infortuni e come potrò intervenire con elementi migliorativi nel caso in cui si verificassero incidenti se non ho accesso ai dati trasmessi con procedura telematica.

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